Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8768 del 10/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 8768 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 2356-2009 proposto da:
CREDITI & FINANZA S.R.L. 19022940159, in persona del
legale rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo
studio dell’avvocato ROMEO FULVIO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

509

MURRI SERGIO MRRSRG45L12F152K;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 10/04/2013

MURRI

SERGIO

MRRSRG45L12F152K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTAI 20, presso
lo studio dell’avvocato CAROLEO FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE
CESARI PATRIZIA, giusta delega in atti;

contro

CREDITI & FINANZA S.R.L. 19022940159, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo
studio dell’avvocato ROMEO FULVIO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 67/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 16/01/2008 r.g.n. 388/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l’Avvocato ROMEO FULVIO;
udito l’Avvocato CAROLEO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per

l’accoglimento

del

assorbimento dell’incidentale.

ricorso

principale

e

– controri corrente e ricorrente incidentale –

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Milano, Murri Sergio
esponeva che tra di lui e la s.r.l. Crediti e Finanza (CF) era stato
stipulato in data 30.01.95 un contratto in forza del quale le due parti,
previa delimitazione delle zone di competenza, si nominavano
reciprocamente fino al 31.12.99 agenti in esclusiva per la vendita,
rispettivamente, Murri dei servizi di consulenza aziendale forniti dalla
soc. Crediti e Finanza, e quest’ultima del programma Staio, di
proprietà del Murri, che consentiva l’accesso alle principali banche dati
informatiche; per la consultazione della banca dati gestita da Cerved
era previsto che la soc. CF mettesse a disposizione della controparte i
codici di accesso in suo possesso. Le due parti, proseguiva l’esponente,
avevano pattuito reciprocamente una provvigione del 40% per gli
affari conclusi, nonché una penale per le ipotesi di ritardo nei
pagamenti oltre i novanta giorni e di recesso anticipato dal contratto;
avevano inoltre concordato che Murri raggiungesse un fatturato
minimo di 400.000.000, pena l’applicazione di una penale del 10%
sulla differenza tra detta soglia e quanto effettivamente prodotto.
Tanto premesso, il Murri lamentava che la soc. CF era receduta
anzitempo dal contratto e chiedeva che il giudice, accertato
l’inadempimento, condannasse la stessa al pagamento della somma di
47.418.200 per provvigioni non corrisposte e della somma di
221.096.498 a titolo di penale.
2.- Costituitasi in giudizio, la s.r.l. Crediti e Finanza contestava la
domanda e proponeva domanda riconvenzionale, assumendo che il
Murri si era reso autore di attività concorrenziale vendendo a nome
proprio nelle zone che si era riservato per la commercializzazione
diretta del programma Staio ed in cui era agente di CF, servizi del
tutto simili a quelli forniti da quest’ultima. La società chiedeva,
pertanto, che il contratto fosse dichiarato risolto per inadempimento
del Murri, con condanna del medesimo al risarcimento del danno e
delle penali contrattuali, oltre alla corresponsione delle percentuali a
proprio favore maturate per la vendita del prodotto Stnio nelle aree in
cui CF era agente esclusivo.
3.- Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la
riconvenzionale, considerando inadempiente la società Credito e
Finanza, atteso che, a suo avviso, il programma Staio consentiva non
solo il collegamento alle banche dati, ma anche l’elaborazione delle
informazioni acquisite, consentendo la realizzazione di un prodotto
analogo a quello fornito dalla soc. CF, la quale invece operava
mediante un assemblaggio manuale di dati ed informazioni.
Condannava, pertanto, CF a pagare al Murri € 24.489,46 per
provvigioni arretrate ed € 114.186,81 a titolo di penale.

