Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8770 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, (ud. 01/04/2011, dep. 15/04/2011), n.8770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Bari, Via Pascoli, n. 39, presso l’avv. Lojodice Oscar, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del minstro in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, Via del Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Lecce n. 553, pubblicato

il 29 giugno 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

aprile 2011 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’ o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 12 maggio – 29 giugno 2009 la Corte d’Appello di Lecce rigettava la domanda di equa riparazione proposta da M. V. per la non ragionevole durata del processo da lei promosso dinanzi al Tribunale di Trani con citazione del 22 ottobre 2003 e tuttora pendente. Osservava la Corte che il giudizio presupposto faceva parte di una estremamente numerosa serie di giudizi uguali e si era concluso con sentenza del 19 marzo 2008 con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dell’integrale soddisfazione del credito azionato dal M. in data 23 febbraio 2004: cio’ escludeva qualsiasi pregiudizio di natura non patrimoniale per essersi il giudizio protratto senza ragione dopo l’avvenuto soddisfacimento delle pretese dell’attore.

Contro il decreto ricorre per cassazione M.V. con un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile in quanto proposto contro un decreto pubblicato in data 29 giugno 2009 e ancora soggetto al perdurante vigore dell’art. 366 bis cod. proc. civ., abrogato a decorrere dal 4 luglio 2009.

E infatti il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di contraddittorieta’ di motivazione non contiene alcuna indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria. Ed e’ noto che tale onere deve essere adempiuto non solo attraverso l’illustrazione del motivo di ricorso, bensi’ formulando al termine di esso un’indicazione riassuntiva e sintetica che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso stesso (amplius: Cass. 30 dicembre 2009, n. 276870).

Parimenti inammissibile e’ il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di violazione di legge, al termine del quale non e’ stato formulato alcun quesito di diritto.

In conclusione, percio’, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente la pagamento delle spese giudiziali che liquida in Euro 800,00 per onorari oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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