Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8771 del 05/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017), n. 8771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16434/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
F.B.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano), Sez. 12, n. 172/12/11 del 14 novembre 2011,
depositata il 28 dicembre 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2017
dal Consigliere Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12 dei carichi di ruolo pregressi accolta in primo e secondo grado, essendo stato il condono ritenuto valido per aver il contribuente eseguito l’80% dell’importo chiesto per la definizione e non prevedendo la legge alcuna decadenza per il tardivo versamento del saldo;
2. Ritenuto che il contribuente non si è costituito;
3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
4. Considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento;
5. Considerato che l’avviso di ricevimento idoneo a provare l’avvenuto perfezionamento della notifica non è stato prodotto in giudizio fino all’udienza di trattazione, nè è stata prodotta istanza di rimessione in termini offrendo la prova documentale che la parte ricorrente si è tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso;
6. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (v. Cass. n. 19623 del 2015);
7. Considerato che in difetto della costituzione della parte intimata non si deve provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017