Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8774 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11576-2017 R.G. proposto da:

V.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vitarelli,

con domicilio eletto in Roma presso lo Studio legale dell’Avv.

Gianfranco Fancello Serra, via Filippo Civinini, n. 61;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A., DIREZIONE REGIONALE LAZIO, in

persona del Direttore Regionale Lazio, rappresentata e difesa dal

Prof. Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, con domicilio eletto in

Roma, Viale Regina Margherita, n. 294, presso lo Studio legale di

quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2017 della Corte d’Appello di Roma,

depositata il 03/01/2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 gennaio

2019 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice di Pace di Ostia, con sentenza n. 2323/2009, accogliendo la domanda di V.R., annullava le sanzioni addebitate con le cartelle di pagamento inviategli da Equitalia, relative a violazioni del Codice della Strada, e dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia per due ragioni: a) l’annullamento dei verbali sulla base dei quali erano state emesse le cartelle, ai sensi del del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50; b) l’insussistenza del diritto di iscrivere ipoteca sul complesso immobiliare di due unità site nell’isola di (OMISSIS) di proprietà dell’attore, dato che l’importo delle cartelle non raggiungeva gli ottomila Euro, ai sensi del D.P.R. n. 702 del 1973, art. 77. Seguiva la condanna di Equitalia a provvedere, a sue spese, alla cancellazione dell’ipoteca ed al pagamento delle spese di lite.

Tale sentenza passava in giudicato il 6.12.2009.

Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 28/10/2010, V.R., attesa la persistenza dell’iscrizione ipotecaria, conveniva in giudizio Equitalia, dinanzi al Tribunale di Roma, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti per l’omessa cancellazione dell’ipoteca iscritta.

Il Tribunale adito ne accoglieva la domanda e condannava l’agente di riscossione al pagamento a titolo risarcitorio di Euro 70.000,00 ed al pagamento delle spese legali pari ad Euro 14.000,00.

Equitalia proponeva gravame avanti alla Corte d’Appello di Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, lamentando l’erronea interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 77, che non imponeva ai fini dell’iscrizione ipotecaria alcun vincolo di valore del credito; la erronea valutazione del corredo istruttorio; la eccessiva quantificazione del danno; la errata determinazione delle spese di lite.

La Corte territoriale, con sentenza n. 112/2017, pubblicata il 3/1/2017 accoglieva il gravame proposto da Equitalia, ritenendo che il diritto di iscrivere ipoteca era stato esercitato legittimamente, perchè indipendente dall’importo del credito e che la pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace,che aveva annullato le cartelle di pagamento, aveva annullato l’iscrizione ipotecaria avvenuta in data 30/09/2009 con la conseguenza che essa non poteva costituire un ostacolo alla vendita dell’immobile su cui era stata iscritta. Stigmatizzava, inoltre, il comportamento dell’attuale ricorrente che, anzichè notificare la sentenza del Giudice di Pace, si limitava a notificare all’agente della riscossione l’atto di precetto che conteneva la condanna al pagamento delle spese di lite, ma non anche l’ordine di cancellazione dell’ipoteca; riteneva non adeguatamente raggiunta la prova dei danni lamentati dall’attuale ricorrente, il quale veniva condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore di Equitalia, compensate in ragione del 50%, e della CTU svolta in primo grado.

Avverso tale sentenza propone ricorso V.R., formulando cinque motivi che illustra anche con memoria.

Resiste con controricorso Equitalia S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), costituito dal giudicato – a suo avviso, debitamente eccepito sia in primo grado che in grado di appello – formatosi sull’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, e decisivo perchè relativo al fatto costitutivo della pretesa.

2) Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la sentenza impugnata per motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

La Corte d’appello aveva ritenuto che l’ipoteca fosse venuta meno con la pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace di Ostia e che, quindi, la sua insistenza sull’immobile gravato non ne diminuisse la commerciabilità; inoltre se il passaggio in giudicato della sentenza fosse stato accelerato, procedendo all’immediata notifica, sarebbestato possibile alienare il bene entro il dicembre 2009, cioè entro il termine massimo indicato dal potenziale acquirente per acquistare il bene libero da iscrizioni pregiudizievoli, atteso che il passaggio in giudicato della sentenza avrebbe svuotato di efficacia l’iscrizione ipotecaria senza che fosse necessario ricorrere ad una formale cancellazione.

3) Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione degli artt. 133,325 e 326 c.p.c., in relazione all’art. 324 c.p.c., agli artt. 2808,2878,2882,2884,2043 c.c., art. 1227 c.c., comma 2.

Il giudice a quo avrebbe violato: a) la disciplina relativa alla estinzione dell’ipoteca per cancellazione che non attribuisce alcun rilievo alla pubblicazione della sentenza che ne disponga la cancellazione nè al suo passaggio in giudicato; b) la normativa relativa agli effetti nei confronti dei terzi dell’iscrizione ipotecaria; c) le norme relative alla formazione del giudicato.

