Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8774 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. II, 12/05/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 12/05/2020), n.8774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20494-2015 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCO GARCEA

e MARINO ALMANSI, ed elettivemente domiciliato, presso lo studio del

primo, in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 26;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore

Studio G.T.I.M. Amministrazioni Condominiali e Immobiliari di

A.P. e C. s.a.s., rappresentato e difeso dagli Avvocati

DANIELA FRANCESCUT e CAROLINA VALENSISE, ed elettivamente

domiciliato, presso lo studio del secondo, in ROMA, VIA MONTE delle

GIOIE 13;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2015 della CORTE di APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 9.2.2001, B.A. impugnava la Delib. Assembleare CONDOMINIO (OMISSIS) del 11 gennaio 2001, di ratifica della domanda di sanatoria edilizia presentata dal Direttore dei Lavori, L.G., relativa ai lavori eseguiti sul tetto condominiale. Esponeva l’attore che la Delibera era stata approvata con il voto favorevole e determinante di quattro condomini in situazione di conflitto di interesse con il Condominio, sicchè non si era raggiunta la maggioranza prescritta per la validità della Delibera.

Si costituiva in giudizio il Condominio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 1926/2006 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda attorea, ritenendo non sussistente il denunziato conflitto di interessi.

Avverso detta sentenza proponeva appello il B. chiedendone la riforma con l’accoglimento dell’originaria domanda.

Si costituiva in giudizio P.G., quale amministratore condominiale evocato in causa, rilevando che egli, in persona, non era stato nominato amministratore, bensì la società di cui era socio eponimo, sicchè la sentenza era passata in giudicato per omessa rituale impugnazione nel termine di decadenza. Comunque, egli chiedeva il rigetto del gravame anche per carenza di interesse del B..

Con sentenza n. 150/2015, depositata in data 22.1.2015, la Corte d’Appello di Venezia, dopo aver evidenziato che già la sentenza di primo grado aveva accertato che l’amministratore del Condominio (OMISSIS) fosse il P., rigettava l’appello confermando la sentenza del Tribunale di Venezia e condannando il B. alle spese di lite del grado d’appello.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione B.A. sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste il Condominio (OMISSIS) con controricorso anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione ed erronea applicazione di norma di legge – art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 100 c.p.c.; artt. 1130,1131 c.c., art. 1136 c.c., commi 2 e 4”, là dove la Corte di merito ha ritenuto che l’amministratore del Condominio potesse stare in giudizio senza l’autorizzazione dell’assemblea. Il ricorrente deduce l’erroneità di tale affermazione, giacchè nella elencazione delle attività di competenza dell’amministratore di cui all’art. 1130 c.c., non è compresa la facoltà di resistere alla causa promossa per l’annullamento di una Delibera. Inoltre, l’art. 1131 c.c., prevede che, qualora la citazione abbia un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni, l’amministratore debba darne senza indugio notizia all’assemblea del Condominio; e l’art. 1136 c.c., stabilisce che le deliberazioni di promuovere o resistere alla lite devono essere adottate con la “maggioranza rafforzata”.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – La Corte di merito ha correttamente affermato che “è dato testuale di legge che l’amministratore ha rappresentanza autonoma a resistere in controversie afferenti alle materie indicate in art. 1130 c.c., poichè devolute espressamente alle sue attribuzioni”; e che “nella specie l’Avv. B. ha impugnata la Delibera assembleare, sicchè per resistere l’amministratore non ha bisogno di alcuna apposita delega da parte dell’assemblea” (sentenza impugnata pagina 6).

Costituisce principio consolidato che l’amministratore è legittimato ad agire (e a resistere) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. (cfr. Cass. sez. un. 18331 del 2010, in motivazione, richiamata dallo stesso ricorrente). Nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell’amministratore per qualsiasi azione, anche reale, promossa contro il condominio da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell’edificio (Cass. n. 22886 del 2010; nello stesso senso, Cass. n. 21841 del 2010, secondo cui l’amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l’osservanza del regolamento di condominio – art. 1130 c.c., comma 1, n. 1 – è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale, senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c., comma 2, la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso).

