Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 877 del 16/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.16/01/2017), n. 877
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21154-2015 proposto da:
MCM SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. ALESSIO LAZAZZERA, con
domicilio eletto nello studio dell’Avv. VINCENZO BARRASSO in ROMA,
LARGO ARENULA n. 34, piano V;
– ricorrente –
contro
SERVIZI INTEGRATI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA n. 133, presso lo studio dell’Avv. EDOARDO LOMBARDI,
rappresentata e difesa dall’Avv. GERARDO MAURIELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2976/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 01/07/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 25 luglio 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:
“La s.r.l. M.C.M. ha proposto appello avverso l’ordinanza pronunciata ex art. 702-ter c.p.c. il 24 febbraio 2015 dal Tribunale di Avellino, con la quale era stata rigettata la sua domanda di condanna della s.r.l. Servizi Integrati al pagamento di forniture di materiali da costruzione.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 1 luglio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello.
La Corte territoriale ha rilevato che l’ordinanza del Tribunale è stata comunicata alla M.C.M. in data 25 febbraio 2015, e che essa ha proposto appello con ricorso depositato il 20 marzo 2015, passato per la notifica soltanto in data 10 aprile 2015. La Corte di Napoli ha richiamato l’art. 702-quater c.p.c., ai cui sensi l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, altrimenti produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. Ha quindi affermato che l’appello doveva essere proposto con citazione e che, per verificare la tempestività dell’impugnazione deve farsi riferimento alla data di notifica del ricorso e non a quella del suo deposito. Nella specie – ha concluso la Corte d’appello – il termine di cui all’art. 702-quater c.p.c. era di gran lunga decorso quando l’atto di appello è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la M.C.M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 luglio 2015.
La Servizi Integrati ha resistito con controricorso.
Il primo motivo lamenta violazione del principio di ultrattività del rito ed il secondo mezzo, posto in via subordinata, denuncia violazione degli artt. 702-quater e 327 c.p.c..
Entrambi i motivi appaiono infondati. L’appello, ex art. 702-quater c.p.c., contro l’ordinanza del tribunale reiettiva della domanda, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass., Sez. 6-1, 26 giugno 2014, n. 14502; Cass., Sez. 6-1, 15 dicembre 2014, n. 26326; Cass., Sez. 6-1, 11 settembre 2015, n. 18022). Inoltre, quanto alla decorrenza del termine per appellare, l’art. 702-quater c.p.c è applicabile in caso sia di accoglimento, sia di rigetto della domanda da parte del primo giudice (Cass., Sez. 6-2, 2 novembre 2015, n. 22387).
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato”.
Letta la memoria di parte ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;
che le critiche ad essa rivolte con la memoria illustrativa non colgono nel segno;
che, infatti, l’atto di appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. deve rivestire la forma dell’atto di citazione, giacchè la disciplina ad esso applicabile deve essere ricavata dalle norme ordinarie, salvo quanto espressamente disposto;
che non è applicabile, pertanto, il principio di ultrattività del rito;
che il ricorso deve essere rigettato, essendo la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.700, di cui Euro 3.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017