Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8771 del 30/04/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8771 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 19379/11 proposto da:
Gentile Nicola, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Unione Sovietica n. 8, presso lo Studio dell’Avv.
Maurizio Cerchiara, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia
delle
rappresentante
Entrate,
pro tempore,
in persona
del
Data pubblicazione: 30/04/2015
legale
elettivamente domiciliato
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende gpe
legis;
– controricorrente –
G1
avverso la sentenza n. 145/37/10 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 2
settembre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 marzo 2015 dal Consigliere Dott.
udito l’Avv. Maurizio Cerchiara, per il ricorrente;
udito l’Avv. dello Stato Gianna Maria De Socio, per la
controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale
Dott.ssa
Paola
Mastroberardino,
che ha
concluso per l’inammissibilità o in subordine il
rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 145/37/10 depositata il 2
settembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio,
rigettato
l’appello
di
Gentile
Nicola,
confermava la decisione n. 369/03/08 della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma che aveva respinto il
avverso l’intimazione di
ricorso del contribuente
pagamento di imposta di registro n. 097 2007 9042542464
il prodromico avviso di
per non aver impugnato
liquidazione e la corrispondente cartella in precedenza
notificati.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
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Ernestino Bruschetta;
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente
censurava
la
sentenza
denunciando
in
rubrica
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c.
(Violazione della sentenza tribunale di Roma n.
14081/94 del 3.12.94-17.1094) in riferimento all’art.
Tribunale di Roma che aveva disposto il tassato
trasferimento per usucapione non comprendeva l’immobile
oggetto dell’avviso di liquidazione divenuto definitivo
per mancanza d’impugnazione.
Il motivo è inammissibile perché lo stesso non coglie e quindi non censura la
ratio decidendi
dell’impugnata sentenza che è stata piuttosto quella di
ritenere preclusa l’impugnazione dell’atto di
intimazione a cagione della mancata impugnazione degli
atti prodromici e ciò secondo la previsione di cui
all’art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011).
2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente
censurava
la
sentenza
denunciando
in
rubrica
«Violazione e falsa applicazione delle norme in
materia di registro per trasferimento fabbricati e
INVIM: in particolare d.p.r. n. 131/86 (rispetto alla
sentenza del tribunale di Roma n. 14081/94 del 3.12.9417.10.94) in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.>> e
questo perché l’avviso di liquidazione e la cartella
che contrastavano con la ridetta sentenza del tribunale
di
Roma
non
essere
potevano
3
impugnati
per
360 n. 3 c.p.c.>> e questo perché la sentenza del
l’impossibilità di contestare <
Il motivo è comunque preliminarmente inammissibile per
difetto di autosufficienza perché i richiamati
documenti – cioè i prodromici avviso di liquidazione e
cartella – non sono stati trascritti nel corpo del
ricorso impedendo a questa Corte di verificare la
corrispondenza al vero di quanto affermato dal
contribuente (Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009).
3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente
censurava la sentenza – senza specificare il vizio
dedotto – esponendo di aver impugnato l’intimazione di
pagamento anche per vizi propri e questo perché con il
ricorso avverso la ridetta intimazione di pagamento
erano state contestate anche «multe e sanzioni
amministrative>>.
Il motivo è comunque preliminarmente inammissibile
perché nello stesso in violazione dell’art. 366,
comma l, n. 4, c.p.c – non viene precisato quale sia il
vizio o la violazione di legge sostanziale o
processuale addebitato alla CTR (Cass. sez. III n. 4233
del 2012).
4. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente
censurava
la
sentenza
denunciando
in
rubrica
«Violazione falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs.
31.12.1992 n. 546 in riferimento all’art. 360 n. 3
c.p.c.>> e questo perché solo con la notifica
dell’impugnata intimazione di pagamento era stato
possibile comprendere la <
*
liquidazione e della cartella e cosicché prima d’allora
era mancato l’interesse processuale alla contestazione
giudiziale e ciò anche tenuto conto che gli atti
prodromici erano stati ricevuti dalla moglie del
ricorrente <
Il motivo è comunque preliminarmente inammissibile per
difetto di autosufficienza perché i richiamati
documenti – cioè i prodromici avviso di liquidazione e
cartella – non sono stati trascritti nel corpo del
ricorso impedendo a questa Corte di verificare la
corrispondenza al vero di quanto affermato dal
contribuente e come del resto risulta non verificabile
dal ricorso l’effettiva esistenza della <
sez. trib. n. 15138 del 2009).
5. Con il quinto motivo di ricorso, peraltro rubricato
sub
«VI>>, il contribuente censurava la sentenza
denunciando in esponente «Violazione dell’art. 7 dello
Statuto del contribuente: 1. 27.7.2000 n. 12>> e questo
perché l’Amministrazione avrebbe dovuto espressamente
dichiarare l’assoggettamento ad imposta dell’immobile
condonato atteso che ciò <
Il motivo è comunque preliminarmente inammissibile per
difetto di autosufficienza perché i richiamati
documenti – cioè i prodromici avviso di liquidazione e
cartella – non sono stati trascritti nel corpo del
5
•
ricorso impedendo a questa Corte di verificare la
corrispondenza al vero di quanto affermato dal
contribuente (Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009).
6. Con il sesto motivo di ricorso, peraltro rubricato
sub
<
denunciando
in
esponente
«Violazione
e
falsa
tributarie: in particolare d.l. n. 546 del 31.12.1992>>
e questo perché erroneamente la CTR avrebbe ritenuto
che «l’atto di intimazione di pagamento non era stato
anche impugnato per vizi propri>> e dovendosi intendere
vizio proprio dell’intimazione di pagamento anche
l’errato comprensione del
oggetto
di
condono>>
«valore dell’immobile
ai
fini
del
conteggio
dell’imposta.
Il motivo è comunque preliminarmente inammissibile per
difetto di autosufficienza perché i richiamati
documenti – cioè i prodromici avviso di liquidazione e
cartella e originario ricorso e appello – non sono
stati trascritti nel corpo del ricorso impedendo a
questa Corte di verificare la corrispondenza al vero di
quanto affermato dal contribuente.
7. Con il settimo motivo di ricorso, peraltro rubricato
sub
«VIII», il contribuente censurava la sentenza
denunciando
applicazione
in
dei
esponente
principi
<
perché non sarebbe stato consentito al contribuente di
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applicazione della normativa in materia di controversie
impugnare <
effettivamente manifestata la loro lesività.
Il motivo è comunque preliminarmente inammissibile per
difetto di autosufficienza perché i richiamati <
– cioè i prodromici avviso di liquidazione e cartella non sono stati trascritti nel corpo del ricorso
corrispondenza al vero di quanto affermato dal
contribuente.
8. Con l’ottavo motivo di ricorso, peraltro rubricato
sub
<
denunciando in esponente «Violazione dell’art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo>> e questo
perché il processo non si era concluso con una sentenza
«effettiva>>.
Il motivo è infondato perché il processo si è invece
concluso con una sentenza <
accertato che – ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs.
n. 546 cit. – il contribuente non poteva impugnare i
prodromici atti assieme all’intimazione di pagamento
atteso che gli stessi erano divenuti definitivi per
mancanza di giudiziale contestazione.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il contribuente
a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese
processuali, queste liquidate in C 3.500,00 a titolo di
compenso, oltre a spese prenotate a debito.
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impedendo a questa Corte di verificare la
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 18 marzo 2015