Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8775 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rosanna – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA SALARIA

1027, presso lo studio dell’Avvocato TURCO Chiara, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7936/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/01/2006 R.G.N. 4802/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ e, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.V. ricorre, nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a, per la cassazione parziale della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7936/05 del 5 gennaio 2006.

2. La suddetta sentenza dichiarava il diritto del S. a tutti gli scatti di anzianita’ maturati presso lo Stato al momento del passaggio all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (21.5.78), e sino all’inquadramento in livello B/1, con diritto al conseguente ricalcalo del t.f.r. ed al richiesto adeguamento della polizza INA, e condannava l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa al pagamento degli importi relativi agli scatti, con interessi legali sulle somme annualmente rivalutate in base agli indici Istat dal giorno della maturazione dei crediti al saldo. La Corte d’Appello riteneva che non potesse trovare accoglimento, per assoluta genericita’, la domanda relativa agli scatti di merito, solo indicati nelle conclusioni e neppure menzionati in ricorso.

3. Occorre precisare che con ricorso al Pretore del lavoro di Roma, S.V. esponeva che in qualita’ di dipendente della Zecca dello Stato, era transitato, ai sensi della L. n. 154 del 1978, presso l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con diritto all’anzianita’ ed al trattamento economico conseguito in precedenza;

che era stato inquadrato nel livello contrattuale B/1 solo in data 20 luglio 1978, pur avendone diritto gia’ dal 21 maggio precedente. Cio’ premesso chiedeva che venissero accertati gli importi dovuti per differenze retributive. La domanda veniva rigettata e la statuizione veniva confermata dal Tribunale di Roma.

3.1. Proponeva ricorso per cassazione il S..

3.2. La Corte, con la sentenza n. 8260/03, accoglieva il ricorso laddove si ascriveva alla sentenza di non avere considerato, in relazione al diritto agli scatti di anzianita’ gia’ maturati, il disposto della L. n. 154 del 1978, art. 13 e designava, quindi, nella Corte d’appello di Roma il giudice del rinvio, al fine di riesaminare la questione del diritto agli scatti anche alla luce del suddetto L. n. 154 del 1978, art. 13.

4. La Corte d’Appello si pronunciava con la suddetta sentenza n. 7936/05.

5. Il S. ha formulato un motivo di impugnazione, articolato in due profili.

6. Resiste con controricorso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a..

7. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo di ricorso il S. ha dedotto:

violazione e falsa applicazione di norme di legge (L. n. 154 del 1978, art. 13; art. 3 Cost.), motivazione omessa insufficiente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In primo luogo, il ricorrente afferma che erroneamente e’ stata ritenuta generica la domanda relativa al riconoscimento degli scatti di anzianita’, in quanto la stessa era stata puntualmente e specificamente argomentata e richiesta negli atti dei precedenti giudizi; in secondo luogo espone che la pronuncia della Corte d’Appello avrebbe disatteso il principio stabilito dalla Corte di cassazione e sarebbe incorsa in vizi logici e giuridici, in quanto il mantenimento degli scatti di merito discende dalla L. 154 del 1978, art. 13 e la ratio ed i presupposti degli stessi sono analoghi a quelli di anzianita’.

2. Occorre precisare che la Corte di cassazione con la sentenza n. 8260 del 2003, resa inter partes, riteneva fondato il ricorso solo “laddove si ascrive alla sentenza di non avere considerato, in relazione al diritto agli scatti di anzianita’ gia’ maturati, il disposto della L. n. 154 del 1978, art. 13 il quale prevede, per il personale trasferito, il diritto – entro sessanta giorni – all’inquadramento tra il personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, “con anzianita’ pari a quella maturata alle dipendenze dello Stato, sia ai fini retributivi che previdenziali”.

Il Tribunale invero, ha negato il diritto agli scatti fondandosi esclusivamente sulla predetta disposizione contrattuale, ossia sull’art. 20 del CCNL Aziende Grafiche ed Affini del 1977, confermata anche dalle parti speciali del medesimo contratto per operai ed impiegati, senza considerare una questione decisiva, e cioe’ il dettato della legge sulla conservazione ai fini retributivi dell’anzianita’ maturata prima del passaggio.

