Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8770 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8770 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 7815/11 proposto da:
Immobiliare Santo Stefano S.r.l., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore Cerza Giuseppe; Miele
Mario; Cavallari Sergio; Grippo Maria Antonia; Coviello
Rocco; Coviello Domenico; tutti elettivamente
domiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 44, presso
lo Studio dell’Avv. Luigi Antonangeli che, unitamente
all’Avv. Andrea Petraccia, li rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
Agenzia del Territorio,
rappresentante

pro tempore,

in persona del

legale

elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 30/04/2015

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 127/01/10 della Commissione

ottobre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 marzo 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Gianna Maria De Socio, per la
controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 127/01/10 depositata il 5
ottobre 2010 la Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo, accolto l’appello proposto dall’Agenzia
del Territorio, in riforma della decisione n. 36/01/09
della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo,
respingeva il ricorso di Immobiliare Santo Stefano
S.r.l., Miele Mario, Cavallari Sergio, Grippo Maria
Antonia, Coviello Rocco e Coviello Domenico avverso il
diniego di «volturazione>> delle unità immobiliari

2

Tributaria Regionale dell’Abruzzo, depositata il 5

ricadenti nella particella di terreno 2194 foglio 13
del Comune di Silvi.
Secondo la CTR doveva difatti <>.
Il motivo è inammissibile.

3

ex

sez. trib. n. 2604 del 2004 aveva in un precedente

Deve essere ricordato che la giurisprudenza di questa
Corte è nel senso di ritenere che il giudicato esterno
costituisce la regola giuridica del caso concreto, con
la conseguenza che la violazione della stessa dà luogo
ad un error in iudicando poiché quel che si rimprovera
al giudice a quo è di non aver correttamente applicato
ex

art. 2909 c.c…A, alla

fattispecie pervenuta al suo esame (Cass. sez. un. n.
24664 del 2007; Cass. sez. lav. n. 10537 del 2010). La
censura della sentenza per vizio motivazionale è quindi
inammissibile, giacché non si tratta qui di censurare
la insufficiente o contraddittoria spiegazione circa
l’affermazione di esistenza o di inesistenza di un
fatto controverso e decisivo (Cass. sez. trib. n. 8315
del 2013; Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010).
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L ………………….

come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Fur4ari

Nt el lì

La Corte respinge il ricorso; condanna i contribuenti,
in solido tra loro, a rimborsare All’Agenzia del
Territorio le spese processuali, queste liquidate in C
1.500,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate
a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 18 marzo 2015

la norma del caso concreto

Giudizieri0

A

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