Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8776 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. II, 12/05/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 12/05/2020), n.8776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29757/2015 proposto da:

M.G., in qualità di Amministratore Unico della OFELIA

AMBIENTE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 58,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONINO LONGO, GAETANO CUNDARI, ATTILIO

FLORESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MA.RO., B.A., M.A.,

F.L., S.O., R.N., L.F.A.,

T.U., A.R., V.A.,

m.g.g., L.S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza relativa al R.G. n. 1775/2013 del TRIBUNALE di

CATANIA, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Gaetano Cundari, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G., nella qualità di legale rappresentante la srl Ofelia Ambiente, ebbe a proporre, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, opposizione al decreto di liquidazione del compenso al proprio consulente tecnico adottato dal P.M. presso il Tribunale di Catania nell’ambito di procedimento penale, in cui il M. era indagato.

Reputava il M. che nulla fosse dovuto al consulente Dott. Ma.Ro. perchè l’opera professionale resa in favore del P.M. affetta da nullità ed errori e, comunque, eccessivo l’importo riconosciuto rispetto alla tariffa legale.

Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Catania ebbe a rigettare l’opposizione, osservando come le questioni attinenti all’utilizzabilità processuale della consulenza e vizi afferenti il merito della stessa esulassero dalla cognizione devoluta al Giudice con l’opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e come, in assenza di parametri legali per la liquidazione dell’ausiliario, del quale il consulente era stato abilitato ad avvalersi, non era sindacabile la liquidazione delle effettivamente spese sopportate, siccome richieste.

Avverso detta ordinanza il M., nella ricordata qualità, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, anche illustrato da due memorie.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, mentre tutti gli altri soggetti evocati sono rimasti intimati.

All’odierna udienza pubblica – regolarizzato il contraddittorio siccome disposto da questa Corte ad esito di precedente esame in Camera di consiglio della causa – sentite le conclusioni del P.G. – inammissibilità o rigetto del ricorso – e del difensore di parte ricorrente,questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da M.G. s’appalesa fondato in relazione al terzo mezzo d’impugnazione ed in tal misura va accolto.

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente denunzia violazione della norma D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, posto che il Giudice etneo ha ritenuto non proponibili, nel procedimento de quo, questioni attinenti a vizi propri dell’attività di consulenza resa dal Dott. Ma., mentre questi incidono sull’opera prestata e quindi hanno rilevanza nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso al consulente.

In effetti l’argomentazione critica elaborata nel su richiamato motivo di ricorso si compendia nella mera elaborazione di tesi alternativa rispetto alla statuizione adottata dal Giudice sul punto, posto che il ricorrente si limita a postulare che invece il Giudice dell’opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, abbia la potestà di valutare la validità ed utilità processuale dell’opera espletata dal consulente.

Tale tesi si contrappone a quella illustrata dal Tribunale etneo, secondo la quale dette questioni sono di cognizione del Giudice del merito del procedimento penale o civile, nel cui ambito è stata espletata la consulenza,per altro tesi conforme all’insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n. 3004/14, Cass. sez. 2 n. 3024/11, Cass. sez. 2 n. 7499/06.

Con la seconda ragione di doglianza il M. lamenta violazione del disposto D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 15, posto che il Giudice etneo ha omesso di valutare le prove ed i fatti prospettati sia nel ricorso introduttivo che nelle memorie difensive depositate in corso di procedimento, erroneamente ritenendo siccome nova le mere specificazioni e difese dal ricorrente proposte con memoria difensiva, una volta conosciute le difese proposte dalle parti resistenti, in quanto alcuna norma disciplinante il procedimento speciale de quo vieta la specificazione delle ragioni di opposizione.

La censura s’appalesa siccome aspecifica posto che il ricorrente non precisa quale domanda, già formulata nel ricorso iniziale, sia stata specificata e non ne riproduce gli elementi innovativi aggiunti a seguito delle difese avversarie per consentire a questa Corte un esame della doglianza,la quale altrimenti rimane su un piano astratto quindi priva di specificità.

Inoltre va ribadito che il procedimento D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 15 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ha natura impugnatoria, sicchè il petitum rimane cristallizzato in diretta dipendenza delle doglianze mosse con il ricorso, poichè ha ad oggetto un provvedimento emesso dal Giudice.

Rettamente,pertanto, il Giudice etneo ha ritenuto non esaminabili profili d’illegittimità del decreto impugnato proposti in corso di trattazione.

