Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8768 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. II, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 45/2005 proposto da:

B.P. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI

95, presso lo studio dell’avvocato EPIFANI Bianca, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ANNUNZIATA MARIA, PAOLINO GAETANO;

– ricorrenti –

contro

I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE,

rappresentato e difeso dagli avvocati PONTONE Alfonso, PONTONE

VINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO;

udito l’Avvocato Pietro CARLINO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TANCA Mario, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 10-8-1991 B.G. e B. P. convenivano in giudizio davanti al pretore di Capaccio I.G. e, premesso di essere proprietari di un terreno in agro di (OMISSIS), località (OMISSIS), in catasto al f. (OMISSIS), part.lle n. (OMISSIS), di provenienza dall’Ente di Sviluppo della Campania, confinante con terreno di proprietà del convenuto, di analoga provenienza, chiedevano il regolamento di confine tra i due fondi, sull’assunto dell’incertezza degli stessi.

Si costituiva l’ I. per contestare la fondatezza della domanda e per eccepire, in subordine, l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà della zona di terreno in contestazione.

Il tribunale di Salerno, cui la causa era pervenuta a seguito della L. n. 479 del 1999, regolava i confini conformemente alla consulenza tecnica e, per l’effetto, condannava il convenuto a rilasciare agli attori la zona di terreno per una superficie di complessivi mq.

1761,86, che era risultata di proprietà dei B., rigettando, nel contempo, la domanda riconvenzionale, con la motivazione che, trattandosi di terreni soggetti alla disciplina del patrimonio indisponibile, gli stessi non erano usucapibili.

Proposto appello dal soccombente, la corte di appello di Salerno, con sentenza del 27 agosto 2004, lo ha accolto, rigettando la domanda proposta dagli attori, che ha condannato alle spese del doppio grado del giudizio, a motivo che dalle testimonianze assunte è risultato che il confine tra i due fondi, rappresentato da sempre da un canale o fosso e da un dislivello, che vede il Fondo I. inferiore rispetto all’altro, è ben definito e non è stato mai modificato;

nè, d’altra parte, l’atto di provenienza del fondo di proprietà B. offre alcuna specifica indicazione dei confini.

Ricorrono B.P. e B.G., denunciando “omesso o insufficiente esame decisivo”, in fase di appello, del “contratto di assegnazione e vendita” del (OMISSIS) e allegata planimetria.

Resiste con controricorso I.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di gravame, formulato negli esatti termini (virgolettati) sopra trascritti, i ricorrenti censurano il giudice di appello per il mancato esame del contratto di assegnazione e vendita per notaio Domenico Zecca del (OMISSIS), con il quale la Sezione Speciale per la riforma Fondiaria in Campania vendeva a M. D. (dante causa di essi ricorrenti) l’appezzamento di terreno per cui è causa, nonchè dell’allegata planimetria, che riproduce gli appezzamenti delle parti in causa rispettivamente di proprietà B. (Q. 966) e I. (Q. 969). Dai menzionati atti, richiamati “en passant” dal giudice di appello, si ricava, invero, senza possibilità di dubbio, l’esatto confine tra i due fondi, per cui deve ritenersi l’assoluta irrilevanza delle inattendibili deposizioni dei testi, sulle quali la corte di merito ha basato la sua erronea e immotivata decisione.

La censura così come formulata è inammissibile sotto un duplice profilo, in quanto, per un verso, vi è richiamato un contratto, con relativi allegati, di cui non è stato trascritto il contenuto e che, peraltro, secondo la prospettazione dei ricorrenti avrebbe un valore decisivo ai fini della soluzione della controversia; e, per altro verso, consiste, a ben vedere, in una sterile critica alle valutazioni compiute nella competente sede di merito delle risultanze processuali – compreso l’atto di provenienza del terreno di proprietà B. – che non possono essere riesaminate in questa sede di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

Consegue la condanna dei ricorrenti alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per onorari, oltre spese accessorie.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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