Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8772 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8772 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 20167/111 proposto da:
Schiavon Fabrizio, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Pasubio n. 4, presso lo Studio dell’Avv. Carlo
D’Errico, che lo rappresenta e difende, anche
disgiuntamente, con l’Avv. Paolo Burlinetto, giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
Agenzia del Territorio,
rappresentante

pro tempore,

in persona del legale
elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
legis;

ope

Data pubblicazione: 30/04/2015

- controricorrente avverso la sentenza n. 59/19/10 della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 22
giugno 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Carlo D’Errico, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino,

che ha

concluso per l’accoglimento del secondo motivo di
ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 59/19/10 depositata il 22
giugno 2010 la Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, rigettato l’appello promosso da Schiavon
Fabrizio, confermava la decisione n. 68/04/08 della
Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che aveva
respinto il ricorso del contribuente avverso l’atto di
classamento con il quale disattendeva la proposta DOCFA
di variazione di destinazione di un immobile in Mestre
da negozio a magazzino.
Invero secondo la CTR «le piccole e poco significative
modifiche

apportate

proprietario
definitivamente

non

erano
la

all’immobile
tali
sua

da

dall’attuale
far

destinazione

cambiare
che

fondamentalmente rimaneva quella di un negozio>> ed

udienza del 18 marzo 2015 dal Consigliere Dott.

essendo altresì irrilevante che il contribuente <>.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia del Territorio resisteva con controricorso.

memoria.
Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica «Art. 360
n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione di norme di
diritto in particolare delle norme e dei principi in
tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi,
anche in relazione all’art. 3, comma 1, 1. 7 agosto
1990, n. 241 stante la totale mancanza di motivazione
dell’avviso di accertamento n. VE0022057/2007
notificato al ricorrente in data 19/04/2007.
Conseguente violazione del principio generale del
diritto di difesa>>. E questo perché, sempre secondo il
contribuente, la motivazione dell’atto di classamento
sub ludice sarebbe stata <>.
Il motivo è inammissibile perché la CTR non ha
pronunciato sullo specifico punto, con la conseguenza
che la sentenza avrebbe dovuto esser censurata per
violazione dell’art. 112 c.p.c. Del resto, non essendo
stati trascritti il ricorso e l’appello, nemmeno è
permesso di verificare se l’eccezione fosse stata

3

Il contribuente si avvaleva della facoltà di depositare


tempestivamente proposta (Cass. sez. trib. n. 9108 del
2012).
2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica «Art. 360
n. 5 c.p.c. Contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ovvero della
possibilità di classificare diversamente il bene
immobile di proprietà del ricorrente>>. A riguardo il
contribuente, dopo aver individuato il fatto decisivo e
controverso in quello della possibilità di
<> l’immobile a seguito di
opere di <>, sosteneva che
la CTR non avesse idoneamente spiegato perché il
<> non potesse consentire
la variazione da negozio a magazzino proposta con il
procedimento DOCFA.
Il motivo è inammissibile.
In realtà ciò che il contribuente contesta non è un
vizio motivazionale circa l’affermazione di esistenza o
di inesistenza del fatto decisivo e controverso del
<>, esistenza o inesistenza
che la CTR non ha invero mai accertato. In effetti il
contribuente rimprovera alla CTR di non aver
adeguatamente spiegato perché, una volta venute meno le
vetrine, l’immobile dovesse mantenere il classamento in
C/1. Ora, in disparte il difetto di autosufficienza
perché da nessuna parte risulta verificata l’esistenza
del <>,
osservato che non aver

4

deve essere

spiegato perché dalla

circostanza in parola non discenderebbe la giuridica
conseguenza del classamento in C/2 costituisce semmai
un difetto di motivazione in diritto che come tale è
irrilevante. Difatti, quando la motivazione giuridica
sia omessa o scorretta, ma la decisione sia giusta, la
Corte deve semplicemente integrala o emendarla ai sensi

5123 del 2012).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente a
rimborsare

all’Agenzia

del

Territorio

le

spese

processuali, queste liquidate in complessivi C 4.000,00
a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 18 marzo 2015

dell’art. 384, comma 4, c.p.c. (Cass. sez. trib. n.

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