Svolgimento del processo

QJL

4.- Proposto appello dalla s.r.l. Crediti e Finanza, la Corte
d’appello di Milano con sentenza del 16.01.08 accoglieva parzialmente
l’impugnazione, anch’essa escludendo l’inadempimento del Murri, ma
riducendo l’importo della penale del 60% e portandone l’importo a
carico dell’appellante ad € 45.674,72.
La Corte escludeva l’inadempimento del Murri e riteneva dovute
le provvigioni dallo stesso richieste, rilevando che il programma Staio
non solo acquisiva ed elaborava dati, ma consentiva all’utente di
sottoporre la valutazione di tali risultanze ad un esperto, il che dava
luogo ad un prodotto aggiunto che il Murri si faceva pagare a parte e
costituiva un servizio ulteriore rispetto alla stretta utilizzazione del
programma, il tutto nel rispetto degli obblighi di esclusiva assunti.
Quanto alla penale richiesta dal Murri per l’anticipato recesso di
controparte, fissata negozialmente in misura pari alla metà del fatturato
prodotto negli ultimi dodici mesi dalla parte adempiente, riteneva che
la penale in questione, anche se indicata contrattualmente come
irriducibile dal giudice, fosse pur sempre riducibile di ufficio ex art.
1384 c.c. Al fine, pertanto, di ridurne l’importo ad equità, ne riduceva
l’ammontare del 60%, fissandolo in € 45.674,72.
Quanto alla penale richiesta da CF per non avere il Murri
raggiunto il limite minimo di fatturato di 400.000.000 nell’anno 1995,
riteneva che al fatturato di L 323.647.497 indicato dalla società,
dovesse essere sommato quello relativo alle provvigioni non pagate, il
che portava l’importo complessivo ad una somma superiore a quella
minima sopra indicata.
5.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione
Crediti e Finanza s.r.1., cui risponde il Murri con controricorso e
ricorso incidentale, a sua volta contrastato con controricorso dalla
ricorrente principale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
6.- I due ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti, ai sensi
dell’art. 335 c.p.c.
7.- I motivi dedotti dalla ricorrente principale possono
sintetizzarsi come segue.
7.1.- Primo motivo: insufficienza della motivazione quanto alla
diversità dei due prodotti, dato che la Corte di merito — affermando
che la valutazione dei dati forniti dal programma Staio ad opera di un
esperto costituisse un ulteriore servkio posto al di fuori dello stretto utilko
ammette che il servizio in questione fosse estraneo al
di Staio
programma, senza identificarsi con la funzione interna Help che, pure
consentiva, l’intervento esterno a correzione dei dati. L’accertamento,

