Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8777 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29030/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

C.D.E., elettivamente domiciliato in Roma, via E.

Tazzoli 6, presso l’avv. Giorgio Grisolia, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine della memoria ex art. 380 bis cod.

proc. civ.;

– intimato –

costituito avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia (Milano), Sez. 27, n. 48/27/13 dell’8 febbraio 2013,

depositata il 2 maggio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2017

dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di bollo, ipotecaria e catastale relativamente a un atto di cessione di ramo d’azienda, per la parte relativa al conferimento di immobili gravati da mutuo ipotecario;

2. Ritenuto che il contribuente non ha notificato controricorso, ma ha depositato una memoria per l’udienza tenutasi innanzi alla Sesta sezione civile di questa Corte il 21 ottobre 2015, a seguito della quale la causa è stata rinviata in pubblica udienza alla Sezione quinta civile;

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Considerato che tale rinvio, in quanto disposto prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 168 del 2016, non pregiudica la possibilità della decisione della causa nell’udienza camerale, trattandosi di questioni che non impegnano l’attività nomofilattica di questa Corte;

5. Considerato che con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20, 51 e 52, D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10 affermando che ai fini delle imposte ipotecarie e catastali la base imponibile va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati e dei debiti ad essi strettamente inerenti, ma non anche delle passività relative all’azienda in cui sono compresi;

6. Considerato che il motivo è fondato sulla base del costante orientamento di questa Corte secondo cui: “Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l’attribuzione, prescritta del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10 dello stesso valore assegnato ai fini dell’imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecarie e catastali, a differenza dell’imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile nel caso di conferimenti immobiliari in società va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito, accollato alla conferitaria, senza che possa pertanto trovare applicazione lo specifico criterio indicato, per l’imposta di registro, dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 50, comma 3” (Cass. n. 10486 del 2003; Cass. n. 26854 del 2007; Cass. n. 11776 del 2008; v. anche nella medesima prospettiva Cass. n. 6406 del 2014; Cass. n. 23234 del 2015);

7. Considerato che la memoria depositata dal contribuente per l’udienza del 21 ottobre 2015 non prospetta elementi atti a modificare il senso delle considerazioni dapprima sviluppate in quanto:

a) l’orientamento di questa Corte in materia non si è modificato rispetto a quello sulla cui base il giudice di merito è pervenuto, con errata interpretazione del principio espresso dalla medesima Corte, alle proprie conclusioni;

b) il riferimento alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 29 maggio 2013 introduce nel giudizio una questione diversa e del tutto nuova, che nemmeno viene prospettata come già sostenuta nella fase di merito e non fatta oggetto di valutazione dalla sentenza impugnata;

c) altrettanto può dirsi per il riferimento alla previsione di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10 oltre al fatto di dover tener conto che, per espressa disposizione della stessa norma, tale disposizione trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2014 e quindi non alla fattispecie in esame che è temporalmente antecedente;

8. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

9. Considerato che ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

10. Considerato che l’andamento della controversia che ha visto vincitore il contribuente in entrambi i gradi merito e l’avvenuto consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sopraindicato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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