Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8774 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 8774 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Ud. 18/3/15
ORDINANZA
sul ricorso n. 5297/13 proposto da:
Comune di Vernole, in persona del suo Sindaco e legale
rappresentante

pro tempore

Mangione Mario,

elettivamente domiciliato in Roma, Via della Scrofa n.
64, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Pecorilla,
rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Nadia Longo,
giusta delega a margine del ricorso;

j

Alf

– ricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi;

– intimato avverso la sentenza n. 180/23/12 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di
Lecce, depositata il 25 settembre 2012;

Data pubblicazione: 30/04/2015

\

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 marzo 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Laura Rosa, per delega dell’Avv. Maria
Nadia Longo, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 180/23/12 depositata il 25
settembre 2012 la Commissione Tributaria Regionale
della Puglia sez. staccata di Lecce accoglieva
l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica Ugento e
Li Foggi e – in riforma della decisione n. 4/07/04
della Commissione Tributaria Provinciale della stessa
città di Lecce – respingeva il ricorso del contribuente
Comune di Vernole avverso la cartella di pagamento per
oneri consortili anno 2002.
Contro la sentenza della CTR il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il Consorzio non si costituiva.
Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente
denunciava in rubrica «Violazione dell’art. 31 e 61
d.lgs. 546 del 31/12/1992. Lesione del diritto di
difesa». Nella sostanza il contribuente deduceva la
nullità derivata della impugnata sentenza per non aver

2

.I

ricevuto

l’avviso di

fissazione dell’udienza di

trattazione di cui all’art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, alla quale udienza non era perciò comparso.
Il motivo è fondato.
La

verifica

del

fatto

processuale

corrisponde

all’allegazione del contribuente, per cui deve essere

tributario, la comunicazione della data di udienza, ai
sensi dell’art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
adempie ad una essenziale funzione di garanzia del
diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
ne consegue che la omessa comunicazione alle parti,
almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione
dell’udienza di discussione determina la nullità della
decisione della commissione tributaria>> (Cass. sez. VI
n. 11487 del 2013; Cass. sez. trib. n. 23607 del 2012).
2. Alla cassazione della sentenza deve seguire

il DEPOSITATOINCANCELLERIA
L

giudizio di rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,

cassa l’impugnata

sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia che nel decidere la
controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e
regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 18 marzo 201S

ribadito il consolidato principio che «Nel contenzioso

3 O APR, 2015

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