Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8771 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/04/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7799/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/02/2006 r.g.n. 7524/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo del ricorso, rigetto altri motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Considerato che:

1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato, in particolare, l’illegittimita’ del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 2 agosto 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con L.G.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore e’ rimasto intimato;

3. come si evince dalla sentenza impugnata L.G. e’ stato assunto con un contratto a termine protrattosi dal 2 agosto al 30 settembre 1999; tale contratto e’ stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 nella parte in cui prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre;

3. la Corte territoriale, premesso che anche nelle ipotesi di contratto a termine individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 occorreva far riferimento alla disciplina generale di tale tipologia di contratti stabilita dalla L. n. 230 del 1962, attribuiva valore decisivo al fatto che non era stato specificamente indicato il nominativo del lavoratore sostituito, e che non era stata provata la correlazione tra l’esigenza posta a fondamento del contratto e quella dell’assunzione dello specifico lavoratore; sotto altro profilo rigettava l’eccezione, formulata da Poste Italiane s.p.a., di risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

4. col primo motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. denuncia e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

il motivo e’ infondato; secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilita’ di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ alla stregua delle modalita’ di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito, dopo aver escluso che l’accettazione senza riserve del trattamento di fine rapporto potesse avere rilievo a favore dell’assunto della societa’, ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente, stante la sua durata, e in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso; tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso;

5. col secondo e terzo motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a.

denuncia e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg. con riferimento alla statuizione di illegittimita’ del termine apposto al contratto stipulato fra le parti; in particolare contesta la riconducibilita’ della fattispecie in esame alle ipotesi disciplinate dalla L. n. 230 del 1962;

la censura e’ fondata;

questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di provare il collegamento tra l’esigenza posta a fondamento del contratto e quella dell’assunzione del singolo lavoratore (anche nel caso di specie la sentenza impugnata aveva ritenuto la sussistenza di un onere per il datore di lavoro di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito) avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva;

la violazione di norme di diritto e’ stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la configurabilita’ della delega in bianco ai sensi del citato L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 consente ai sindacati la possibilita’ di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge;

per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva e’ stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operativita’, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento avrebbe imposto l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione e’ concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessita’ di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive, o esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza;

inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operativita’ fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie;

5 in relazione all’accoglimento della suddetta censura deve ritenersi assorbito l’ultimo motivo di ricorso concernente le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di illegittimita’ del termine;

6. il ricorso deve essere in definitiva accolto e pertanto la sentenza deve essere cassata; poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda del ricorrente in primo grado;

7. in relazione all’esito della lite e tenuto conto del diverso orientamento espresso dai giudici di merito si ritiene conforme a giustizia compensare interamente fra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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