Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8775 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15553-2017 R.G. proposto da:

M. S.R.L., in persona del suo rappresentante legale pro tempore,

M.D., dei Consiglieri di Amministrazione, M.A. e

P.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Guidi, con

domicilio eletto in Roma presso lo Studio legale dell’Avv.

Alessandro Pucci, viale Giuseppe Mazzini, n. 114/B;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso cui è domiciliato in Roma, Via dei Portogesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4704/2016 della Corte d’Appello di Milano,

depositata il 20/12/2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 gennaio

2019 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società M., con atto di citazione notificato il 28/11/2011, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Ministero dell’Interno chiedendone, in via principale, la condanna al pagamento della somma di Euro 94.216,80, quale corrispettivo dell’attività di custodia dei veicoli sottoposti a provvedimento di demolizione da parte dell’Agenzia del Demanio, oltre ad Iva ed interessi, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, per i veicoli affidatile dopo l’8/8/2002, o al tasso legale per quelli ricevuti anteriormente; in via subordinata, accertata la responsabilità del Ministero convenuto, quale organo da cui dipendevano gli agenti di Polizia stradale che avevano disposto la rimozione e la custodia dei veicoli, chiedeva la condanna al pagamento della somma individuata dal giudicante secondo le tariffe e gli usi ritenuti congrui, con interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002, per i veicoli ricevuti successivamente all’8/8/2002 o al tasso legale per quelli affidati prima di tale data.

Il Ministero dell’Interno chiedeva il rigetto della domanda, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che le spese di intervento e rimozione dei veicoli dovessero essere sopportate dal trasgressore del Codice della Strada o, qualora questi non si presenti per la riconsegna del mezzo e/o risulti irreperibile, dall’ente proprietario della strada, D.M. n. 460 del 1999, ex art. 3.

Il giudice adito, con sentenza n. 6022/14, condannava il Ministero al pagamento di Euro 94.216,80, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, con compensazione delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Milano, investita del gravame dal Ministero dell’Interno, con sentenza n. 4704/2016, pubblicata il 20/12/2016, riteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente applicato la disciplina relativa alle spese di custodia per cose sequestrate a seguito di infrazioni stradali e/o amministrative accertate dagli organi di polizia, e che, in applicazione del D.M. n. 460 del 1999, art. 3, invocato dagli appellanti, i costi di custodia e di demolizione dovessero gravare, invece, sugli enti proprietari o concessionari delle strade, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 12529/11 ed altre conformi.

Riformava, quindi, la decisione di prime cure e condannava la società M. a rifondere il Ministero delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

La società M. propone ricorso per la cassazione di tale decisione, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., art. 3, per nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla eccezione di inammissibilità dell’appello, ex art. 342 c.p.c., espressamente svolta preliminarmente nella comparsa di costituzione in appello e ripresentata nelle conclusioni e negli atti conclusivi del giudizio di secondo grado, con cui aveva fatto valere la carenza dei requisiti di forma e di sostanza dell’atto di citazione in appello, non essendo comprensibili le parti della sentenza oggetto di impugnazione nè le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto nè quali vizi della sentenza siano stati lamentati.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello ha individuato i tre motivi di gravame proposti dal Ministero – omessa pronuncia sull’applicazione del Regolamento per lo svolgimento del servizio di Soccorso meccanico sulle Autostrade, errata applicazione del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, errata applicazione della disciplina civilistica del contratto d’opera – dimostrando l’avvenuto soddisfacimento del presupposto della specificità e quindi dell’enunciazione di censure determinate e puntuali con riferimento all’esistenza di errori del Giudice di prime cure in connessione causale con la pretesa ingiustizia del provvedimento impugnato. Ha, quindi, legittimamente proceduto allo scrutinio dei motivi di gravame e non è affatto incorsa nel vizio di omessa pronuncia, dovendo ritenersi per implicito disattesa la censura dell’appellato che, seppure non fatta oggetto di una statuizione espressa, risulta incompatibile con l’iter argomentativo seguito (Cass. 12/01/2016, n. 407).

