Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8775 del 10/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8775 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 31846-2006 proposto da:
L-rtt. f-Afc 3 S’S VrPo it/
LATERZA FRANCESCO PAOLO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio
dell’avvocato RAGUSO GIUSEPPE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PINALLI ALBERTO;
– ricorrenti

2013
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contro
Cla-Lgo o4 P GA
MASTRANDREA IGOR, elettivamente domiciliato in ROMA,

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VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato
QUEIROLO STEFANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SARTORI MARCO;

Data pubblicazione: 10/04/2013

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 175/2006 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 24/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO

udito

l’AvvocatoRAGUSO Giuseppe,

difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato QUEIROLO Stefano, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SCALI SI;

_

Svolgimento del processo
Laterza Francesco con atto di citazione del 18 giugno 2002 conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Rovereto Igor Mastrandrea e, premesso di
esser proprietario della p. m. 3 della p. ed. 71/5, della p.m. 1 della p. ed. 71/1
e della p. ed. 71/3 CC. Villalagarina e che Igor Mastrandrea era proprietario

della p.m. 5 della p. ed. 71/5 e della p.m. 5 della p. ed. 71/1, chiedeva che
venisse accertata: 1) la natura illegittima della realizzazione di un abbaino con
arretramento della gronda; 2) la natura illegittima della modifica dell’ingresso
del sottotetto con creazione di un nuovo tratto di soletta e dunque la condanna
del convenuto alla riduzione in pristino, nonché di sigillare il foro creatosi nel
soffitto della camera da letto

Si costituiva Igor Mastrandrea chiedendo il rigetto della domanda attrice e
affermando la piena legittimità della realizzazione dell’abbaino sia perché
concordata tra le parti, sia perché non incideva sulla stabilità e sicurezza
dell’edificio, sia perché non alterava il decoro architettonico dell”edificio;
anche il nuovo tratto di soletta era legittimo perché concordata tra le parti , sia
perché non mutava la preesistente quota di solaio; quanto al foro, formatosi
nel corso d’opera nel soffitto della stanza da letto dell’attore, il Mastrandrea
precisava di aver sempre dato la disponibilità alla sua sigillatura, ma il Laterza

.

si era sempre opposto.
1-l’una e •

• overeto, con sentenza n. 287 del 2004, condannava il

convenuto a sistemare il soffitto della stanza a primo piano, a sigillare le
fessure sulle pareti del bagno ed a-chiudere-il piccolo foro sul soffitto della
parete di primo piano ad ovest con le modalità descritte dat -C .
nel resto le domande
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Avverso questa sentenza, proponeva appello, Laterza Francesco Paolo,
eccependo che il giudice di primo grado non aveva considerato che l’abbaino
realizzato da Mastrandrea era orrendo e lasciava scoperta parte del cortile
sottostante, che egli non aveva dato il consenso per tale realizzazione, che
l’abbaino era illegittimo, anche per la creazione di una servitù di stillicidio.

Si costituiva Mastrandrea chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della
sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Trento rigettava l’appello e confermava la sentenza
impugnata, condannava Laterza al pagamento del spese processuali. Secondo
la Corte di Trento la CTU aveva evidenziato che la costruzione delftabbaino
non aveva arrecato pregiudizio alla finestra dell’attore, che la modifica
dell’andamento della falda del tetto non costituiva innovazione tale da

arrecare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato, né vi erano
alterazioni del decoro architettonico. Chiariva ancora la Corte di Trento che
non era necessario alcun consenso del Laterza perché ai sensi dell’art. 1102
cod. civ., ciascun partecipante può apportare modifiche alla cosa comune a
proprio esclusivo vantaggio. Tardiva, infine, era l’eccezione di un presunto
stillicidio a seguito della realizzazione dell’abbaino
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Laterza Francesco con
ricorso affidato a tre motivi. Igor MastrarArea ha resistito con controricorso.

MotiVidellac isione

.= Con il primo motivo del ricorso, Laterza -Francesco, lamenta la violazione

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I—ara. 1102 cc. 183 cpc-. 190 cpc. e 345 cpc. in

relaLione all’alt. 360 cpc. n.
Avrebbe errato la Corte di Trento, secondo il-ricorrente, nell’aver ritenuto che
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con la sola comparsa conclusionale, considerato che la domanda di cui si dice
integrava gli estremi di una semplice emendatio libelli e non invece una
mutatio libelli. A ben vedere, specifica il ricorrente, in sede di comparsa
conclusionale di primo grado si evidenziava che l’arretramento dell’abbaino
comportava un uso della cosa comune vietato, in quanto sconfinava nella

creazione di una servitù di stillicidio. Sicché, appariva evidente che la
constatazione secondo cui l’uso della cosa comune, cioè, che la realizzazione
del tetto di cui si dice, avesse sconfinato nella creazione di una servitù di
stillicidio, fosse una semplice emendatio libelli.
1.1.= Il motivo è infondato.
L’attore aveva chiesto l’accertamento di illegittima realizzazione dell’abbaino
sul tetto comune da parte di Igor Mastrandrea perché: era orrendo, lasciava
scoperto parte del cortile sottostante,