In aggiunta, la Corte territoriale, in assenza di una eccezione in tal senso proveniente dal debitore, avrebbe fatto ricorso all’art. 1227 c.c., per affermare che se egli avesse tempestivamente notificato la sentenza si sarebbe formato più velocemente il giudicato.

4) Con il quarto motivo il ricorrente rimprovera al giudice a quo di aver violato l’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancanza della motivazione, motivazione solo apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, avendo definito insufficienti le prove prodotte a dimostrazione dell’esistenza di una volontà del soggetto interessato all’acquisto di stipulare l’atto solo in assenza di ipoteca ed entro il 31/12/2009, senza spiegare le ragioni di tale insufficienza. La Corte si sarebbe limitata ad affermare che sarebbe stato necessario produrre ulteriori circostanziati elementi probatori senza individuali se non esemplificativamente (indicazione della data e del luogo e del notaio, indicazione delle modalità e dei tempi di pagamento, ecc.). Non solo: la Corte si sarebbe contraddetta, là dove, pur ritenendo non provata l’esistenza di un accordo contrattuale, aveva reputato che il danno non si sarebbe verificato se avesse avuto luogo la notificazione della sentenza che ordinava la cancellazione dell’ipoteca.

5) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia per error in procedendo la sentenza gravata, non essendosi il giudice a quo pronunciato sulla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, arrecati al suo buon nome, alla sua riservatezza ed alla sua immagine sociale di dirigente di un commissariato di pubblica sicurezza e chiede a questa Corte di procedere direttamente alla relativa liquidazione, anche eventualmente confermato la statuizione del giudice di prime cure, non essendo necessari nuovi accertamenti in fatto. Chiede, inoltre, che questa Corte si pronunci ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, nei confronti di Equitalia che, a suo avviso, avrebbe, con mala fede e colpa gravissima, proposto impugnazione.

6) Va in primo luogo respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da Equitalia per difetto dei requisiti di chiarezza e sinteticità e per aver riprodotto, a piè di pagina, la trascrizione di atti della vicenda processuale.

Questo Collegio ritiene che la trascrizione degli atti non sia stata d’ostacolo alla comprensione degli aspetti funzionalmente utili della vicenda, essendo servita al soddisfacimento degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c. e che il ricorrente, contrariamente a quando dedotto Equitalia, abbia fornito una rappresentazione sufficientemente chiara dei profili di fatto e di diritto della vicenda dedotta in giudizio e delle fasi processuali che hanno preceduto lo scrutinio di legittimità.

7) Assume carattere assorbente l’esame del motivo numero quattro che questo Collegio ritiene debba essere rigettato per le sottoindicate ragioni.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente non ricorre affatto il vizio di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, essendo evidente come, dall’esame dell’insieme delle prove prodotte, il giudice a quo abbia ricavato la conseguenza che non fosse stata raggiunta la prova della ricorrenza dei danni lamentati dall’attore. Non solo c’è formalmente la statuizione assunta, ma essa appare anche corredata di una giustificazione, logicamente argomentata nonchè idonea a sorreggerla.

Risulta, dunque, in tutta evidenza che il ricorrente abbia utilizzato in modo surrettizio la denuncia di un error in procedendo allo scopo di rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale ed ottenere un esito alternativo e a sè favorevole.

Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che il ricorrente non abbia provveduto ad allegare o almeno a trascrivere per stralcio o sintesi i verbali delle dichiarazioni rese dai testimoni che avrebbero fornito la prova – unitamente alla lettera raccomandata di B.A., interessata all’acquisto dell’immobile gravato di ipoteca (questa sì inserita nel fascicolo allegato al ricorso, al n. 4) – della ricorrenza del danno patrimoniale asseritamente subito per non aver potuto alienare l’immobile. Non avendo soddisfatto l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova testimoniale e il contenuto delle deposizioni, questo Collegio, pur avendo il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti processuali, poichè è stato denunciato un error in procedendo, non può sopperire d’ufficio con indagini integrative alla loro ricerca (Cass. 13/04/2017, n. 9559).

Il rigetto di tale motivo rende superfluo verificare se la Corte territoriale abbia errato nel ritenere non ricorrente un comportamento antigiuridico da parte di Equitalia, in quanto legittimata ad iscrivere l’ipoteca; se la mera pubblicazione della sentenza fosse sufficiente a privare di effetti la ipoteca esattoriale iscritta; se il comportamento asseritamente non sollecito del ricorrente avesse ritardato il passaggio in giudicato della sentenza, impedendo ad Equitalia di cancellare l’ipoteca nei tempi indicati dalla potenziale acquirente, se la Corte territoriale potesse d’ufficio ricorrere all’art. 1227 c.c., per escludere la ricorrenza del nesso causale tra il comportamento di Equitalia e il danno lamentato da V.R..

8. Ne consegue il rigetto del ricorso.

9. Atteso il contrastante esito dei giudizi di merito le spese sono compensate.

10. Vi sono i presupposti per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese in ragione del contrastante esito dei giudizi di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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