Nell’attribuire preminente rilievo alla disposizione della citata L. del 1978, la presente pronunzia si discosta da quella resa da questa Corte n. 2347 del 9 ottobre 2001 che, nel decidere su altra sentenza del Tribunale di Roma di contenuto analogo, ha rigettato il ricorso del lavoratore incentrando l’esame sull’interpretazione del citato art. 20 dei dipendenti aziende grafiche operata in sede di merito, ed escludendo l’esistenza di vizi ermeneutici. Spettera’ dunque al Giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Roma, di riesaminare la questione relativa al diritto agli scatti alla luce non solo della norma contrattuale, ma anche alla luce del citato L. n. 154 del 1978, art. 13”.

Ne’ nella suddetta pronuncia n. 8260 del 2003, l’esposizione del motivo di ricorso, pone in evidenza la sottoposizione alla Corte della questione degli scatti di merito: “Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., degli artt. 2095, 2103, 2112 c.c., dell’art. 1362 c.c. e seg., della L. n. 154 del 1978, art. 13 della L. n. 90 del 1961, della L. 157 del 1965, degli artt. 112, 116, 414, 437 cod. proc. civ. e difetto di motivazione.

Assume il ricorrente che con la L. 154 del 1978 si era verificata una fusione tra la Zecca ed il Poligrafico dello Stato, che configurerebbe un trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ., per cui avrebbe errato il Tribunale nell’affermare che l’inquadramento come capo reparto presso il Poligrafico non poteva prescindere da provvedimenti organizzativi dell’Istituto, senza considerare che il suo diritto al nuovo inquadramento doveva decorrere dalla stessa data del transito. Il Tribunale avrebbe errato altresi’ nel non ammettere la prova dedotta sul fatto che egli aveva svolto le medesime mansioni nel medesimo posto senza soluzione di continuita’, di talche’ non si era verificata alcuna promozione, ma la semplice continuazione delle medesime mansioni svolte in precedenza. Il Tribunale avrebbe anche violato la L. n. 154 del 1978, art. 13 recante garanzia di conservazione del trattamento giuridico ed economico maturato presso l’ente di provenienza.

Il Tribunale avrebbe poi omesso di considerare che egli espletava gia’ mansioni di impiegato e che quindi era inapplicabile l’art. 20 del CCNL che prevede la diversa ipotesi del passaggio e quindi del mutamento di mansioni.

Il Tribunale avrebbe errato perche’ l’art. 20 del CCNL avrebbe dovuto essere interpretato in armonia con quanto disposto dalla L. n. 154 del 1978, art. 13 e comunque l’interpretazione data dal Tribunale non avrebbe tenuto presente il canone interpretativo in claris non fit interpretatio”.

2.1. Tanto precisato, il motivo d’impugnazione deve essere ritenuto inammissibile, in quanto, in ragione del tenore della citata sentenza n. 8260 del 2003, era precluso dal giudicato interno l’esame della domanda relativa agli scatti di merito.

Trova, infatti, applicazione il principio, di cui all’art. 384 c.p.c., dell’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, efficacia preclusiva che riguarda non solo le questioni oggetto di esame nel giudizio di legittimita’, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza (Cass. n. 17353 del 2010).

L’effetto preclusivo dell’anzidetta questione emerge dall’esame della sentenza di cassazione (che la Corte ha il potere di compiere direttamente: Cass. 25 marzo 2005, n. 6461), che accoglie il ricorso e cassa con rinvio con riguardo alla domanda relativa al riconoscimento degli scatti di anzianita’.

Peraltro, il ricorrente, nel censurare la ritenuta genericita’ della domanda da parte del Giudice di appello, pur deducendo che la domanda relativa agli scatti di merito era specificamente argomentata e richiesta nei precedenti giudizi “sia nel giudizio di 1^ grado che del giudizio di appello, che nel ricorso per cassazione”, fa un sommario riferimento, e nel ricorso e nella memoria ex art. 378 c.p.c., al contenuto dell’atto di appello, ma non si sofferma su quanto avrebbe dedotto, sul punto, nel ricorso di cassazione deciso con la citata sentenza n. 8260 del 2003, assunta a parametro dell’illegittimita’ della sentenza della Corte d’Appello di Roma, non offrendo, cosi’, elementi volti a suffragare che le censure sottoposte alla Corte ed il relativo decisum attenessero anche a tale profilo, anche con riguardo a quanto stabilito dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 10,00 per esborsi, Euro 2500,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA