Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8771 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 30/03/2021), n.8771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27466/2016 R.G. proposto da:

EDILTEKNO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Zucco, con domicilio

eletto in Roma, Via Velletri n. 10, presso l’avv. Antonio De

Francesco.

– ricorrente –

contro

ALANGEST S.A.S. DI G.M. E C., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio

Manfredi, con domicilio in Torino, Via della Misericordia n. 3.

– controricorrente –

avverso la sentenza del tribunale di Torino n. 1493/2016, depositata

in data 16.3.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.1.2021 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ediltekno ha proposto ricorso monitorio al tribunale di Torino per ottenere dalla Alangest s.s. il pagamento di Euro 478.470,65 a titolo di svincolo delle ritenute a garanzia, lavori extracontrattuali e interessi per l’appalto eseguito presso i cantieri di (OMISSIS).

L’ingiunta ha proposto opposizione, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni conseguenti a vizi e difformità delle opere, nonchè per il pagamento delle penali contrattuali causate dal ritardo nell’esecuzione dell’appalto.

Esaurita la trattazione, il tribunale ha accolto l’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’Ediltekno al pagamento di Euro 8.575,35, oltre accessori e spese di lite.

L’appello proposto dalla committente è stato dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., con condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.

Per la cassazione della sentenza di primo grado l’Ediltekno ha proposto ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.

L’Alagenst s.r.l. resiste con controricorso e con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’erronea ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che il tribunale abbia utilizzato le sole dichiarazioni testimoniali – o singoli stralci delle testimonianze – ritenute idonee a sostenere le conclusioni esposte in sentenza, senza dar conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di non valutare e utilizzare anche le prove utili alle tesi della società ricorrente, quanto all’effettuazione dei lavori extracontrattuali e alla scarsa rilevanza dei difetti delle opere.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’erronea ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza respinto, senza alcuna motivazione, la richiesta di ammissione delle prove volte a stabilire se nel periodo di esecuzione dell’appalto (o successivamente), fossero intervenute altre imprese esecutrici e se vi fossero state contestazioni riguardo allo svolgimento del rapporto e al pagamento del prezzo.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono, per più ragioni, inammissibili.

In primo luogo, l’ordinanza di inammissibilità ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla decisione di primo grado e pertanto quest’ultima – ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4 – non è sindacabile per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Sotto altro profilo, non è ammissibile neppure prospettare, quale violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza: la norma contempla un autonomo vizio della decisione che si correla al mancato apprezzamento di un accadimento oggettivo, mentre il vizio di motivazione va dedotto quale violazione di legge, sempre che non si denunci, come nella specie, la mera insufficienza argomentativa quanto alle valorizzazione di talune soltanto delle risultanze istruttorie o dalla mancata esplicitazione delle ragioni del diniego dell’ammissione delle prove della ricorrente (Cass. s.u. 8053/2014).

Per altro verso, quanto al secondo motivo, la censura è inammissibile anche per il fatto di contestare il giudizio di irrilevanza delle testimonianze non ammesse, limitandosi ad una mera trascrizione dei capitoli di prova, senza contestualizzare le prove stesse in relazione alle vicende di causa e senza specificarne l’attinenza a singoli punti o passaggi della pronuncia impugnata, risultando del tutto priva di un’adeguata argomentazione.

2. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando al tribunale di non aver tenuto conto delle osservazioni mosse alla relazione del c.t.u..

La censura è inammissibile, poichè non specifica se la medesima contestazione sia stata oggetto dei motivi di appello.

Nel caso in cui l’appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può – difatti – essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate in secondo grado e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c., non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell’appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l’impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l’esclusione della deducibilità del vizio di motivazione (Cass. 10722/2014; Cass. 2784/2015; Cass. 26936/2016; Cass. 23320/2018).

3. Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza escluso che i lavori extracontrattuali fossero stati concordati così come previsto dall’art. 7 del contratto, e per aver ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste D. sull’assunto che le opere eseguite presso il cantiere di (OMISSIS) rientrassero in quelle previste dal contratto, mentre per tale cantiere erano state approvate ben tre varianti di cui solo la prima riguardava opere contrattuali.

Di conseguenza, il giudizio di inattendibilità del teste, che aveva dato conto del raggiungimento di un accordo tra le parti riguardo all’esecuzione dei suddetti lavori, sarebbe stato formulato in base a presupposti di fatto del tutto errati.

Secondo i ricorrenti, i lavori extracontrattuali erano stati espressamente richiesti ed eseguiti (come ampiamente dimostrato dalle testimonianze, dall’esistenza di trattative, dall’autorizzazione rilasciata dal direttore dei lavori, dai preventivi prodotti in giudizio), e dovevano essere remunerati anche se non concordati per iscritto. Il motivo è inammissibile.

La pronuncia, ritenuta l’inutilizzabilità dei documenti oggetto di disconoscimento, ha considerato inattendibili le deposizioni del teste D., sia perchè de relato actoris, sia perchè inficiate dalle conclusioni del c.t.u., per il quale i lavori menzionati nel preventivo, di cui aveva riferito anche il teste, erano in parte ricompresi in quelle contrattuali, non potendo dar luogo ad alcuna maggiorazione di prezzo, e, per altra parte, erano stati accettati da Ediltkno senza alcuna pretesa di maggiorazioni (cfr. sentenza, pag. 22).

Le deduzioni della ricorrente riguardo alle ragioni di inattendibilità della deposizione non trovano alcun conforto nella sentenza impugnata, avendo la Corte di merito ritenuto – con motivazione del tutto congrua – di accordare prevalenza alla c.t.u., anche tenuto conto che il teste aveva riferito fatti appresi direttamente da parte attrice.

Tale accertamento è espressione del potere di libero apprezzamento delle prove che compete al giudice di merito, censurabile solo per vizi di motivazione, e non ha alcuna attinenza, per contro, alla denunciata violazione di legge.

Quanto al fatto che i lavori dovessero essere comunque remunerati pur se non concordati per iscritto, il tribunale ha, in realtà, respinto la richiesta di pagamento non già per carenza di prova del perfezionamento dell’accordo in forma scritta, ma per aver ritenuto assolutamente indimostrato che la committente avesse richiesto l’esecuzione dei lavori aggiuntivi, sicchè la censura non appare – in proposito – neppure pertinente.

4. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la condanna al pagamento delle spese processuali.

Si espone che la ricorrente non era totalmente soccombente, poichè solo quattro delle sei domande proposte dalla Alangest avevano trovato accoglimento e per un importo notevolmente inferiore a quello richiesto, sicchè, ricorrendo un’ipotesi di soccombenza reciproca, le spese dovevano essere compensate.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha spiegato che il credito dell’Ediltkno era stato “completamente eliso” dai controcrediti dell’opponente, sebbene solo all’esito della definitiva regolazione delle rispettive ragioni di dare ed avere.

In ogni caso il giudizio si era concluso con la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto della domanda monitoria e con la condanna dell’opposta al pagamento di Euro 8575,35, oltre accessori.

In tale situazione era evidente la soccombenza della ricorrente, giustificandosi il totale aggravio delle spese processuali, restando in questa sede preclusa la possibilità di sindacare la scelta di non disporne la compensazione.

Il controllo della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è difatti limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre vi esula la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 30592/2017; Cass. 24502/2017; Cass. 8421/2017; Cass. 2149/2014; Cass. 15317/2013).

Il ricorso è quindi inammissibile, con regolazione delle spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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