Conferma questo indirizzo Cass. n. 1451 del 2014, per la quale, “in tema di condominio negli edifici, l’amministratore può resistere, all’impugnazione della Delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacchè l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso” (nello stesso senso, Cass. n. 16260 del 2016; nonchè Cass. n. 2859 del 2014, che ritiene necessaria l’autorizzazione all’amministratore solo nelle controversie non rientranti tra quelle che egli può autonomamente proporre ai sensi dell’art. 1131 c.c., comma 1).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione, omessa e/o erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1102,1120,1136 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, poichè i Giudici di merito non avrebbero esaminato la domanda da lui proposta: che era quella di annullamento della Delibera in parte qua e non già di disapplicazione di un provvedimento amministrativo. Essi omettevano di considerare che dalla documentazione prodotta risultava che la struttura preesistente del tetto fosse stata radicalmente modificata; che non era mai stato sottoposto all’esame dell’assemblea uno stato di fatto e il progetto di riforma; che il Direttore dei Lavori, arch. L., aveva ammesso di aver fatto eseguire opere di interesse individuale; che la richiesta di sanatoria prevedeva interventi di alterazione della precedente struttura e che i contratti stipulati dagli amministratori, mai sottoposti al vaglio dell’assemblea, non individuavano con esattezza le opere da eseguire. Se le opere non erano state approvate dall’assemblea, la presentazione della sanatoria – in quanto prima e unica individuazione delle opere eseguite – doveva costituire oggetto di esame da parte dell’assemblea e poi di impugnazione. Inoltre la Corte di merito avrebbe errato negando l’esistenza del denunciato conflitto di interesse in quanto tutti i condomini avevano interesse al rifacimento del tetto e poichè non sarebbe stato provato il danno. Secondo il ricorrente, invece, il Condominio avrebbe dovuto dimostrare che le opere erano state approvate ed erano utili a tutti i condomini e non solo ai proprietari degli appartamenti insistenti all’ultimo piano. Viceversa, per il ricorrente il conflitto di interesse era evidente: il D.L. L.G. avendo interesse a far approvare la sanatoria per evitare di pagare di persona quanto non approvato e per evitare processi penali e disciplinari; i proprietari degli appartamenti insistenti nel sottotetto essendo interessati a votare a favore della sanatoria per far pagare al Condominio gli interventi di ristrutturazione del sottotetto, in cui insistono i loro appartamenti. Nè i Giudici di merito hanno tenuto conto delle deduzioni del ricorrente secondo cui la proposta di Delibera avrebbe dovuto essere approvata, alla luce del disposto degli artt. 1102,1120,1121 c.c., all’unanimità trattandosi di modifiche alla struttura del tetto; o, quantomeno, con la maggioranza del 70% del valore delle quote condominiali, trattandosi di modifiche nell’interesse di alcuni condomini.

2.1. – Il motivo non può essere accolto.

2.2. – Pregiudizialmente, va rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione ai quali si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

2.3. – Quanto specificamente al profilo, enucleabile dal contesto del motivo, attinente alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 22 gennaio 2015) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente – con riguardo e nei limiti della richiamata peculiare ampiezza dell’ambito decisionale del giudizio di rinvio – avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Viceversa, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è alcuna idonea e spcifica indicazione.

3. – Ad ogni modo, quanto alla denunciata violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, da parte della Corte di merito, va sottolineato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i suddetti limiti del paradigma emergente dal previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016). Ciò in quanto, il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

3.1. – Il ricorrente lamenta il vizio di violazione/o di falsa applicazione di legge, deducendo che la Corte di merito avrebbe errato, senza motivare, nell’individuare la domanda formulata dall’appellante; non avrebbe considerato l’esistenza di un conflitto di interessi (in capo a quattro condomini) che, invece, ove riconosciuto avrebbe inciso sul quorum, facendolo mancare ai fini dell’approvazione della Delibera de qua; nè, infine, avrebbe rilevato che la proposta di Delibera dovesse essere approvata all’unanimità o quantomeno con una maggioranza del 70% del valore delle quote condominiali.

3.2. – Viceversa, la Corte di merito ha espressamente rilevato che, rettamente, il giudice di primo grado (attraverso la mancata riunione della diverse controversie inter partes riguardanti i lavori di restauro del tetto dell’edificio condominiale) aveva inteso limitare la decisione all’oggetto del presente giudizio, alla sola impugnazione della specifica deliberazione assembleare, in data 11.1.2001, di ratifica della domanda di sanatoria edilizia presentata dal Direttore dei Lavori, L.G., relativa ai lavori eseguiti sul tetto condominiale (sentenza impugnata, pagina 6).

Quanto, poi, al mancato accertamento dell’esistenza del conflitto di interessi in capo a quattro dei condomini, il cui voto era risultato determinante per il raggiungimento del quorum di legge, la Corte distrettuale – rilevato che il giudice di primo grado aveva esposto ampia argomentazione per illustrare come, nella specie, pur concorrendo un interesse proprio dei detti condomini, tale interesse non fosse in conflitto con quello dell’ente collettivo – ha correttamente ritenuto che, anche se alcuni dei condomini avevano interesse a mantenere la nuova situazione del tetto, che rendeva abitabili i loro vani sottotetto, ovvero a sostenere sanatoria amministrativa per evitare riflessi penali delle loro condotte, siffatti singoli interessi non confliggessero con l’interesse collettivo di avere regolarizzata la situazione afferente i lavori eseguiti sul tetto condominiale, peraltro ritenuti necessari da tutti i condomini. Laddove, secondo la Corte, la deliberazione comunque adottata dai condomini non avrebbe inciso sull’atto amministrativo di sanatoria, già adottato dall’Ente pubblico preposto ormai definitivo e valido (sentenza impugnata, pagina 7).

Infine, la Corte di merito ha ritenuto che l’asserto critico, secondo cui la deliberazione era invalida per difetto del quorum per la sua approvazione, appariva “apodittico in atto d’appello” (sentenza impugnata, pagina 7).

3.3. – Orbene, in tema di validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto d’interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto (e non apoditticamente asserita) una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio (Cass. n. 10754 del 2011).

Inoltre, le maggioranze necessarie per approvare le Delibere sono sempre inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, ai fini sia del quorum costitutivo che di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (ma non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (Cass. n. 19131 del 2015; Cass. n. 1201 del 2002). D’altro canto, l’accertamento dell’esistenza di una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza, ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio, poichè coinvolge un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, è sindacabile dal giudice di legittimità soltanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 1849 del 2018).

3.4. – Vale, dunque, il consolidato principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013).

Viceversa, così come articolate, le censure portate dal motivo si risolvono sostanzialmente nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Ma compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

4. – Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.900,00 oltre a Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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