Difatti espressamente il D.P.R. n. 150 del 2011, art. 3, comma 1, esclude l’applicazione delle norme dell’art. 702 ter c.p.c., ex commi 2 e 3, ossia la facoltà del Giudice di procedere alla trattazione secondo il rito ordinario, assegnando alle parti i termini ex art. 183 c.p.c..

Dunque per sua natura il procedimento sommario speciale ex art. 15 cit. D.P.R. non consente l’applicazione delle disposizioni circa l’udienza ex art. 183 c.p.c., sicchè il thema decidendum rimane fissato dal ricorso introduttivo.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il M. deduce violazione della norma D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, posto che il Giudice etneo rileva come alcuna norma imponga, a pena di nullità, al consulente di operare riferimento, nelle parcelle relative a spese rimborsabili, a tariffari pubblici o privati.

In particolare il ricorrente osserva come, per le consulenze in materia chimica, il D.M. 30 maggio 2002, preveda espressamente – art. 28 – una tariffa a compenso della prestazione e come a sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, anche le competenze dei professionisti, di cui il consulente è stato autorizzato a servirsi, devono esser liquidate in forza delle disposizioni presenti nel tariffario ex decreto ministeriale. Inoltre,nel corpo dell’argomento critico svolto,il M. ritrascrive le osservazione critiche del suo consulente di parte circa la tassazione del compenso al consulente d’ufficio, anche rilevando l’eccessività del monte vacazioni utilizzato all’uopo.

In ordine a tale ultima considerazioni critica deve rilevare il Collegio in primo luogo come la stessa non pare proporre un profilo autonomo della doglianza mossa con il mezzo d’impugnazione, stante l’assoluta assenza di un collegamento con il vizio denunziato nella rubrica ed invero nemmeno di un riferimento ad una delle figure tipiche previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1.

Inoltre l’argomentazione critica de qua pecca di autosufficienza posto che non viene anche specificato se detta questione era stata oggetto di critica nell’atto introduttivo originario ovvero venne invece introdotta in corso di causa, così da rimanere attinta dalla statuizione del Tribunale, che trattavasi di domanda nuova eppertanto inammissibile.

Viceversa la doglianza elaborata nella ragione d’impugnazione esaminata afferente l’osservazione del Tribunale che “nessuna norma impone a pena di nullità il riferimento nelle parcelle delle spese rimborsabili a tariffari pubblici o privati, nella specie neppure esistenti attesa la complessità delle svariate analisi eseguite” coglie nel segno.

Difatti il rimborso delle spese sopportate dal consulente tecnico, nel dar esecuzione all’incarico affidato dal Giudice o dal PM, risulta disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, che prevede l’integrale rimborso delle spese sopportate per l’espletamento dell’incarico ed il rimborso delle spese, sopportate per avvalersi del l’opera d’altri professionisti il cui utilizzo è stato autorizzato dal Giudice, mediante l’utilizzo delle tabelle ex art. 50 medesimo D.P.R. – Cass. sez. 2 n. 15535/08 -.

Nella specie la spesa in questione risulta essere il costo delle analisi chimiche afferenti presenza d’amianto in campioni eseguito dal laboratorio G., siccome documentato da apposita fattura,posto che il consulente era stato appositamente autorizzato a servirsi dell’attività di un laboratorio specializzato per l’analisi dei campioni.

Dunque trattasi di compenso per l’opera di specialista necessaria al consulente per formulare le risposte ai quesiti posti dal PM, previa rituale autorizzazione, sicchè la fattispecie rientra nella previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56.

Ha dunque errato il Tribunale di Catania ad affermare l’inesistenza di norma che imponga il riferimento a tariffari, posto che detta norma esiste e richiede che anche l’opera prestata dal professionista, della cui opera s’è avvalso il consulente d’ufficio, sia compensata secondo le tariffe ex D.M. 30 maggio 2002, con onorari a tempo, fissi o variabili in relazione alla possibilità di inquadrare l’opera prestata entro una delle specifiche fattispecie descritte nel citato D.M. ovvero no.

Dunque la liquidazione dl costo del laboratorio d’analisi, utilizzato dal consulente Ma.Ro. nella specie, deve essere effettuato a sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, sicchè l’ordinanza impugnata va, in relazione al terzo motivo di ricorso, cassata e la causa rimessa per nuovo esame al Tribunale di Catania altro Magistrato.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso,rigetta il primo ed il secondo motivo,cassa il provvedimento impugnato,in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Catania,diverso Magistrato,che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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