non era previsto nella concessione

edilizia del 1999 ma, soltanto, in quella del 2001, egli non aveva mai dato il
consenso per la realizzazione dell’abbaino, comunque, quella creazione
pregiudicava la funzione di copertura del tetto, creando una situazione di
grave pericolo e disagio. Con la memoria conclusionale di primo grado.
l’attore… prospettava altra e diversa ragione di illegittimità della realizzazione
dell’abbaino di cui si die, spedficata in quella che la realizzazione
dell’abbaino determinava una servitu di stillicidio. A ben vedere, questa
nuova e diversa ragione dr illegittimità della costruzione di cui si dice non
integrava gli estremi di un emendatio libelli, come apparentemente poteva
apparire, perché non modificava soltanto -l-Interpretazione o qualificazione
giulidica del fatto costitutivo del diritto, e, neppure, deteiminava un s iiip iLe-tampliamento del “petitum ‘-per r nderlo-più-ta a – a : -a – – a -: .

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soddisfacimento della pretesa fatta valere. Piuttosts, : a a -a – :. a – – a – :
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creazione di una servitù di stillicidio, spostava i termini della controversia, i
introduceva un nuovo tema di indagine e di decisione, allegava fatti fondativi
di un diritto diverso. Pertanto, posto che quella nuova prospettazione avrebbe
dovuto rispettare –e non le ha rispettate345 cpc-

le preclusioni di cui agli art. 183 e

è corretto che la Corte di Appello di Trento abbia dichiarato

quell’eccezione, ovvero, quella nuova domanda inammissibile perché
proposta tardivamente.
2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1120, 1350 cod. civ., 1421 cc. cc. 183 cpc. 190 cpc. e
345 cpc. in relazione all’art. 360 cpc. n. 3.
Secondo il ricorrente la Corte di Appello di Trento non avrebbe dovuto
dichiarare nuova la domanda relativa alla supposta creazione della servitù di

stillicidio, ma procedere a dichiarare l’inesistenza, in quanto non consentita da
atto scritto. Specifica il ricorrente, che l’arretramento della falda del tetto,
creando appunto una servitù di stillicidio, sarebbe un’innovazione per la quale
sarebbe necessaria la forma scritta.
2.1.= Il motivo è inammissibile perché prospetta, o propone, una domanda
nuova non presente nel giudizio di merito, considerato che il giudizio di
merito non ha avuto ad oggetto la negazione dell’esistenza di un diritto di
servitù. E di più, il motivo e inammissibile perché presuppone l’accoglimento
del primo motivo di ricorso.
rente lamenta l’omessa, insufficiente e
. = Con il terzo motivo il ricol—
contraddittoria motivazioweirea un fatto decisivo della controversia ex art.
360 n. 5 cpc. Secondo il ricorrente la InotivaLiolle con la quale la Corte di
Trento avrebbe escluso che Pabbaino – realizzato da Mastrandrea fosse orrendo

.


e dunque in spregio dell’ed. 1-120 cod. civsarebbc non congrua. La Corte-di
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Trento —chiarisce il ricorrente- avrebbe liquidato la questione sostenendo che
la censura era “priva di fondamento visto che l’unico dato certo ed acquisto in

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atti è la CEC del Comune di Villalagrina che ha rilasciato la licenza per la
realizzazione dell’opera giudicata di conseguenza compatibile con il decoro
architettonico del fabbricato” In altri termini, la Corte di Trento, secondo il

ricorrente, non avrebbe in alcun modo valutato l’eventuale disdoro
architettonico dell’abbaino e lo avrebbe dovuto fare anche tramite l’ausilio di
un consulente.
3.1.= Questo motivo è infondato.
La Corte di Trento ha avuto modo di chiarire che era priva di fondamento la
censura con la quale l’attuale ricorrente lamentava che l’abbaino era orrendo e
ciò, per due ragioni: 1) sia perché l’unico dato certo ed acquisto in atti era la
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CEC del Comune di Villalagrina che ha rilasciato la licenza per la
realizzazione dell’opera giudicata di conseguenza compatibile con il decoro
perché la CTU svolta nel giudizio di

architettonico del fabbricato; 2) Sia

primo grado aveva accertato che non vi era alterazione del decoro
architettonico. Pertanto, la Corte di Trento non ha omesso di motivare ma ha
fondato, la sua decisione, in particolare,

sulle conclusioni del consulente

tecnico d’ufficio che ha fatto proprie. Né Ta motivazione di cui si dice appare
insufficiente o contraddittoria perché la sentenza di mento, nella misura in cui
recepisce le conclusioni Citi è approdato il c.t7u., non richiede apposita
motivazione atta a riprodurre ilier tecnico – valutativo dell’ausiliario del
giudice ed in particolare qua e e

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consulenti non abbiaiiosviluppatoargomentazioni atte

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conclusioni,
In definitiva, il ricorso va rigettato-e-il-ricorrente, in ragione del principio di
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I,

soccombenza ex art. 191 cpc., condannato al pagamento delle spese del
presente giudizio che verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che liquida in €. 3.200,00 di cui €. 200,00 per
esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della
Corte Suprema di Cassazione il 13 febbraio 2013.

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