Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8775 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. II, 12/05/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 12/05/2020), n.8775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8726/2014 R.G. proposto da:

F.M.L., F.O., rappresentate e difese dagli

Avv.ti Michelangelo Capobianco e Pasquale Forte per procura a

margine del ricorso, elettivamente domiciliate in Roma presso lo

studio dell’Avv. Giovanni Spinapolice alla via del Corso n. 433;

– ricorrenti –

contro

L.S.G., L.S.M., F.A.,

Amministrazione delle Finanze dello Stato, Pubblico Ministero presso

il Tribunale di Lucera, F.E., F.L., F.P.,

F.D., F.G., F.M., Fe.Lu.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 83, depositata

il 18 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 26 novembre 2019.

Fatto

ATTESO

che:

Nella successione in morte di F.D., deceduto il (OMISSIS), F.M.L. e F.O., quali eredi universali testamentarie della madre M.G., coniuge del de cuius, hanno impugnato per cassazione la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bari in funzione di giudice di rinvio, investita da Cass. 30 ottobre 2008, n. 26254, avente ad oggetto l’azione di riduzione per lesione di legittima originariamente esercitata dalla M. e, dopo la di lei morte, proseguita dalle figlie.

– Con ordinanza interlocutoria comunicata alle ricorrenti in data 1 agosto 2018, questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di alcune parti del giudizio d’appello ( R.L., F.S., F.O., F.L., P.F., Fe.Lu., F.F., Fe.Mo.), assegnando termine di giorni sessanta per provvedere.

L’ordine non risulta essere stato eseguito, come si evince dall’attestazione di cancelleria del 22 gennaio 2019, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 331 c.p.c., ormai chiarito che l’improcedibilità testualmente prevista dall’art. 371-bis c.p.c., concerne soltanto l’omesso deposito del ricorso per integrazione debitamente notificato (Cass., sez. un., 2 luglio 2003, n. 10463; Cass. 23 marzo 2005, n. 6220; Cass. 5 maggio 2010, n. 10863; Cass. 25 gennaio 2017, n. 1930; Cass. 2 aprile 2019, n. 9097).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine al raddoppio del contributo unificato.

– Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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