2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 14 C.d.S., in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 208 e 215 C.d.S. e del D.P.R. n. 189 del 2001. La società M. deduce, in particolare, che le obbligazioni poste a carico dell’ente proprietario o concessionario della strada non hanno quale conseguenza invariabile ed ineludibile che l’assunzione degli oneri di recupero e custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell’art. 215 C.d.S., sia a carico dell’ente proprietario o concessionario della strada, a meno che i veicoli non siano sottoposti alla disciplina di cui al D.M. n. 460 del 1999 e qualificati ex ante come rifiuti.

I veicoli affidati alla sua custodia non sarebbero, a suo avviso, da considerare rifiuti e quindi da sottoporre al D.M. n. 460 del 1999, ma veicoli rimossi per avere sostato in un luogo non consentito o per troppo tempo, senza che gli aventi diritto li reclamassero e si facessero carico delle spese di rimozione e custodia. Di conseguenza, essi sarebbero sottoposti al D.P.R. n. 189 del 2001, il quale non prevede oneri a carico dell’ente proprietario della strada, bensì la possibilità di alienare i veicoli o assegnarli alle amministrazioni stradali per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, con destinazione del ricavato al soddisfacimento della sanzione pecuniaria se non versata e delle spese di rimozione, custodia, blocco. Fino all’avvio delle procedure di alienazione le spese di custodia sarebbero poste a carico dell’Amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno provveduto al sequestro, al fermo amministrativo o alla rimozione, successivamente saranno a carico della filiale dell’agenzia del demanio.

3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per asserita sussistenza di veicoli qualificabili come rifiuti e destinati alla demolizione ai sensi del D.M. n. 460 del 1999.

Per la società M. la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il fatto che i veicoli non potevano essere qualificati come rifiuti nè come veicoli abbandonati, considerando che, ai sensi dell’art. 176 C.d.S., sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali sono vietate la sosta e la fermata.

4) Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, la ricorrente censura la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per illegittima valutazione delle prove e in relazione all’art. 112 c.p.c., per omesso accoglimento delle istanze istruttorie della odierna ricorrente. L’errore imputato al giudice a quo è quello di avere disatteso l’espletamento di qualsivoglia attività istruttoria integrativa volta a verificare se i veicoli in questione fossero abbandonati o potessero essere qualificati come rifiuti.

5) I motivi di ricorso numeri due, tre e quattro, fondandosi sulla comune censura che i veicoli custoditi non dovessero essere trattati alla stregua di rifiuti, sono suscettibili di esame congiunto.

5.1.) Il D.P.R. n. 571 del 1982, applicato dal giudice di prime cure, che avrebbe individuato, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte (di recente, cfr. Cass. 13/06/2018, n. 15515), la legittimazione passiva al pagamento delle spese di custodia in capo all’amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro, non è stato applicato, perchè non è stato provato che, nel caso di specie, gli organi di polizia stradale avessero disposto il sequestro dei veicoli in questione, quale sanzione accessoria rispetto all’ordine di demolizione e successiva custodia (p. 4 della sentenza).

5.2) Tale profilo non è stato fatto oggetto di censura da parte della società ricorrente, la quale ha indirizzato le proprie argomentazioni verso l’asserita applicabilità alla fattispecie in esame del D.P.R. n. 189 del 2001 (in luogo del D.M. n. 460 del 1999) e verso la contestazione che ai veicoli custoditi si confacesse la qualifica di rifiuti.

5.3) Non c’è, tuttavia, alcuno sforzo di orientare l’attività deduttiva verso la motivazione della sentenza gravata, la quale non ha mai fatto riferimento al D.P.R. n. 189 del 2001 (onde escluderne l’applicabilità), e quando ha fondato la propria decisione sui precedenti di questa Corte, di cui, peraltro, ha fatto buon governo, ha dato risalto ai compiti, spettanti ai proprietari e concessionari delle strade, di provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nonchè sulla precisazione che tali compiti comprendono la rimozione dalla strada dai veicoli che le ingombrano, la loro custodia e il relativo smaltimento di quelli qualificabili come rifiuti.

