Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8773 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 20260/2017 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA, alla via Monte Gennaro, n. 24,

presso l’AVVOCATO DOMENICO BERGAMINI, che lo rappresenta e difende

per procura speciale a margine ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO di P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2647 della CORTE di APPELLO di ROMA,

depositata il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.S. ricorre in cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli, dichiarativa dell’inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 66 e art. 2901 c.c., nei confronti del Fallimento di P.S., del contratto in data 13/05/2002, concluso tra P.S. e M.S., con il quale il primo aveva ceduto al secondo la piena proprietà della propria quota, pari ad un terzo, di un edificio sito in (OMISSIS), al prezzo di Euro 40.500,00.

Il Fallimento di P.S. è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., per “carenza di motivazione” con riferimento all’acritico recepimento delle risultanze, in punto di valore del bene ceduto, della consulenza tecnica di ufficio esperita in primo grado.

Il secondo motivo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 115,116 c.p.c., L. Fall., art. 66 e art. 2901 c.c., avendo la sentenza di appello ritenuto che i motivi di appello investissero il solo eventus damni e non anche il consilium fraudis.

Il terzo motivo, infine, investe la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’omessa valutazione delle circostanze dalle quali risultava che i lavori di ristrutturazione dell’immobile erano stati effettuati dopo il 2001 e, quindi, dallo stesso M. e non dal P..

I motivi, così come formulati in ricorso, mediante un sostanziale richiamo dei motivi di appello, e sinteticamente sopra riportati, chiedono un riesame complessivo dei fatti di causa come accertati nelle fasi di merito, e sono, pertanto, inammissibili.

Essi sono, inoltre, infondati (laddove non colpiti da inammissibilità), per le ragioni di seguito esposte.

Sul primo motivo di ricorso: il pregiudizio alle ragioni dei creditori è stato ritenuto sussistente, dalla sentenza d’appello, sulla base della consulenza tecnica di ufficio, espletata in primo grado, che aveva valutato complessivamente in oltre Euro 268.000,00 il complesso immobiliare che era stato acquistato insieme dal M., dal P. e da tale Pi. ed ha, quindi, correttamente ritenuto, con apprezzamento di fatto, adeguatamente motivato, che il prezzo di vendita corrisposto dal M., di poco superiore a Euro 40.000,00 per la quota pari ad un terzo, fosse sproporzionato per difetto.

La sentenza impugnata ha condivisibilmente evidenziato che ai fini dell’esperibilità e dell’accoglimento dell’azione revocatoria non è necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche una variazione meramente qualitativa della sua consistenza, quale la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita (Cass. n. 01896 del 09/02/2012, n. 01902 del 2015 e, più di recente n. 19207 del 19/07/2018).

In ordine al secondo motivo ed al terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto entrambi incidenti sulla asserita omessa motivazione, nel provvedimento impugnato, sul consilium fraudis e sull’omessa valutazione di circostanze di fatto si rileva che:

la Corte di appello ha chiarito per quale ragione ritenesse che il lavori edili che il M. afferma essere stati da lui effettuati dopo il 2001 e quindi nel 2002, e dai quali era dipeso asseritamente l’incremento di valore dell’immobile, dal quale il consulente tecnico di ufficio aveva tratto la stima di oltre 268.000,00 Euro, fossero in realtà stati effettuati

prima, quando l’immobile era ancora nella proprietà per quote indivise del M., del Pi. e del P., e ciò in quanto la consulenza tecnica di ufficio lo aveva accertato sulla base della documentazione reperita, il teste C., addotto dal M. dinanzi al Tribunale, aveva reso dichiarazioni vaghe e generiche, non risultavano documenti comprovati l’effettuazione dei lavori edilizi dopo il 2001.

La Corte territoriale ha, condividendo la motivazione del Tribunale, ritenuto che il M., in quanto a conoscenza da lungo tempo del P., con il quale aveva concluso l’acquisto dell’intero compendio immobiliare (insieme al Pi.), era a conoscenza della situazione patrimoniale del P.. La sentenza impugnata evidenzia puntualmente che la Edilizia P. S.r.l., di cui P.S. era amministratore, aveva, inoltre, in precedenza, effettuato lavori per il M., non risultati saldati, pur se nella documentazione acquisita dal Fallimento vi era un fattura (appunto non saldata) per lavori edilizi in favore del M. pari ad Euro 33.000,00.

La valutazione dell’ultimo motivo di ricorso (il terzo) deve, inoltre necessariamente tenere conto del suo contenuto di sostanziale richiesta di riesame di circostanze accertate nel corso delle fasi di merito sulle quali la sentenza di appello ha adeguatamente motivato, dovendosi ad essa applicare, trattandosi di provvedimento decisorio pubblicato dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e, la disciplina dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuova formulazione, con conseguente preclusione, salve le ipotesi di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, al sindacato sulla motivazione (Cass. del 12/10/2017 n. 23940).

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese, in quanto il Fallimento di P.S. è rimasto intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso;

nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 25 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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