Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8773 del 30/04/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8773 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 29822/11 proposto da:
Agenzia del Territorio,
rappresentante
pro tempore,
in persona del
legale
elettivamente domiciliato
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
Ato
contro
Centro Affari e Convegni S.r.l., in persona del suo
legale rappresentante
pro tempore
elettivamente domiciliata in Roma,
Andrea Sereni,
Via Federico
Confalonieri n. l, presso lo Studio dell’Avv. Mauro
Marchione che, anche disgiuntamente, la rappresenta e
Data pubblicazione: 30/04/2015
difende con l’Avv. Luca Capecchi, giusta delega in
calce al controricorso;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 174/13/10 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 29
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 marzo 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Gianna Maria De Socio, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Luca Capecchi, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino,
che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 174/13/10 depositata il 29
ottobre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, accolto l’appello di Centro Affari e Convegni
Arezzo S.r.l., in riforma della decisione n. 155/04/08
della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo,
accoglieva il ricorso della contribuente avverso l’atto
di classamento n. AR0078075/2006 relativo ad un
immobile «fieristico>> al quale l’Agenzia del
Territorio aveva attribuito la cat. D/3, con ciò
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ottobre 2010;
disattendendo la richiesta DOCFA formulata dalla
Società di vedersi assegnata la cat. E/9.
Invero a giudizio della CTR doveva ritenersi corretta
l’attribuzione della cat. E/9 atteso che <
in
discussione
dovevano
essere
inquadrati in D/3 essendo <
venisse utilizzato per manifestazioni culturali o
in thesi
sportive ecc. E giacché,
dell’Ufficio, la
legge prevederebbe che tali immobili fossero inquadrati
nella cat. D/3 (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass.
sez. I n. 4178 del 2007).
2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio censurava
la sentenza denunciando in rubrica «Violazione e falsa
applicazione delle norme catastali, in particolare
degli artt. 6, 61, 62 e 63 d.p.r. l dicembre 1949, n.
1142, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.>>.
Nella sostanza l’Ufficio riteneva che la <
«mostre, convegni manifestazioni sportive e
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gravame non viene rimproverato alla CTR un vizio
ricreative>> ecc. che avessero carattere commerciale.
In effetti, continuava l’Ufficio, ai sensi dell’art. 4,
comma 5, lett. c), d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633,
l’attività di gestione fiere e esposizioni svolta
nell’immobile era presunta
ex lege
come avente
carattere commerciale. Cosicché, concludeva
comma 1, d.p.r. n. 1142 cit. le categorie catastali
dovevano essere attribuite in ragione delle
<
l’immobile <
unicamente prevista per immobili aventi funzione
pubblica incompatibile con quella commerciale che non
potevano essere ricompresi nelle altre categorie
catastali sub E, sempre riguardanti opere con funzione
pubblica senza sfruttamento commerciale.
Il motivo è fondato.
Deve premettersi che ai sensi degli artt. 6, comma l;
61, comma 2, d.p.r. n. 1142 cit. la categoria e la
classe catastali debbono essere attribuite in ragione
delle <
proprietà dell’immobile – oltreché eventuali funzioni
latamente sociali svolte dal proprietario, come ad
esempio quella ravvisata dalla CTR della promozione
economica o culturale ecc. – sono pertanto irrilevanti.
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l’Amministrazione, atteso che ai sensi dell’art. 6,
A riguardo l’attività «fieristica>> cui è destinato
l’immobile in discussione, anche comprensiva di eventi
culturali o sportivi ecc., ha carattere commerciale.
Dalla stessa la contribuente trae difatti reddito
tassabile, con la conseguente presunzione assoluta di
commercialità di cui all’art. 4, comma 5, lett. c),
d.p.r. n. 633 cit. Ciò che esclude l’attribuzione della
categoria E, invece esclusivamente prevista per opere
considerate
extra commercium
perché poste a comune
servizio della collettività come per esempio ponti ecc.
oppure per particolari ragioni religiose o sacrali come
ad esempio sono le opere cimiteriali. Opere giudicate
quindi non reddituali e pertanto incommerciabili e
quindi non assoggettabili a imposta. Laddove al
contrario la categoria D raggruppa immobili aventi
destinazione commerciale, pertanto con capacità
reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali
rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di
cui alle anteriori A B C. Cosicché, atteso lo
svolgimento nell’immobile <
manifestazioni quali fiere o spettacoli culturali o
sportive ecc., il classamento in D/3 appare
correttamente attribuito. Il principio di diritto che
deve essere affermato è perciò il seguente:
<
parola hanno una destinazione diversa rispetto alle
anteriori categorie A B C, gli stessi debbono essere
inquadrati nella speciale cat. D/3>>.
causa può essere decisa nel merito con il rigetto del
ricorso del contribuente.
4. Nella novità delle questioni affrontate, debbono
farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a
compensare le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie
il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, respinge il ricorso; compensa integralmente le
spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 18 marzo 2015
3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la