Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8769 del 05/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10701/2012 R.G. proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Alberto Varano, con studio in Napoli, via Ponte di Tappia

47, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– intimata –

costituita avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

della Campania (Napoli), Sez. 51, n. 257/51/11 del 23 settembre

2011, depositata il 21 ottobre 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2017

dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per mancata registrazione di un contratto di cessione – ritenuto dall’Ufficio a titolo oneroso – della licenza per l’esercizio del servizio taxi al quale il contribuente opponeva trattarsi di trasferimento per successione (de cuius P.R.), oltre a rilevare il difetto di motivazione dell’atto impositivo;

2. Ritenuto che l’amministrazione non ha notificato controricorso ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione;

3. Lette le conclusioni scritte depositate il 6 marzo 2017 dal Sostituto Procuratore Generale Rita Sanlorenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;

4. Considerato che l’atto impositivo oggetto della presente controversia è lo stesso (avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 2531, prot. 41680 emesso l’11 maggio 2007 per la mancata registrazione del contratto di cessione della licenza per l’esercizio del servizio taxi, trasferita con disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 722 del 23.02.2004) già impugnato dal coerede P.P., con identici motivi: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41, 42 e 61, in quanto inesistente il contestato trasferimento di azienda; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 58; c) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ed art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

5. Considerato che la predetta controversia è stata decisa da questa Corte con le sentenze nn. 2050, 2051, 2052 e 2053 del 2017, pronunciate nei confronti dei coeredi P.P., P.A., A.A. e Pe.Pa., le cui motivazioni sono pienamente condivise dal collegio, sicchè deve adottarsi analoga decisione per la controversia qui in esame:

a) le censure poste con il primo e il secondo motivo si risolvono in questioni di fatto sottratte al vaglio del giudice di legittimità: peraltro la sentenza impugnata ha sia pur sinteticamente “dato atto che, nel ritenere avvenuto il trasferimento di azienda verbale, e come tale tassabile ai fini dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 3, lett. b), e art. 15 del T.U.I.R., l’Ufficio correttamente si è avvalso di presunzioni semplici fondate su dati e notizie comunque raccolti”;

b) quanto al terzo motivo (supposto vizio di motivazione dell’atto impositivo) va osservato che la Commissione Tributaria regionale ha correttamente rilevato che “lo stesso ricorrente riferisce di avere appreso dall’atto impugnato innanzi alla CTP che il valore della cessione era stato determinato dall’Ufficio con riferimento ad una pubblicazione del “(OMISSIS)” del (OMISSIS) e ad uno studio emesso da altro Osservatorio di categoria. Trattasi, dunque, di elementi di valutazione, costituiti da specifici documenti e luoghi di informazione, che sono stati valorizzati per paragone; elementi che non hanno precluso alla parte contribuente di potersene avvalere a fini difensivi, ben potendo consultarli e contrastarli con altri elementi di prova”;

c) quanto al quarto motivo deve osservarsi che”la valutazione dell’avviamento commerciale della azienda ceduta è una questione di mero fatto e come tale sottratto al vaglio di legittimità”.

6. Considerato che, pertanto, il ricorso debba essere rigettato e non debba provvedersi sulle spese in ragione del mancato utile esercizio di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA