Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8768 del 11/05/2020
Cassazione civile sez. I, 11/05/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 11/05/2020), n.8768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZO Mauro – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35383/2018 proposto da:
E.C., elettivamente domiciliato in Vicenza, Contrà
Santo Stefano n. 15, rappresentato e difeso dall’avv. Michele
Carotta, in virtù di procura speciale allegata al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto r.g. n. 5397/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositata il 10/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da E.H. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere stato obbligato, in quanto successore di suo padre prima e di suo fratello, poi a prendere parte a sacrifici umani in quanto subentrato nella posizione di capo spirituale e figura guida del suo villaggio d’origine.
Contro il decreto di rigetto del summenzionato Tribunale del ricorso volto a chiedere la protezione internazionale ed umanitaria è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dei principi che regolano l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; (ii) sotto un secondo profilo, per nullità della sentenza per omesso o erroneo utilizzo dei criteri di valutazione dei fatti rappresentati nella documentazione e nelle dichiarazioni rese dal richiedente al fine di valutare la sua credibilità; (iii) sotto un terzo profilo, per nullità della sentenza per violazione dei criteri di valutazione della situazione del paese di provenienza e del rischio concreto a cui sarebbe sottoposto il richiedente al suo ingresso nel territorio nigeriano.
In via preliminare, il ricorso è improcedibile.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “L’impugnazione per cassazione della pronuncia della corte d’appello che abbia rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata dal cittadino straniero deve essere proposta, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, mediante deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata, non essendo derogata tale disposizione dalle specifiche prescrizioni processuali contenute nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e successive modifiche, regolanti il procedimento camerale per Cassazione sulle domande di protezione internazionale. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso nell’ipotesi di omesso deposito”(Cass. n. 18416/10).
Nel caso di specie, il ricorrente ha omesso il deposito del decreto impugnato emesso dal tribunale di Venezia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso improcedibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020