15. Crediti e Finanza s.r.l. c. Murri Sergio (2356/09)

2

15. Crediti e Finanza s.r.l. c. Murri Sergio (2356/09)

quindi, non escluderebbe, ma confermerebbe l’inadempimento di
Murri, il quale a quello fornito da Sterzi° aggiungeva un ulteriore
servizio, corrispondente a quello della soc. CF.
7.2.- Secondo motivo: violazione degli artt. 414 e 420, c. 5 e 7,
c.p.c. per la mancata ammissione dei documenti indicati da CF nel
giudizio di primo grado (ud. 18.06.02) e (successivamente) nell’atto di
appello — ovvero fatture CF relative ai i consumi Cerved, lettere CF di
trasmissione della pw CERVED a Murri efaxMuni di invio delle pw ai
clienti — sostenendosi che essi attesterebbero lo scarso funzionamento
di Staio per la modestia dei consumi ad esso connessi. I documenti
non costituirebbero nuova produzione, come ritenuto dal giudice di
appello, in quanto essi furono resi necessari dalle difese del Murri, che
nel rispondere alla riconvenzionale, sostenne che Stazio era sempre
stato oggetto di vendita; i documenti in questione avrebbero dovuto
dunque essere ammessi ex art. 420, e. 5, quali “mezzi di prova che le
parti non abbiano potuto proporre prima”.
7.3.- Terzo motivo: si sostiene la violazione dell’art. 437, c. 2,
c.p.c. per la mancata ammissione ed il mancato esame dei documenti
indicati nell’atto di appello (coincidenti con quelli di cui al motivo che
precede, salvo uno);
7.4.- Quarto motivo: violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.,
contestandosi il ragionamento compiuto dalla Corte d’appello, la quale
supera l’obiezione di CF che lo scarso utilizzo delle pw di accesso alla
rete Cerved sarebbe la prova della scarsa vendita di Stazio nelle zone di
sua esclusiva e, quindi, dell’inadempimento del Murri, sostenendo che
costui si era valso di altre modalità di collegamento alla rete, dato che il
sistema Luna, che consentiva l’accesso, sarebbe cessato il 31.12.95, a
contratto ancora in corso. Tale affermazione sarebbe frutto di
presunzione non fondata su fatto certo, essendo non provato che
esistessero modalità di accesso di Stazio a Cerved diverse da quelle
consentite dall’uso delle pw fornite dalla soc. CF.
7.5.- Quinto motivo: carenza di motivazione in quanto, nel
ritenere non inadempiente Murri, la Corte d’appello non ha
considerato che costui non aveva chiesto di provare il livello di vendita
di Stazio; tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata ex art. 116,
c. 2, che impone di valutare il contegno processuale della parte.
7.6.- Sesto motivo: con tale mezzo la ricorrente contesta la
mancata pronunzia (e quindi l’omessa motivazione) sulla richiesta di
condanna del Murri al risarcimento del danno procurato alla soc. CF
per la violazione dell’obbligo di esclusiva. Precisa la ricorrente che
l’ammontare complessivo del risarcimento spettante ammonta a totali
€ 585.204,58 o, in subordine, ad € 14.404,08, previa dettagliata
esposizione delle singole voci di danno.
-3‘()

15. Crediti e Finanza s.r.l. c. Murri Sergio (2356/09)

-4-

7.7.- Settimo motivo: è contestata la penale contrattuale liquidata
al Murri, dato che non erano realizzate le condizioni previste dal
contratto per la sua maturazione, ovvero il recesso anticipato della
controparte o il ritardo della stessa nei pagamenti per oltre novanta
giorni (art. 5, c. 2). Infatti, la soc. CF non era receduta dal contratto, né
aveva ritardato i pagamenti delle provvigioni dovute, atteso che fu il
Murri a invitare i suoi clienti a non retribuire le prestazioni fornite da
CF da cui avrebbero dovuto derivare le provvigioni.
7.8.- Ottavo motivo: omessa motivazione circa il rigetto della
richiesta di condanna di Murri a pagare € 5.417,73 per provvigioni
inerenti la vendita di Stazio nelle zone riservate alla soc. CF; infatti, il
Murri avrebbe invaso zone in cui CF era costituita agente ed avrebbe
dovuto pertanto corrisponderle la provvigione dovuta per contratto.
7.9.- Nono motivo: insufficiente motivazione a proposito del
rigetto della richiesta di condanna del Murri alla penale per il mancato
raggiungimento della soglia di L 400.000.000 di fatturato, da
determinarsi ai sensi dell’art. 2/d del contratto di agenzia nella misura
del 10% della differenza tra detta soglia ed il fatturato obiettivamente
prodotto. Il giudice avrebbe interpretato erroneamente la clausola,
riferendo la soglia di fatturato all’attività complessivamente svolta dal
Murri, mentre il contratto intendeva far riferimento all’incremento del
fatturato della soc. CF da costui procurato con le vendite; il giudice,
inoltre, avrebbe fissato il fatturato del Murri in € 323.647,49 senza
indicare la fonte da cui aveva tratto detta cifra.
7.10.- Decimo motivo: omessa motivazione circa il mancato
espletamento della prova testimoniale con cui la convenuta chiamava i
legali rappresentanti di alcune ditte nei cui confronti Murri aveva
emesso fattura dall’1.01.95 al 31.03.96, perché chiarissero se l’attività
fatturata era inerente la valutazione d’azienda e non la vendita di Sta zio;
la prova, ammessa in primo grado, non sarebbe mai stata espletata.
8.- Con il ricorso incidentale il Murri deduce violazione dell’art.
1384 c.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe ridotto la penale senza
che esistessero le condizioni previste dalla norma.
9.- La tesi difensiva della soc. CF è che il sistema operativo
Sterzi° operava pressoché esclusivamente tramite il collegamento alle
banche dati delle camere di commercio, dato che consentiva ai suoi
utenti l’accesso all’altro sistema operativo Luna, elaborato da Cerved,
società concessionaria delle camere di commercio. Secondo la tesi in
questione — dato che CF aveva stipulato con Cerved un contratto
ottenendo un certo numero di codici di accesso (passwords) a tale
sistema e che tali codici aveva messo a disposizione del Murri —
verificando la fatturazione in un dato periodo di tali codici (che da
Cerved erano forniti a pagamento) può desumersi quanto nello stesso
Q

15. Crediti e Finanza s.r.l. c. Murri Sergio (2356/09)

-5-

periodo fosse stato utilizzato Staio. Essendo modesto, secondo
l’assunto di parte ricorrente, l’importo fatturato a CF per l’utilizzo dei
codici in questione, se ne trarrebbe la conclusione che Stazio ebbe un
modesto utilizzo e che il volume di affari raggiunto dal Murri trovava
causa nella vendita nelle zone di sua competenza non del prodotto
informatico da lui elaborato, ma di un prodotto diverso, del tutto
simile a quello della soc. CF, la cui commercializzazione a titolo
esclusivo avrebbe dato luogo alla concorrenza non consentita.
10.- Il giudice di merito ha, tuttavia, disatteso questa tesi sulla
base di alcune fondamentali argomentazioni, rilevando che: a) Stnio
aveva altre possibilità di collegamento alla rete delle camere di
commercio (oltre il sistema Luna); b) che il sistema Luna non poteva
essere l’unica via di accesso, dato che il suo utilizzo sarebbe cessato il
31.01.95 (come da espressa pattuizione contrattuale), mentre il
contratto tra la soc. CF e Murri aveva una durata quinquennale a
decorrere dal 31.01.95, il che rendeva ragionevole che il software Staio
utilizzasse anche altri sistemi operativi. Per tale ragione ha ritenuto
superflua la documentazione supplementare di cui la soc. CF aveva
chiesto l’ammissione, in quanto comunque da essa non si sarebbero
tratti argomenti decisivi.
11.- Tali accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito
non sono validamente contestati dalla ricorrente principale, la quale,
anzi, in qualche modo fornisce elementi che ne avvalorano la
fondatezza, atteso che essa nell’esporre la propria tesi difensiva riporta
testualmente un passaggio del contratto ove è detto che “il dott. Murri
è proprietario del sofware denominato Staio … il quale consente di
collegarsi a banche dati tra le quali quelle della Cerved” (pag. 44 del
ricorso, testo peraltro già anticipato nella narrativa del ricorso). Da
questa esposizione emerge che le parti si davano convenzionalmente
atto che Staio avesse la possibilità di accedere ad una pluralità di
banche dati e che quelle facenti capo a Cerved erano solo alcune,
seppure le più importanti. Quanto alla funzionalità limitata del sistema
Luna (tramite il quale avveniva il collegamento al Cerved) la soc. CF
non muove alcuna censura.
Queste circostanze sono sufficienti a rigettare i motivi secondo,
terzo e quarto (sintetizzati sub 7.2.-7.3-7.4.), atteso che,quando pure
fossero ritenute acclarate le circostanze di fatto desumibili dalla
documentazione ivi menzionata, non sarebbe comunque acquisita sulla
sua base la circostanza della scarsa utilizzazione (e quindi della scarsa
commercializzazione secondo l’assunto della soc. CF) di Stnio, atteso
che tale sistema aveva potenzialità ulteriori che prescindevano
dall’utilizzo delle passwords in questione.

15. Crediti e Finanza s.r.i. c. Murri Sergio (2356/09)

-6-

12.- Procedendo ora secondo l’ordine di presentazione, deve
ritenersi infondato il primo motivo (n. 7.1). La Corte d’appello afferma
che il software Staio forniva anche un’attività di consulenza esterna, che
consentiva di acquisire dati con unti metodo r
simile a quello del più
tradizionale servizio di informazioni fornito dalla soc. CF, atteso che il
primo una volta ricevuti i dati dalle banche dati poteva attivare — a
richiesta dell’utente — un servizio ulteriore che prevedeva l’intervento
di una persona fisica, esperta in materia, la quale elaborava i dati,
trasmettendo al richiedente le sue conclusioni. Secondo la Corte di
merito questa (solo eventuale) ulteriore funzione, pur trovando origine
in Staio, era al di fuori di esso (e degli obblighi di esclusiva ad esso
riconnessi) e comportava per l’utente un onere ulteriore, dato che la
consulenza fornita dall’esperto avrebbe dovuto essere compensata a
parte. La ricorrente soc. CF ammette che il software Stnio consentiva di
attivare detto ulteriore servizio, ma lo ricollega alla funzione Help, che
costituiva un contenuto standard del prodotto e, quindi, avrebbe
dovuto rientrare nel costo di uso del software, senza imporre all’utente il
versamento di un compenso a parte. La circostanza che il costo del
servizio di consulenza si aggiungesse a quello di Stnio, costituirebbe la
prova che il servizio offerto dal Murri era assimilabile a quello della
soc. CF e che per tale via costui aveva violato l’obbligo di esclusiva.
13.- Ad avviso del Collegio, la circostanza (pacifica) che Stazio
consentisse l’attivazione di una funzione ulteriore che andava oltre la
stretta evidenziazione dei dati estraibili dalla consultazione delle reti
informatiche è, sul piano logico, sufficiente ad escludere che i servizi
forniti dal Murri in occasione della attivazione di detta funzione non
costituissero utilizzazione indebita della metodologia utilizzata dalla
soc. CF nella confezione del suo prodotto e, quindi, non integrassero
l’inadempimento ascrittogli. La pur articolata tesi difensiva di Crediti e
Finanza non afferma che i servizi in questione rientrassero nel costo di
utilizzo del software Staio, di modo che non potesse esserne richiesto il
separato compenso, ma sostiene unicamente che quel servizio non
avrebbe dovuto essere fornito, in quanto altrimenti avrebbe costituito
un duplicato del servizio fornito dalla soc. CF.
Si tratta di contestazioni di puro merito, che nascono da
soggettivi apprezzamenti sul contenuto dei due prodotti, sui quali la
Corte d’appello ha compiuto un accertamento di fatto che, partendo
dallal differente metodoEU di “lavorazione” dei dati, nella sostanza
assimila il contenuto finale del servizio fornito dalle due parti in causa.
Con questa affermazione, tuttavia, la Corte non è incorsa nel vizio di
motivazione dedotto con il primo motivo, in quanto l’accertamento
compiuto è coerente e non alterato sul piano logico, derivando

