Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8775 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8775 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 551-2009 proposto da:
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA

ROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO DEL
FEDERICO giusta delega a margine;
– ricorrente contro
EDILIZIA ANGELINI SRL in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ADELAIDE RISTORI
dell’avvocato VALENTINA VACCARO,

9,

presso lo studio

che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 30/04/2015

’ difende giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 112/2007 della COMM.TRIB.REG. di
ANCONA, depositata il 09/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSA LAURA delega
Avvocato DEL FEDERICO che si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato TIGANI SAVA
delega Avvocato VACCARO che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

TERRUSI;

I
551-09

Svolgimento del processo
La commissione tributaria regionale delle Marche, con

lei — cartella —
motivazione —
nullità —
domanda nuova inammissibilità

sentenza in data 9 novembre 2007, ha respinto l’appello
del comune di san Benedetto del Tronto avverso la
decisione con la quale la commissione tributaria

provinciale di Ascoli Piceno aveva accolto un ricorso
della s.r.l. Edilizia Angelini contro una cartella di
pagamento relativa all’Ici. Ha motivato confermando quanto
ritenuto dal primo giudice in ordine all’essere stata la
cartella priva degli elementi di intelligibilità.
Il comune ha proposto ricorso per cassazione in due
motivi. La società si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Il primo motivo di ricorso denunzia la
violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo che la
questione della carente motivazione della cartella non era
stata dedotta dalla parte contribuente col ricorso per il
giudice di primo grado.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt. 3 della 1. n. 241-90, 7
della 1. n. 212 del 2000 e 25 del d.p.r. n. 602 del 1973,
in quanto la cartella poteva limitarsi a contenere la
motivazione in modo tale da rendere il contribuente edotto
dell’an e del quantum della pretesa, oltre che del titolo
della stessa.
M – Il primo motivo è fondato.

i

Dalla trascrizione operata nel ricorso si comprende
che la cartella era stata impugnata sull’unico rilievo
che, dopo la sua notifica, si era avuta la
rideterminazione dell’imposta a mezzo di altra sentenza
della commissione tributaria regionale. La questione del
contenuto ipoteticamente deficitario della cartella

medesima non era stata sollevata.
La commissione tributaria regionale, per quanto
previamente affermando che il comune aveva lamentato “che
il ricorso in prime cure non aveva fatto alcun cenno alla
carenza di motivazione della cartella”, non ha tratto da
codesta premessa la coerente conclusione. Invero il
giudice tributario non ha il potere di annullare l’atto
fiscale a prescindere dalla domanda formulata coi motivi
di ricorso. Nel processo tributario, il ricorso al giudice
di primo grado cristallizza la materia del contendere,
senza possibilità di successivi mutamenti o integrazioni
(v. tra le tante Sez. 5^ n. 15051-14, n. 23326-13, n.
21779-12, n. 19337-11; n. 13934-11; n. 16829-07; n. n.
22010-06).
III. – Deriva che il primo motivo di ricorso va
accolto, essendo la sentenza errata per non aver rilevato
l’ultrapetizione.
Ciò determina l’assorbimento del secondo motivo.
L’impugnata
medesima

sentenza va cassata con rinvio alla

commissione

tributaria

regionale,

diversa

sezione, per nuovo esame dell’appello proposto dal comune.

2

gSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/19t6
N. 131 TAB. ALL. B. – N.5

NUOMAINMANUA
La commissione provvederà anche sulle spese del
giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso,
assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia,

commissione tributaria regionale delle Marche.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 18 marzo 2015.
Il Presidente

anche per le spese del giudizio di cassazione, alla

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