Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8769 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. II, 13/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3300/2005 proposto da:

F.U. (OMISSIS), F.P.

(OMISSIS), F.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI Mario, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GALLO PIERO CARLO;

– ricorrenti –

contro

FA.CA. (OMISSIS), FA.GI.

(OMISSIS), FA.TE. (OMISSIS), tutti eredi

di FA.FE. e G.I., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GROSSI

Dante, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati POLLINI

FRANCESCO, CASALINI DARIO;

– controricorrenti –

e contro

FA.AN.LU., FA.AN. nella qualità di eredi di

FA.PI. a loro volta eredi di FA.FE. e G.

I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1492/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato GALLO Piero Carlo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GROSSI Dante, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Questa causa si inserisce in una lunga vicenda giudiziaria, che in sede di merito è stata ricostruita essenzialmente in questi termini:

con un verbale di conciliazione di una precedente controversia possessoria e con una contestuale scrittura privata del (OMISSIS), i coniugi Fa.Fe. e G.I., proprietari di un fondo in (OMISSIS), conclusero con i vicini F.U., F.P. e F.R. un accordo, comportante reciproche rinunce, permute, trasferimenti di diritti reali e assunzione di obbligazioni; nel (OMISSIS) i Fa. chiesero al Tribunale di Vercelli di pronunciare la risoluzione per inadempimento della convenzione, nel presupposto che i G. fossero titolari soltanto per 11/24 dei diritti di cui avevano disposto; la domanda, accolta in primo grado, fu respinta dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 30 luglio 1986, passata in giudicato; intanto, in seguito al decesso di Fa.Fe., gli erano succeduti G.I., Fa.Pi., Fa.Ca., F. G. e Fa.Te. e nel (OMISSIS) i primi due eredi avevano ceduto alle altre tre le quote di propria pertinenza degli immobili in questione; nel (OMISSIS) F.U., F.P. e F.R. citarono davanti al Tribunale di Vercelli G. I., Fa.Pi., Fa.Ca., Fa.Gi.

e Fa.Te., formulando domande dirette tra l’altro – per quanto ancora rileva – a ottenere sia la dichiarazione di nullità o l’annullamento della denuncia di successione di Fa.Fe. e delle cessioni di quote stipulate tra i suoi eredi, nella parte in cui comprendevano l’immobile già trasferito agli attori, sia il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo con cui la convenzione del (OMISSIS) era stata eseguita; il processo però fu dichiarato estinto, essendo morti G.I. e Fa.Pi. e non essendo stata la causa riassunta nei confronti delle eredi Fa.

A. e Fa.An.Lu.; conseguentemente nel (OMISSIS) i F. riproposero le stesse domande, che furono contrastate da Ca., Gi. e Fa.Te., mentre rimasero contumaci An. e Fa.An.Lu..

Con sentenza del 20 giugno 2002 il Tribunale di Vercelli respinse le domande degli attori.

Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Torino, che con sentenza del 27 settembre 2004 ha rigettato il gravame.

F.U., F.P. e F.R. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. Fa.

C., Fa.Gi. e Fa.Te. si sono costituite con controricorso. Fa.An. e Fa.An. L. non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi tre motivi di ricorso F.U., F.P. e F.R. si dolgono del rigetto della loro domanda di risarcimento di danni, deducendo che la decisione contrasta con il giudicato formatosi con la sentenza del 30 luglio 1986, la quale ha deciso che la convenzione del (OMISSIS) comportava l’immediato trasferimento della tettoia in essa menzionata, la cui consegna è invece avvenuta soltanto nel (OMISSIS) da parte delle Fa., mentre i danti causa di queste ultime avevano senza indugio beneficiato dell’eliminazione di un passaggio, che in contropartita i F. si erano obbligati a chiudere.

La censura va disattesa.

La Corte d’appello non ha affatto disconosciuto – ma anzi ha espressamente affermato, proprio alla luce della propria precedente pronuncia – che l’accordo del (OMISSIS) fosse senz’altro dotato di “vincolatività”. Ha tuttavia ritenuto, in applicazione dei principi sanciti dall’art. 1340 e 1481 c.c., che la consegna dell’immobile in questione – peraltro neppure richiesta dai F., nel giudizio definito nel (OMISSIS) – fosse stata legittimamente omessa dai Fa., in considerazione sia del concreto pericolo di evizione cui all’epoca erano soggetti i beni che a propria volta dovevano ricevere in permuta, sia della permanenza in essere del passaggio che avrebbe dovuto essere soppresso.

A proposito del primo di tali concorrenti argomenti – peraltro di per sè idoneo a sorreggere la decisione – nessuna specifica e puntuale doglianza è stata formulata dai ricorrenti.

Quanto poi al secondo, va rilevato che si verte in tema di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Da questi vizi la sentenza impugnata è immune, poichè il giudice a quo ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni delle conclusioni cui è pervenuto: ha diffusamente spiegato il perchè dalla deposizione resa dal testimone indotto dagli stessi appellanti, oltre che da una scrittura con allegato schizzo planimetrico firmata dalle parti il (OMISSIS), univocamente doveva ricavarsi che il passaggio effettivamente chiuso dai F. era un varco preesistente, diverso da quello che si erano impegnati a eliminare con gli accordi del (OMISSIS) e che in seguito era rimasto in funzione ancora per circa dieci anni. L’asserita incoerenza con le risultanze processuali di ciò che sul punto è stato ritenuto dalla Corte d’appello non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che non consentono a questa Corte altra verifica, sul merito della causa, che quella relativa all’esistenza, sufficienza e non contraddittorietà della relativa motivazione.

Il quarto motivo di ricorso attiene al mancato accoglimento della domanda diretta a ottenere la dichiarazione di nullità o l’annullamento della dichiarazione di successione di Fa.

F. e delle cessioni da G.I. e Fa.Pi. a Fa.Ca., Fa.Gi. e Fa.Te.:

secondo F.U., F.P. e F.R., la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto il loro difetto di interesse a tali pronunce, interesse che invece sussisteva, poichè solo nel (OMISSIS) e solo apparentemente le controparti si erano dichiarate disponibili a formalizzare con atto pubblico il trasferimento della tettoia, ma in realtà vi si erano sottratte, pretendendo arbitrariamente di essere esonerate dalle relative spese.

Neppure questa censura può essere accolta.

Suo presupposto è che il trasferimento dell’immobile dovesse essere consacrato con rogito notarile, ma in realtà non ve ne era più la necessità da prima dell’inizio della causa, essendo stato ormai trascritto, nel (OMISSIS), il verbale di conciliazione del (OMISSIS). Nè d’altra parte i F. hanno obiettato alcunchè a quanto la Corte d’appello ha osservato a proposito dell’idoneità di tale trascrizione a rendere l’acquisto del bene opponibile non solo alle Fa., ma anche ai loro eventuali successivi aventi causa:

opponibilità la cui mancanza, comunque, darebbe semmai luogo a ragioni risarcitorie, ma non comporterebbe la dichiarazione di nullità o l’annullamento richiesti con l’atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 2 febbraio 2002 n. 1131).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti motivi, in considerazione delle particolarità della vicenda che ha dato luogo alla controversia, quali risultano dall’esposizione dello svolgimento del processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA