Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8769 del 30/04/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8769 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso 9502-2010 proposto da:
RICCIARDI ANTIMO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAPRI 20 INT. 19 SC. D, presso lo studio
dell’avvocato ANNA RICCIARDI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GENNARO CICALA giusta delega a margine;
– ricorrente contro
COMUNE DI MARCIANISE in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE POLA
9, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
SANTONASTASO, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
Data pubblicazione: 30/04/2015
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 93/2009 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 14/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
udito per il ricorrente l’Avvocato CICALA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato SANTONASTASO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.
CHINDEMI;
9502/10
Fatto
Con sentenza n. 93/23/09, depositata il 14.4.2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Campania
rigettava l’appello proposto da Ricciardi Antimo,
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Caserta
n.331/16/2008, che riteneva la legittimità del!’ avviso accertamento ICI, per l’anno
2002, emesso dal Comune di Marcianise, essendo il contribuente proprietario al
Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo due motivi.
Il Comune si è costituito con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 18.3.2015 , in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto, con
riferimento al primo motivo e del momento di sintesi per le censure di vizio di
motivazione, in relazione al secondo motivo.
L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo
del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui
all’art. 360co 1 nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del “momento
di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi
motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co l n. 5) c.p.c. (“chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di
inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del
Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e
provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello
stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria in data 14.4.2009 nella vigenza
della predetta normativa.
Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
1
50% degli immobili.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in £.800 per compensi professionali, oltre spese
forfettarie e accessori di legge
Così deciso in Roma, il 18.3.2015