Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8775 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6037/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Z.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia

66, presso l’avv. prof. Roberto Esposito, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia-Mestre), Sez. 24, n. 70/24/12 del 20 giugno 2012,

depositata il 10 luglio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2017

dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, dei carichi di ruolo pregressi accolta in primo, essendo stato il condono ritenuto valido per aver il contribuente eseguito l’80% dell’importo chiesto per la definizione e non prevedendo la legge alcuna decadenza per il tardivo versamento del saldo;

2. Ritenuto che tale decisione era riformata in secondo grado, con la sentenza in epigrafe, la quale, pur affermando la non validità del condono in ragione del mancato pagamento delle rate successive alla prima, dichiarava l’Ufficio decaduto dal potere di imposizione per violazione del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ritenuto applicabile alla fattispecie;

3. Ritenuto che la contribuente ha notificato controricorso con il quale contesta la fondatezza del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e con lo stesso atto ha proposto ricorso incidentale con due motivi;

4. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

5. Considerato che con l’unico motivo del ricorso principale, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 36-bis, art. 2946 c.c. e L. n. 289 del 2002, art. 12 per aver ritenuto applicabili nel caso i termini decadenziali tipici del controllo formale di cui al citato art. 36-bis;

6. Considerato che il motivo, da ritenersi ammissibile in quanto coerente con i principi di autosufficienza e specificità della impugnazione, è fondato, non potendosi ammettere una interpretazione analogica dei termini di decadenza, che sono disposti da norme di stretta interpretazione, e non essendo in particolare ammissibile una applicazione nel caso de quo di un termine particolare, quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, connesso all’esercizio di un’attività di controllo della dichiarazione dei redditi, assolutamente estranea all’ambito del condono clemenziale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 12;

7. Considerato che la riconosciuta fondatezza del ricorso principale impone l’esame del ricorso incidentale;

8. Considerato che con il primo motivo di tale ricorso, la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e L. n. 212 del 2000, art. 10 in quanto il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che era stata svolta una domanda alternativa di applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e art. 43, il secondo dei quali molto più idoneo a trovare applicazione in una fattispecie come quella prefigurata dalla L. n. 289 del 2002, art. 12 per il tipo di attività che la norma attribuisce all’amministrazione;

9. Considerato che, pur essendo vero che secondo l’orientamento di questa Corte “i rapporti tributari per i quali sia stato richiesto il condono fiscale non possono intendersi definiti prima del controllo da parte dell’Amministrazione sulla correttezza, completezza e sufficienza dei necessari adempimenti” (Cass. n. 636 e 11986 del 2012), tuttavia è altrettanto vero che tale controllo deve avvenire in tempi ragionevoli, anche se la L. n. 289 del 2012, art. 36-bis, non prevede uno specifico termine entro il quale tale potere di controllo debba essere esercitato e anche se la domanda di condono del contribuente non può essere assimilata (ai fini della disciplina applicabile) a una sorta di dichiarazione dei redditi;

10. Considerato che alla luce dei principi espressi dagli artt. 24 e 97 Cost. non appare ammissibile una indefinitezza dei limiti temporali della procedura di valutazione della domanda di condono, sì da potersi ritenere legittima una indefinita pendenza di detta procedura anche dopo il decorso di un congruo lasso di tempo: tanto più che l’art. 24 Cost., secondo quanto ha avuto modo di rilevare il giudice delle leggi, non consente che il contribuente sia assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato, o comunque eccessivo e irragionevole, soprattutto nei casi in cui, e questo sembra uno di quelli, l’amministrazione è chiamata a compiere una elementare operazione di verifica meramente formale;

11. Considerato che dalla lettura della sentenza impugnata emerge con chiarezza che il giudice di merito abbia inteso porre alla base della propria decisione la supposta violazione del limite di ragionevolezza del termine entro il quale avrebbe dovuto essere emesso il provvedimento di diniego del condono e che in questo contesto non sarebbe stato irragionevole far riferimento al termine generale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, (in luogo di quello specificamente previsto per l’ipotesi regolata dall’art. 36-bis medesimo decreto), non per farne applicazione ad una fattispecie che da detta norma non è disciplinata, bensì per individuare quale sia il termine oltre il quale la mancata definizione della procedura di condono con la concreta attuazione del controllo da parte dell’amministrazione possa ritenersi protratta per un lasso di tempo irragionevole;

12. Considerato che con il secondo motivo di ricorso incidentale la contribuente denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 affermando la validità del condono con il pagamento della sola prima rata, come erroneamente non riconosciuto dal giudice d’appello;

13. Considerato che il motivo non è fondato sulla base del costante orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale la sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 12 costituisce una forma di condono clemenziale mediante il pagamento del 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo: “sicchè, essendo pienamente certo il quantum da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (Cass. n. 11699 del 2016), restando, peraltro, “irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza” (Cass. n. 21416 del 2016);

14. Considerato che, pertanto, devono essere accolti l’unico motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, rigettato il secondo e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, che liquiderà anche le spese relative alla presente fase di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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