Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 877 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 17/01/2011), n.877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GRIFO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dagli Avv. Bricca Lanfranco e Tommaso De Dominicis,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via

G. Avezzana, n. 31;

– ricorrente –

contro

D.L., N.G., N.A. e N.

M., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avv. Peppucci Piero e Francesco

Paolo Iossa, elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo

in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 47;

– controricorrenti –

e sul ricorso proposto da:

D.L., N.G., N.A. e N.

M., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avv. Piero Peppucci e Francesco

Paolo Iossa, elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo

in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 47;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

GRIFO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dagli Avv. Lanfranco Bricca e Tommaso De Dominicis,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via

G. Avezzana, n. 31;

– controricorrente al ricorso in via incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 315 in data

30 luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Tommaso De Dominicis;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “aderisco

alla relazione”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 13 marzo 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “La s.r.l. Grifo ha acquistato da N.U. due mezzi sollevatori (bobcat) con esplicita garanzia della loro libera disponibilità.

Dopo il pagamento del prezzo e la consegna dei due mezzi sollevatori in questione, detti beni sono stati sottoposti a sequestro penale.

La società Grifo, facendo valere la garanzia, ha proposto domanda di condanna al rimborso del prezzo. Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda, rilevando: che la disponibilità dei beni era stata sottratta all’acquirente, dopo la consegna, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, essendo risultato che i mezzi provenivano da furto; e che la garanzia doveva intendersi riguardante non solo i vincoli già imposti, ma anche quelli sopravvenuti alla vendita, in base a situazioni preesistenti.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 315 depositata il 30 luglio 2009, ha accolto il gravame proposto da D.L., N.A., N.G. e N.M., eredi di N.U., e, in totale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda dell’attrice e compensato integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Per decidere il fondo della causa, la Corte territoriale ha fatto leva su due argomentazioni. La prima è che il procedimento penale nel cui ambito fu disposto il sequestro vedeva come indagati sia il venditore che l’acquirente per i reati, rispettivamente, di ricettazione e di incauto acquisto: pertanto, il sequestro ed il suo mantenimento trovavano motivo nell’ipotizzato illecito acquisto da parte della società, destinataria del provvedimento di sequestro, e non semplicemente nella preesistente condizione, furtiva, dei mezzi. La seconda è che nella specie non sussiste evizione, posto che, in esito alla disposta archiviazione della notitia criminis, i mezzi furono dissequestrati e restituiti alla libera disponibilità della Grifo.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la s.r.l. Grifo, sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con controricorso, D.L., N. A., N.G. e N.M., proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Il ricorso incidentale è resistito dalla Grifo. Il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 1322, 1372 e 1476 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) lamenta che la Corte di merito non abbia ritenuto applicabile la garanzia contrattuale, alla quale si era espressamente sobbarcato il venditore, della assenza di limitazioni di disponibilità: garanzia – ritiene la ricorrente – pienamente operante nella specie, dato che il sequestro era stato disposto per il furto (avvenuto prima dell’acquisto da parte della società Grifo), non per il reato di cui all’art. 712 cod. pen., addebitato al legale rappresentante della stessa società.

Il motivo non supera la soglia dell’ammissibilità di cui all’art. 360 bis cod. proc. civ., comma 1, n. 1). Poichè nella specie è pacifico che l’acquirente ha chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo in conseguenza del sequestro penale e poichè i beni non sono stati confiscati ai sensi dell’art. 240 cod. pen., ma restituiti alla libera disponibilità della Grifo a seguito del dissequestro in esito alla archiviazione, la Corte di merito ha fatto applicazione del principio – costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3^, 12 febbraio 1968, n. 476; Sez. 2^, 7 giugno 2001, n. 7678; Sez. 3^, 10 marzo 2006, n. 5243) ed in relazione al quale l’esame della censura non offre elementi per un superamento – secondo cui le norme che disciplinano l’evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l’acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore, e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto qualora sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca. Il secondo motivo – con il quale si deduce il vizio di insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello considerato che il sequestro era stato disposto, non per l’incauto acquisto, ma per il precedente reato di furto – è a sua volta inammissibile, perchè non investe un fatto decisivo per il giudizio, essendo la diversa “causa” del sequestro penale, prospettata dalla ricorrente, inidonea a condurre ad una diversa decisione della controversia. La non configurabilità dell’evizione totale per il solo fatto della sottoposizione della cosa oggetto della vendita a sequestro penale rende infatti ultronea qualsiasi indagine sulla preesistenza alla vendita della ragione del provvedimento cautelare disposto successivamente ad essa; cosa sulla quale, pervero, si è attardata anche la Corte dei merito, ma senza che ciò infici la conformità a diritto del dispositivo.

L’unico motivo del ricorso incidentale (omissione od insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) censura che la Corte di Perugia abbia disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio “senza spiegarne le ragioni”. Il motivo è manifestamente infondato, perchè – contrariamente a quanto deducono i ricorrenti in via incidentale – la Corte di merito ha dato conto dell’esistenza delle ragioni che, ex art. 92 cod. proc. civ., comma 1, autorizzano la compensazione delle spese, individuandole nella circostanza che “al momento della proposizione della domanda la situazione di fatto poteva apparire indecifrabile per la Grifo, acquirente, la cui mala fede non risulta in alcun modo, che si vide raggiunta dal provvedimento penale”.

Appare, pertanto, possibile definire il giudizio in camera di consiglio”.

Letta la memoria della ricorrente in via principale.

Considerato che, in via preliminare, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferibili alla stessa sentenza;

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che le critiche ad essa mosse dalla difesa della parte ricorrente non colgono nel segno;

che correttamente la Corte di merito ha escluso che nella specie ricorressero ragioni per l’accoglimento della domanda di garanzia, atteso che il sequestro penale dei macchinar – disposto successivamente alla vendita – non è stato seguito da confisca, ma è stato revocato con contestuale restituzione dei beni alla società Grifo;

che va escluso che l’assoggettamento della cosa a sequestro penale dia luogo ad evizione, atteso che questo provvedimento costituisce semplice minaccia di evizione, destinata a concretarsi solo se sopravvenga il definitivo atto di confisca;

che, infatti, l’essenza tipica della figura dell’evizione consiste proprio nell’accertamento definitivo dell’alienità della cosa secondo uno dei seguenti profili: quello rivendicativo (relativo ad un’azione del terzo che rivendica la proprietà del bene acquistato);

quello espropriativo, in forza di una situazione già esistente al momento in cui la cosa fu venduta; e quello, infine, risolutorio, che si ha quando l’acquisto del compratore viene meno per essere venuto meno, per causa opponibile all’acquirente, il precedente acquisto del venditore;

che, d’altra parte, nel prendere in esame la pattuizione di garanzia che il macchinario era privo di vizi sia apparenti che occulti e non era gravato da privilegi, da riserva di proprietà e da altri oneri o limitazioni di responsabilità, la Corte del merito ha interpretato la clausola contrattuale nel senso che essa si riferiva esclusivamente all’assenza di vincoli già gravanti il mezzo;

che su questo punto il ricorso – nel sostenere che la garanzia contrattuale riguardasse in realtà anche le situazioni nelle quali l’indisponibilità, sia pure verificatasi successivamente, fosse attribuibile ad una causa preesistente – omette di denunciare, come invece avrebbe dovuto, la violazione o la falsa applicazione delle norme in materia di interpretazione del contratto, nè indica le ragioni per cui l’interpretazione della clausola data dal giudice del merito sarebbe contraria a logica o incongrua;

che, pertanto, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati;

che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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