5.4) Ne consegue che, essendo pacifico – infatti, lo riconosce la stessa società ricorrente – che i costi richiesti nel caso di specie fossero quelli derivanti dalla custodia e non dallo smaltimento dei veicoli, non risulti di alcuna utilità nè pertinente insistere per negare che i veicoli custoditi fossero rifiuti.

5.5) Per di più, il verbale riportato a p. 9 del ricorso, sub nota 2, che si asserisce essere lo stesso che ha riguardato gli altri veicoli, risulta persino controproducente per la società M., giacchè è vero che vi si fa riferimento al D.P.R. n. 189 del 2001, ma è vero anche che il veicolo viene definito abbandonato, in contrasto con buona parte delle argomentazioni della ricorrente: ad es. a p. 11 del ricorso la società M. deduce che le controparti non hanno provato “che siamo in presenza di veicoli abbandonati”; a “p. 12 si legge “i veicoli sono stati rimossi lungo arterie stradali a pagamento… pare che non si debbano scomodare massime di esperienza per affermare che i proprietari/trasgressori ben avrebbero potuto trovare altre strade meno sorvegliate ove “abbandonare” i veicoli”; ancora a p. 20 la ricorrente espone che “la circostanza, del rinvenimento, recupero ed affidamento lungo arterie autostradali depone per l’inesistenza anche di una mera presunzione di abbandono… sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la fermata e la sosta; la sosta di emergenza non deve comunque protrarsi oltre le tre ore”.

Per di più: sempre dal verbale trascritto a p. 9 del ricorso emerge che il proprietario intimato non aveva ritirato il veicolo, che esso mancava di carta di certificazione e di certificato di proprietà e che era destinato alla demolizione.

Ai fini del corretto inquadramento dei fatti di causa, va ricordato che il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 (Codice dell’ambiente) ha introdotto in Italia una nuova normativa concernente il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da veicoli fuori uso: ai fini che qui interessano, l’art. 231, comma 3, prescriveva che, nelle more dell’adozione del decreto volto a introdurre la nuova disciplina per il conferimento ai centri di raccolta dei veicoli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli artt. 927,928,929 e 923 c.c., continuava a trovare applicazione il Decreto 22 ottobre 1999, n. 460: segno, insomma che, il veicolo sottoposto alla disciplina di cui al D.M. n. 460 del 1999, avrebbe potuto anche non essere un rifiuto, bensì un bene nei confronti del quale era ancora necessario accertare la ricorrenza di una situazione di abbandono prodromica all’eventuale trattamento quale rifiuto.

5.6) Tanto premesso gli argomenti spesi per dimostrare che ai veicoli custoditi dalla società M. non si adattasse la definizione di rifiuti risultano un fuor d’opera oltre che eccentrici rispetto alla ratio decidendi della pronuncia, la quale ha fatto applicazione dell’art. 14 C.d.S., che pone a carico dell’ente proprietario o concessionario della strada specifici compiti ed i costi necessari ad assolverli (cfr. testualmente Cass. 08/06/2011, n. 12529 non a caso richiamata in motivazione); solo incidenter tantum il giudice a quo ha indicato tra i compiti posti a carico dei proprietari l’obbligo di smaltimento dei rifiuti, cioè dei veicoli considerati rifiuti. In sostanza, lo smaltimento dei veicoli abbandonati e non reclamati dai proprietari risulta, nel ragionamento della Corte territoriale, uno degli obblighi del proprietario della strada tenuto anche, ai fini che qui interessano, a custodire a sue spese i veicoli rimossi dalla strada.

5.6) Non avendo l’attività deduttiva del ricorrente denunciato la parte della sentenza gravata che si sarebbe posta in contrasto con l’art. 14 C.d.S. e con la sua interpretazione giurisprudenziale, i motivi oggetto di scrutinio, volti a contestare l’applicabilità del D.M. n. 460 del 1999, ai veicoli custoditi, in quanto non rispondenti alle caratteristiche giuridiche di rifiuto, vanno rigettati.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte della società ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA