Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8772 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22041/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Z.J., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.

Donatella Plicato, con studio in Milano, viale Bianca Maria 35,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 19, n. 10/19/12 del 6 febbraio 2012,

depositata il 20 febbraio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2017

dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12 dei carichi di ruolo pregressi accolta in primo e secondo grado, in ragione sia della ritenuta validità del condono – per aver il contribuente eseguito l’80% dell’importo chiesto per la definizione e non prevedendo la legge alcuna decadenza per il tardivo versamento del saldo – sia della ritenuta tardività della notifica del provvedimento di diniego, con la conseguente decadenza dell’Ufficio;

2. Ritenuto che il contribuente ha notificato controricorso con il quale argomenta l’infondatezza dei motivi di ricorso proposti dall’amministrazione;

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Considerato che con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 contestando la ritenuta validità del condono con il pagamento della sola prima rata, come affermato dal giudice di merito;

5. Considerato che il motivo è fondato sulla base del costante orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale la sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 12 costituisce una forma di condono clemenziale mediante il pagamento del 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo: “sicchè, essendo pienamente certo il quantum da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (Cass. n. 11699 del 2016), restando, peraltro, “irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza” (Cass. n. 21416 del 2016);

6. Considerato che con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 lamentando che il giudice di merito abbia fatto una erronea applicazione alla domanda di condono del termine di decadenza previsto per altre fattispecie e in particolare per il potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla dichiarazione dei redditi;

7. Considerato che, pur essendo vero che secondo l’orientamento di questa Corte “i rapporti tributari per i quali sia stato richiesto il condono fiscale non possono intendersi definiti prima del controllo da parte dell’Amministrazione sulla correttezza, completezza e sufficienza dei necessari adempimenti” (Cass. n. 636 e 11986 del 2012), tuttavia è altrettanto vero che tale controllo deve avvenire in tempi ragionevoli, anche se la L. n. 289 del 2012, art. 12 non prevede uno specifico termine entro il quale tale potere di controllo debba essere esercitato e anche se la domanda di condono del contribuente non può essere assimilata (ai fini della disciplina applicabile) a una sorta di dichiarazione dei redditi;

8. Considerato che alla luce dei principi espressi dagli artt. 24 e 97 Cost. non appare ammissibile una indefinitezza dei limiti temporali della procedura di valutazione della domanda di condono, sì da potersi ritenere legittima una indefinita pendenza di detta procedura anche dopo il decorso di un congruo lasso di tempo: tanto più che l’art. 24 Cost., secondo quanto ha avuto modo di rilevare il giudice delle leggi, non consente che il contribuente sia assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato, o comunque eccessivo e irragionevole, soprattutto nei casi in cui, e questo sembra davvero uno di quelli, l’amministrazione è chiamata a compiere una elementare operazione di verifica meramente formale;

9. Considerato che in questo contesto, si deve ritenere che il giudice di merito abbia fatto riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 non per farne applicazione ad una fattispecie che da detta norma non è disciplinata, bensì per individuare quale sia il termine oltre il quale la mancata definizione della procedura di condono con la concreta attuazione del controllo da parte dell’amministrazione possa ritenersi protratta per un lasso di tempo irragionevole (nel caso il diniego è stato notificato oltre 6 anni dopo la presentazione della relativa domanda di condono da parte del contribuente);

10. Considerato che sotto questo aspetto nessuna adeguata censura è formulata nel ricorso, con la conseguente dichiarazione di infondatezza della censura in esame;

11. Considerato che l’infondatezza della censura relativa alla dichiarata decadenza dell’amministrazione assume carattere prevalente e assorbente in quanto tale dichiarazione di decadenza, ritenuta legittima, è idonea a definire il giudizio;

12 Considerato che l’andamento della controversia che ha visto vincitore il contribuente in entrambi i gradi merito e la definizione dei principi sopraindicati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese della presente fase di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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