Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 877 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 20/01/2010), n.877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B.M., elettivamente domiciliata in Roma, Largo

Somalia 67, presso l’avv. Gradara Rita, rappresentata e difesa dagli

avv.ti prof. Falsitta Gaspare e Silvia Pansieri, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 26, n. 67/26/06 del 3 maggio 2006,

depositata il 22 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso del contribuente relativo a una controversia concernente una richiesta del contribuente medesimo di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta rigettata in primo e in secondo grado;

Letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Preso atto che l’Agenzia delle Entrate non ha notificato controricorso ma ha depositato solo un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione;

Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia:

a) insufficiente motivazione su un fatto decisivo in relazione alla circostanza che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe spiegato perche’ le prove fornite dalla contribuente sarebbero prive di efficacia;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto non provati fatti incontroversi che non abbisognavano di essere provati;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato in relazione al primo motivo per difetto di autosufficienza relativamente alla prova che si sostiene sarebbe stata fornita (non si dice quale fosse il contenuto del quadro E della dichiarazione dei redditi), mentre e’ inammissibile il secondo motivo per l’astrattezza del quesito di diritto formulato (v. Cass., 26020 del 2008);

Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese stante il mancato esercizio di utile attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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