Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8768 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8768 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 8351-2010 proposto da:
COMUNE DI MARCIANISE in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE POLA
9,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

SANTONASTASO, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente contro
MASSARO DOMENICO;
– intimato
avverso la sentenza n.

41/2009 della COMM.TRIB.REG. di

NAPOLI, depositata il 09/02/2009;

Data pubblicazione: 30/04/2015

• udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato SANTONASTASO che si
riporta;

Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

8351/10
Fatto
Con sentenza n. 41/01/09, depositata il 9.2.2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Campania rigettava l’appello proposto da, Comune di Marcianise
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli
n.555/10/2007, che aveva annullato l’avviso accertamento relativo ad ICI, per l’anno
2001, emesso nei confronti di Massaro Domenico.

affermato già nella sentenza di primo grado, la carenza di motivazione
dell’accertamento.
Il Comune impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo
quattro motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 18.3.2015 , in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto e del
momento di sintesi per le censure di vizio di motivazione.
L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo
del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui
all’art. 360co 1 nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del “momento
di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi
motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co l n. 5) c.p.c. (“chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di
inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del
Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e
provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello
stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria in data 9.2.2009 nella vigenza
della predetta normativa.
Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
1

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva
dell’intimato
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma, il 18.3.2015

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