Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8773 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/04/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimato –

e sul ricorso 9620-2007 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GENTILE 8,

presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 147/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/02/2006 r.g.n. 1373/04 + 2;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del quinto

motivo del ricorso principale; rigetto altri motivi, assorbito il

ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Milano ha confermato, in particolare, la sentenza di prime cure che aveva dichiarato illegittimo il termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con P.D.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale; Poste Italiane s.p.a. ha notificato un controricorso avverso il ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria;

3. preliminarmente deve disporsi la riunione dei i ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.);

4. il lavoratore e’ stato assunto con piu’ contratti a termine, dei quali il primo, protrattosi dal 13 luglio 1998 al 30 settembre 1998, e’ stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 in relazione alla necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre; il secondo, protrattosi dal 13 luglio 1999 al 30 ottobre 1999, e’ stato stipulato in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di’ nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

5. la Corte di merito ha ritenuto l’illegittimita’ del termine apposto al primo dei suddetti contratti sul presupposto che anche nelle ipotesi di contratto a termine individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 occorresse far riferimento alla disciplina generale di tale tipologia di contratti stabilita dalla L. n. 230 del 1962; attribuiva valore decisivo al rilievo che non era stata dimostrata la coerenza interna fra il servizio e le prestazioni richieste all’appellato e le assenze per ferie di altri lavoratori addetti allo stesso ufficio, nell’ambito del periodo ricompreso nel suo servizio; in relazione alle suddette conclusioni la Corte di merito, avendo ritenuto la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal primo dei suddetti contratti ha ritenuto implicitamente assorbita ogni valutazione relativa al contratto successivo;

6. la conclusione della sentenza impugnata concernente i primo contratto e’ stata censurata dalla societa’ ricorrente principale la quale denuncia, in particolare, violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg., oltre che vizio di motivazione;

7. la censura e’ fondata; con riferimento ad una fattispecie simile a quella in esame questa Corte Suprema (cfr, fra le ultime, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la necessita’ di uno specifico collegamento fra il singolo contratto e le esigenze aziendali; siffatta sentenza, ad avviso della S.C., era infatti viziata da violazione di norme di diritto e da un vizio di interpretazione della normativa collettiva;

la violazione di norme di diritto e’ stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito aveva negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; e’ stato rilevato in proposito che siffatta pronuncia del giudice del merito si poneva in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza gia’ in precedenza citata (cfr. par. 8); in base al suddetto principio, infatti, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge;

per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva e’ stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo possa contemplare, quale unico presupposto per la sua operativita’, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento impone l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione e’ concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessita’ di espletamento del servizio faccia riferimento a circostanze oggettive, o esprima solo le ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza;

inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operativita’ fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie;

8. tenuto conto che, con riferimento alla posizione del P., non e’ stata esaminata la legittimita’ del secondo contratto, devono ritenersi inconferenti il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, aventi ad oggetto tale contratto; deve ritenersi inoltre assorbito, in relazione all’accoglimento della censura concernente la legittimita’ del primo contratto, il quinto motivo del ricorso principale concernente le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di illegittimita’ del termine;

9. per le stesse ragioni deve ritenersi assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale col quale si censura la statuizione della sentenza impugnata concernente la liquidazione delle spese di giudizio;

10. in definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale applichera’ i principi sopra affermati e provvedera’ all’esame della legittimita’ del contratto successivamente intercorso fra le parti; il giudice del rinvio provvedere altresi’, ex art. 385 cod. proc. civ., sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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