Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8770 del 05/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13723/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 7, n. 584/7/11 dell’11 novembre 2011,

depositata il 29 novembre 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento induttivo, per omessa presentazione della dichiarazione, del reddito imputabile all’avvenuta cessione di una licenza taxi – considerata dall’Ufficio come cessione d’azienda e negata dal contribuente che sosteneva di aver lavorato come socio di una cooperativa e che nel caso di specie vi era stato solo un cambio di intestazione della licenza operata dal Comune, mentre oggetto di compravendita era stata solo l’autovettura adibita a taxi – controversia conclusasi positivamente per il contribuente nei gradi di merito;

2. Ritenuto che il contribuente non si è costituito;

3. Lette le conclusioni scritte depositate il 6 marzo 2017 dal Sostituto Procuratore Generale S.R. con le quali si chiede il rigetto del ricorso;

4. Considerato che i motivi di ricorso, da valutare congiuntamente per ragioni di connessione logica, denunciano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto che il giudice di merito, pur dando rilievo alla circostanza che nel caso il contribuente non avesse presentato la dichiarazione, ha poi affermato l’insufficienza del solo elemento indiziante rappresentato dalla cessione della licenza, senza l’indicazione di ulteriori elementi, e la genericità con la quale l’accertamento attribuisce alla cessione della licenza il valore di Euro 150.000,00 “sulla base delle indagini “effettuate attraverso siti internet specializzati” omettendo di fornire qualsiasi altra idonea indicazione tale da consentire al contribuente di contro dedurre”;

5. Considerato che le censure sono fondate, in particolare con riferimento all’ultimo profilo ora evidenziato, sulla base del principio affermato da questa Corte in una fattispecie similare: “è invalido, per violazione dell’obbligo di motivazione, l’avviso di accertamento relativo all’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi, che operi un mero rinvio, per la determinazione del valore accertato, ad “indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell’informazione specializzati nel settore, nonchè ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici”, senza alcuna allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati, trattandosi di una generica indicazione, che preclude al contribuente di potersene avvalere ai fini difensivi ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di esaminare il merito della pretesa fiscale” (Cass. n. 25946 del 2015);

6. Considerato che il ricorso deve essere, quindi, rigettato e che in ragione della mancata costituzione della parte intimata non si debba provvedere sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA