Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8773 del 05/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017), n. 8773
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26577/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Tembien 15,
presso lo studio dell’avv. Flavio Maria Musto, rappresentata e
difesa dall’avv. Vincenzo Carrese giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
nonchè nei confronti di:
Equitalia Umbria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Umbria (Perugia), Sez. 1, n. 105/1/12 del 20 giugno 2012,
depositata il 28 giugno 2012, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2017
dal Consigliere Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12 dei carichi di ruolo pregressi accolta in primo e secondo grado, essendo stato il condono ritenuto valido per aver il contribuente eseguito l’80% dell’importo chiesto per la definizione e non prevedendo la legge alcuna decadenza per il tardivo versamento del saldo;
2. Ritenuto che il contribuente ha notificato controricorso con il quale argomenta l’infondatezza dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate;
3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
3. Considerato che con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 contestando la ritenuta validità del condono con il pagamento della sola prima rata, come affermato dal giudice di merito.
4. Considerato che il motivo è fondato sulla base del costante orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale la sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 12 costituisce una forma di condono clemenziale mediante il pagamento del 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo: “sicchè, essendo pienamente certo il quantum da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (Cass. n. 11699 del 2016), restando, peraltro, “irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza” (Cass. n. 21416 del 2016);
5. Considerato che – restando assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione ad un supposto errore scusabile della contribuente, peraltro irrilevante come emerge da Cass. n. 21416 del 2006, dovuto ai diversi rinvii del termine ultimo di pagamento del saldo il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;
6. Considerato che ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.
7. Considerato che l’andamento della controversia che ha visto vincitore il contribuente in entrambi i gradi merito e l’avvenuto consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sopraindicato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017