Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8767 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8767 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 7913-2010 proposto da:
LOGAN SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO
D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO
CASSANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente contro
COMUNE DI PRATA D’ANSIDONIA;

intimato

avverso la sentenza n. 26/2009 della COMM.TRIB.REG. di
L’AQUILA, depositata il 28/10/2009;

Data pubblicazione: 30/04/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che ha
chiesto l’accoglimento e deposita cartolina verde;

Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

7913/10
Fatto
Con sentenza n.26/05/09, depositata il 28.10.2009 la Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto dalla società Logan s.r.l.
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila
n.119/03/2006 che aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento ICI,
per l’anno 2003, emessi dal Comune di Prata D’Ansidonia
in misura ridotta per lo stato d’inagibilità dell’immobile, anche se concesso in
comodato.
La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale affidato a
un unico motivo con cui si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 1.
1150/42, 2 1.1187/68, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando l’assoluta
inidoneità della costruzione a utilizzazioni produttive di reddito a seguito della totale
inagibilità e inabitabilità dell’immobile, rilevando inoltre che, con decorrenza
dall’anno 2002, erano presenti le condizioni dell’utilizzazione diretta dell’immobile
da parte del comodatario e della sua della sua esclusiva destinazione ad attività
istituzionali senza scopo di lucro e, in presenza di tali condizioni avrebbe dovuto
riconoscersi l’esenzione dell’imposta ICI ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i) D.lgs
504/92.
Il Comune non ha svolto attività difensiva
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 18.3.2015, in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. La questione relativa alla agibilità del fabbricato è stata decisa dalla Corte di
cassazione, con valenza di giudicato esterno, che, in un giudizio tra le stesse parti e
con riferimento al medesimo fabbricato, ha accertato che l’immobile era stato
restaurato prima della concessione in comodato all’associazione AISS.(Cass.
28.9.2012,n. 16559).
L’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente
dalla Corte di cassazione con cognizione piena (Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n.
24664)
2. Anche la seconda questione va disattesa.
1

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che è dovuta l’imposta,

L’art. 1 del d.lgs. 504/1992, stabilisce che “Presupposto dell’imposta è il possesso di
fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o
scambio è diretta l’attività dell’impresa.”)
Il contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile,
produce effetti obbligatori e non reali e il comodatario è titolare di un diritto
personale di godimento e non di un diritto di proprietà. Si tratta, per lo più, di un
il comodatario è un semplice detentore del bene mobile o immobile (ex multis,Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013).

Pertanto è il proprietario del terreno, quale possessore, sia pure mediato, tenuto al
pagamento dell’imposta e non il comodatario, mero detentore della cosa comodata.
Non trova applicazione, inoltre, alla fattispecie, l’art. 7, comma primo, lett. i),Iett. a)
del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che ha introdotto un’esenzione specifica dall’Ici
per gli immobili posseduti da una serie di enti pubblici e soggetti giuridici a
condizione che utilizzino gli immobili destinandoli ad attività esclusivamente
istituzionali (attività assistenziali, previdenziali, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) della legge 20
maggio 1985, n. 222) essendo correlata l’esenzione medesima all’esercizio, effettivo
e concreto, nell’immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile destinato o
meno, in astratto, anche ad altro e diverso scopo.
Poiché la previsione normativa ha natura speciale e derogatoria della norma generale,
ed è perciò di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi
tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma
anche di interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall’art. 14
delle disp. prel. c.c.
L’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo,
rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di
altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito
soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o
privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui
il citato art. 7 rinvia) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5485 del 29/02/2008)
2

rapporto di cortesia che quindi non genera alcun particolare vincolo giuridico; difatti,

Nella fattispecie, anche se il possesso dell’immobile è in capo al ricorrente,
l’esercizio delle attività assistenziali è compiuta da altro soggetto (il comodatario) e
manca, quindi il requisito della svolgimento dell’attività esente direttamente da parte
dello stesso, ai fini della esenzione ICI.
Nel caso di immobile dato in comodato, infatti, non rileva l’utilizzo che ne fa il
comodatario, non soggetto ICI, mentre il proprietario-possessore è obbligato al
pagamento dell’Ici senza avere diritto ad usufruire della relativa esenzione, per
Comunque manca anche la prova dello svolgimento nell’immobile locato di
un’attività non commerciale e della mancata percezione di una retta, in forma
diretta o indiretta per le prestazioni rese dal comodatario.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in €.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie
e accessori di legge
Così deciso in Roma, il 18.3.2015

attività in ipotesi esenti, ma svolte dal comodatario.

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