Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8774 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27077/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Vallisneri 11,

presso l’avv. Paolo Pacifici, che, unitamente all’avv. Elide

Guerrini, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè nei confronti di:

Equitalia Centro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 9, n. 55/9/11 dell’8 ottobre 2010,

depositata il 7 ottobre 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2017

dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di una cartella rispetto alla quale il contribuente aveva proposto istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12 da cui era stato ritenuto decaduto per aver eseguito il pagamento della sola prima rata e non del saldo se non tardivamente

2. Ritenuto che l’impugnazione era stata rigettata in primo grado, ma successivamente accolta in appello sulla base della considerazione della mancata previsione nella norma agevolativa di una decadenza connessa al tardivo pagamento della seconda rata;

3. Ritenuto che il contribuente ha notificato controricorso con il quale contesta la fondatezza dell’impugnazione per cassazione proposta dall’amministrazione e con lo stesso atto ha proposto ricorso incidentale con unico motivo;

4. Ritenuto che la concessionaria Equitalia Centro S.p.A. non si è costituita in giudizio;

5. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

6. Letta la memoria depositata dal contribuente;

7. Considerato che con l’unico motivo del ricorso principale, l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, contestando la ritenuta validità del condono con il pagamento della sola prima rata, come affermato dal giudice di merito;

8. Considerato che, contrariamente a quanto il controricorrente afferma nella propria memoria, nella fattispecie non vi è dubbio che il contribuente abbia chiesto il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12 (e non ex art. 16) perchè tanto risulta dal ricorso, dalla sentenza impugnata e dalle stesse deduzioni esposte nel controricorso (in particolare a pagina 2 dell’atto);

9. Considerato che il motivo è fondato sulla base del costante orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale la sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 12 costituisce una forma di condono clemenziale mediante il pagamento del 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo: “sicchè, essendo pienamente certo il quantum da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (Cass. n. 11699 del 2016), restando, peraltro, “irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza” (Cass. n. 21416 del 2016);

10. Considerato che con l’unico motivo del ricorso incidentale il contribuente denuncia una supposta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 vigente ratione temporis, sostanzialmente eccependo la decadenza dell’Ufficio derivante dalla tardiva notifica della cartella di pagamento;

11. Considerato che la censura è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non essendo riportato nel ricorso il contenuto dell’atto difensivo con il quale l’eccezione sarebbe stata sollevata, sia perchè si tratta di censura che non attiene alla sentenza in esame, bensì alla cartella di pagamento della quale nemmeno si deduce che sia stata impugnata ed eventualmente quando, cartella sulla cui base sarebbe stato emesso l’avviso di iscrizione ipotecaria che costituisce l’unico (salvo diversa, ma non proposta deduzione) oggetto dell’impugnazione originaria;

12. Considerato che, pertanto, il ricorso principale deve essere accolto, rigettato il ricorso incidentale, e la sentenza impugnata deve essere cassata;

13. Considerato che ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;

14. Considerato che l’andamento della controversia che ha visto il contribuente sconfitto in primo grado, ma vincitore in appello, e l’avvenuto consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sopraindicato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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