glY9

15. Crediti e Finanza s.r.l. c. Murri Sergio (2356/09)

-7-

dall’interpretazione del contratto stipulato dalle parti e dalle risultanze
istruttorie.
14.- Il quinto motivo, pur dedotto sotto il profilo del vizio di
motivazione, in realtà censura un preteso errore di diritto, sostenendo
che il Murri, pur essendo formalmente attore in causa, di fronte alla
domanda riconvenzionale di inadempimento, avrebbe dovuto dar la
prova documentale del volume di vendita del software Sta zio. Non
avendo offerto (o richiesto di offrire) tale prova, il Murri si sarebbe
reso autore di un contegno processuale omissivo che il giudice di
merito avrebbe dovuto valutare ai sensi dell’art. 116, c. 2, c.p.c.
La censura è infondata, atteso che per la giurisprudenza il
mancato uso del potere discrezionale di trarre elementi di prova dal
comportamento processuale delle parti, che la norma in questione
conferisce al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità,
neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché il giudice
non abbia utilizzato tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i
necessari elementi di prova in base alle risultanze dell’istruttoria (v. tra
le altre Cass. 10.08.06 n. 18128).
15.- Avendo il giudice di merito correttamente escluso
l’inadempimento del Murri, è assorbito il sesto motivo, con cui si
lamenta la mancata concessione del connesso risarcimento.
16.- Rinviando al seguito il settimo motivo, da trattare assieme al
ricorso incidentale, avendo entrambi ad oggetto la spettanza della
penale contrattuale, deve rigettarsi anche l’ottavo motivo, con il quale
si censura l’omesso esame del motivo di appello inerente la mancata
concessione delle provvigioni maturate sulla vendita di Stnio da parte
del Murri in zone in cui la soc. CF era agente della controparte. La
somma corrispondente, ora indicata in € 5.417,73, non risultava infatti
quantificata nella memoria di costituzione in primo grado, ove si
faceva generico riferimento alle provvigioni relative alla vendita “ove
mai riconosciuta …” del prodotto Stazio nelle aree in cui la soc. CF era
istituita quale agente del Murri (v. pag. 6 del ricorso per cassazione). La
quantificazione e la indicazione della fonte di provenienza della
domanda di pagamento delle provvigioni sono, pertanto, da ritenere
tardivamente formulate nel corso del giudizio.
17.- Con il nono motivo (n. 7.9) si lamenta sotto il profilo della
carenza di motivazione un difetto di interpretazione del testo dell’art.
2/d del contratto, che faceva obbligo al Murri di raggiungere un certo
tetto di fatturato, pena l’applicazione di una penale del 10% sulla
differenza tra l’ammontare raggiunto e la soglia prevista. Il motivo è
formulato in termini generici ed è privo dei requisiti base che la
giurisprudenza ritiene indispensabili per la verifica della correttezza
dell’interpretazione delle disposizioni contrattuali. La giurisprudenza di

15. Crediti e Finanza s.r.l. c. Murri Sergio (2356/09)

-8-

legittimità in tema di ermeneutica contrattuale, infatti, afferma che
l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del
negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito
e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di motivazione
inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione di
cui agli artt. 1362 seg. c.c. Pertanto, al fine di far valere una violazione
sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo
fare riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica
indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse
contenuti, ma è tenuto a precisare anche in quale modo e con quali
considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali
assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di
argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il
riesame del merito in sede di legittimità (giurisprudenza costante, v. da
ultimo Cass. 31.05.10 n. 13242).
Nel caso di specie parte ricorrente non solo non ha indicato i
canoni ermeneutici che il giudice avrebbe violato, ma neppure ha
perimetrato la parte del testo negoziale che sarebbe stato oggetto
dell’erronea interpretazione, nella sostanza non concedendo alla Corte
strumento alcuno per procedere alla richiesta verifica di legittimità. Per
tali ragioni è, dunque, infondato anche il nono motivo.
18.- Il decimo motivo (n. 7.10) è inammissibile in quanto
contraddittoriamente formulato, testualmente deducendosi “il mancato
espletamento o, comunque, la mancata ammissione” di una prova
testimoniale articolata nella memoria di costituzione nel giudizio di
primo grado. I termini della censura non sono chiariti dalla discussione
del motivo e, anzi, sono ulteriormente messi in dubbio dalla difesa del
controricorrente che nega che la prova sia mai stata ammessa.
19.- Esaurita la trattazione delle censure riguardanti il rigetto
della domanda proposta dalla soc, CF di dichiarare inadempiente il
Murri deve procedersi all’esame dei motivi che attengono alla
spettanza in favore del Murri della penale contrattuale.
20.- Con il settimo motivo la soc. CF contesta la sentenza sotto
il profilo dell’omessa motivazione per non aver dato una soddisfacente
motivazione a proposito dell’obbligo della convenuta di corrispondere
la penale. La ricorrente nega che si fossero verificati i presupposti
richiesti dall’art. 5, c. 2, del contratto perché scattasse a suo carico
l’obbligo di corrispondere la penale — spettante alla controparte
nell’ipotesi che una delle parti recedesse dal contratto prima della sua
scadenza o che ritardasse i pagamenti oltre i 90 giorni — in quanto non
era receduta dal contratto, essendosi limitata ad attivare (peraltro
vanamente) il giudizio arbitrale per far accertare l’inadempimento del
Murri, né si era resa colpevole di ritardo nei pagamenti.

