Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8776 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8776 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 24156-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
PAAR

MARTHA,

LUCIFERO

LUCREZIA,

LUCIFERO

GIOVANMATTEO, LUCIFERO BEATRICE;

avverso l’ordinanza n.

91/2008

di ROMA, depositata 1’08/09/2008;

intimati

della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 30/04/2015

’ • dita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

24156-09

Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
cassazione, in due motivi, contro la sentenza della

Successione —
liquidazione —
inammissibilità
dell’appello per
tardività—
notifica a mezzo
posta —
tempestività prova

commissione tributaria regionale del Lazio n. 91-21-08 che
ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello

grado, della commissione tributaria provinciale di Roma,
in controversia relativa a due avvisi di liquidazione
d’imposta di successione.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
I. – L’impugnata sentenza ha ritenuto inammissibile
il gravame in quanto notificato a mezzo posta il 25-62007, a fronte del deposito della sentenza di primo grado
(non notificata) avvenuto in data 8-5-2006.
La ricorrente, coi due mezzi, eccepisce, tanto ai
fini di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., quanto ai fini di
cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 16
del d.lgs. n. 546-92 e dell’art. 155 c.p.c., sul rilievo
che, ai fini del rispetto del termine lungo di
impugnazione, si sarebbe dovuta considerare la data di
spedizione del plico raccomandato; sicché l’appello
avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo in quanto
spedito per posta il 22-6-2007.
– I motivi, sebbene partendo da una corretta
affermazione giuridica, sono infondati in quanto agli atti
di causa, cui la corte deve attendere quale giudice del

della medesima agenzia avverso la decisione di primo

fatto processuale essendo stato prospettato un vizio
iure procedendi,

de

non risulta la documentazione probante

l’assunto dell’ufficio.
Nel fascicolo processuale risulta versata soltanto
una copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata di
notifica dell’appello. Tale copia non reca peraltro

menzione della data di spedizione, ma solo quella della
data di ricezione (25-6-2007) da parte del destinatario.
Sicché essa non conforta la tesi secondo la quale l’atto
sarebbe stato spedito in notifica il 22-6-2007.
III. _ Costituisce giurisprudenza costante che
l’onere di provare la tempestività della notifica di un
atto, da eseguire entro un termine perentorio, incombe sul
soggetto interessato (cfr, tra le tante, Sez. un. n.
14572-07 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo,
nonché, in generale, Sez. 6″-2 n. 7761-11). Ed è ovvio che
una simile prova non può che desumersi dalla relata di
notificazione, integrata, nel caso di notificazione a
mezzo posta, dall’avviso di ricevimento del raccomandata,
che non ammette equipollenti.
In

questo

senso

l’attestazione

di

conformità

dell’atto depositato nella segreteria del giudice
tributario a quello consegnato o spedito, di cui all’art.
22, 3 ° co., del d.lgs. n. 546-92, non rileva come prova
della data di notifica neppure allorché menzioni – come
nella specie menziona – l’asserita data di spedizione in
notifica (“attesta che il presente appello è conforme
all’originale inviato il 22-06-07”). Promanando dallo

2

stesso ricorrente, l’effetto di attestazione è difatti
limitato dal fine precipuo di stabilire la mera conformità
tra gli atti, quello depositato e quello notificato, non
la data della notificazione né il suo perfezionamento.
IV. – Il ricorso è rigettato.

La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione Civile, addì 18 marzo 2015.

Il Consigliere estensore

A ur.u.AAD

VJJ-LAJ

p.q.m.

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