15. Crediti e Finanza s.r.l. c. Murri Sergio (2356/09)

-9-

Il giudice di merito, invece, sul punto è particolarmente chiaro,
in quanto ritiene che la soc. CF sia tenuta alla penale per entrambe le
causali sopra indicate; e cioè sia per il mancato pagamento delle
provvigioni dovute al Murri nei termini contrattuali, sia per
l’ingiustificata risoluzione anticipata del contratto. L’accertato mancato
pagamento delle provvigioni e la conseguente condanna di Crediti e
Finanza per tale titolo a corrispondere € 24.489,60 in favore del Murri,
integra la seconda delle due fattispecie previste da detto art. 5, ovvero
il ritardo del pagamento oltre i 90 giorni, senza che possa operare la
causa di giustificazione invocata dal contraente, atteso che per le
ragioni sopra dette non esiste inadempimento di controparte.
L’esistenza di tale causale giustificativa esonera dall’esame della
doglianza attinente l’inesistenza dell’anticipato recesso ed impone il
rigetto del motivo.
21.- Con ricorso incidentale Murri lamenta la riduzione della
penale, che pure le parti avevano ritenuto non riducibile, in quanto
operata dal giudice di appello senza che esistessero le condizioni di cui
all’art. 1384 c.c., per il quale la penale può essere diminuita se
l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se
l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, “avuto sempre
riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”.
Al riguardo è principio consolidato che l’apprezzamento sulla
eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti
contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento,
nonché sulla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo,
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. L’ esercizio di tale
potere è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato,
a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore
all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso
sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale,
indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità
del danno subito (Cass. 16.03.07 n. 6158). Il potere in questione,
inoltre, è attribuito a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento e
può essere esercitato d’ufficio, previo assolvimento degli oneri di
allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti
per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare ex
actis, ossia dal materiale probatorio acquisito al processo, senza che il
giudice possa ricercarlo d’ufficio (Cass. 28.03.08 n. 8071).
Nel caso di specie, la Corte di merito, richiamata la
giurisprudenza di legittimità che consente la diminuzione anche
quando le parti l’abbiano esclusa negozialmente, ha ridotto la penale
“in considerazione di alcuni aspetti di ambiguità della vicenda, che
rappresenta elemento valutabile secondo equità”, in ciò richiamando

Per questi motivi
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando tra le parti le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 febbraio 2013
Il Presidente

quanto detto in altra parte della motivazione, in cui, pur escludendosi
l’inadempimento del Murri, il giudice rilevava l’esistenza di “qualche
elemento di incertezza su quanto nelle fatture contestate appare
attribuibile o meno ad attività di consulenza del Murri”. In altre parole,
la Corte d’appello ha individuato il particolare intreccio di contrapposti
interessi commerciali derivanti dalla stipula del contratto e vi ha
ravvisato un aspetto di ambiguità tale da incidere sull’equilibrio
derivante dalla regolazione negoziale fattane dalle parti, al punto da far
ricorso al suo potere di riduzione equitativa.
La valutazione di queste circostanze rientra nell’ambito della
generale considerazione della posizione di interesse del creditore e
giustifica l’esercizio del potere di riduzione.
22.- In conclusione, entrambi i ricorsi sono infondati e debbono
essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese del
giudizio di legittimità in ragione della soccombenza reciproca.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA