Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8767 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 30/03/2021), n.8767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26850/2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE N.

104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS A DE ANGELIS A,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO FARINA;

– ricorrente –

contro

CA.SA., CA.VI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA

RUSSO, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO LIISTRO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 973/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda proposta da Ca.Sa. e Vi. nella loro qualità di acquirenti di una rotopressa e condannava il venditore, C.M. alla restituzione del prezzo di Euro 11.000 nonchè al risarcimento dei danni quantificati in Euro 1243, previa declaratoria di risoluzione del contratto per gravità dell’inadempimento a quest’ultimo imputabile derivante dalla mancata consegna dei documenti identificativi del mezzo.

2. C.M. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Si costituivano in giudizio gli appellati che chiedevano il rigetto del gravame e riproponevano la domanda di garanzia per vizi, rigettata dal primo giudice per decadenza.

3. La Corte d’Appello riteneva fondato il primo motivo relativo alla gravità dell’inadempimento da parte della venditore in quanto la mancata consegna della documentazione accessoria, in specie una targhetta identificativa di provenienza, non era un grave inadempimento, perchè la rotopressa non era un mezzo destinato alla circolazione ma solo alla lavorazione nei campi e non era soggetta nell’iscrizione nei pubblici registri nè ad alcune immatricolazione ed omologazione e per la sua circolazione era sufficiente un’autocertificazione contenente il numero di telaio. La targhetta identificativa era stata consegnata alla prima udienza e, dunque, la sua mancanza non comportava alcun serio intralcio alla possibilità di disporre del bene per lo scopo cui era destinato.

La Corte d’Appello richiamava i principi stabiliti in tema di compravendita immobiliare secondo cui in caso di mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non vi fosse un’automatica risoluzione del contratto per inadempimento, dovendo verificarsi in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene. Pertanto, il rilascio della certificazione nel corso del giudizio relativo all’azione di risoluzione nonostante l’irrilevanza dell’adempimento successivo, stabilita dall’art. 1453 c.c., comma 3, consentiva di ritenere l’inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio della certificazione e l’effettiva conformità dell’immobile alle norme urbanistiche. La Corte d’Appello riteneva applicabili i suddetti principi anche al caso di specie.

Il mezzo agricolo venduto era in effetti privo della documentazione necessaria al suo utilizzo ossia la targhetta identificativa contenente il numero di telaio. Anche se il mezzo non era destinato alla circolazione stradale e all’immatricolazione la macchina doveva pur sempre essere fornita della documentazione di supporto, altrimenti del tutto inutile. Tuttavia, già alla prima udienza di comparizione la documentazione era stata messa a disposizione, con ciò evidenziando l’assenza di impedimenti assoluti al rilascio. Oltretutto gli acquirenti avevano comunque tentato di fare utilizzo del mezzo, mettendolo in lavorazione nei campi e, dunque, l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento del bene non erano state tali da comportare per ciò stesso la risoluzione del contratto.

La risoluzione, invece, andava pronunciata per l’obiettiva esistenza dei vizi che il Tribunale aveva errato a considerare non tempestivamente denunciati, in quanto in realtà riconosciuti dal venditore. Secondo la Corte d’Appello risultava dagli atti che il venditore aveva riconosciuto i vizi della cosa e si era impegnato a ripararli con dei tecnici di sua fiducia, dopo essere stato avvertito dai compratori del mal funzionamento del mezzo, accertato anche dal consulente tecnico d’ufficio.

Stante la gravità dei vizi che per la loro eliminazione comportavano una spesa di Euro 3500, pari a circa un terzo del valore del mezzo, con diversa motivazione andava mantenuta ferma la condanna già pronunciata alla restituzione del prezzo. La somma tuttavia doveva essere limitata ad Euro 10.000 in accoglimento di un altro motivo dell’appello principale, in quanto tale era la somma effettivamente pagata mentre l’altra parte del prezzo era stato pagato mediante una permuta e, pertanto, avrebbe dovuto essere chiesta la restituzione del bene e non il controvalore. Infine, la Corte d’Appello accoglieva l’ulteriore motivo di appello con il quale gli appellanti avevano contestato il danno riconosciuto agli acquirenti di Euro 1243, pari alla somma necessaria per consentire la messa su strada in quanto tale somma non era mai stata pagata e non avrebbe dovuto esserlo in futuro stante l’intervenuta risoluzione del contratto.

2. C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

3. Ca.Sa. e Vi. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale.

4. Entrambe le parti con memorie depositate in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., con violazione degli artt. 323,324,333,342343 c.p.c..

Gli appellati avevano riproposto ex art. 346 c.p.c., la domanda rigettata in primo grado relativa alla garanzia ex art. 1490 c.c., per vizi della cosa. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva la denuncia e l’aveva rigettata. Tale questione era dunque passata in giudicato, non essendo stato proposto appello sul punto, neanche nella forma dell’appello incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale. Infatti, la parte appellata aveva riformulato la domanda ex art. 346 c.p.c., riproponendola nel giudizio di appello e la Corte d’Appello non avrebbe potuto ritenere che la stessa era stata formulata come appello incidentale, non soggetto a particolari formule sacramentali. Gli stessi appellati avevano sostenuto di aver riproposto ex art. 346 c.p.c., la domanda rigettata in primo grado.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata pronuncia sulla richiesta di condanna degli appellati alla restituzione delle somme pagate in più in esecuzione della sentenza del Tribunale, omessa pronuncia.

Il ricorrente aveva chiesto la restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto a quanto statuito dalla corte d’appello in accoglimento dell’impugnazione. La Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciare su tale richiesta pur avendo ridotto le somme dovute dal C. agli appellati in accoglimento dei motivi di ricorso proposti.

Inoltre la Corte d’Appello nell’esaminare la domanda proposta dai fratelli Ca. sulla garanzia per vizi, considerandola come appello incidentale condizionato, avrebbe dovuto esaminare le eccezioni avverso tale domanda formulate dal ricorrente in primo grado sulla aver acquistato una macchina usata con la clausola “vista e piaciuta” e sul difetto di tempestività dei vizi.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

La censura attiene all’omessa valutazione del fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che il macchinario, due giorni dopo il suo acquisto, era stato provato sul campo da due tecnici, alla presenza sia del venditore che degli acquirenti e in tale occasione aveva funzionato regolarmente. Tale fatto, provato in giudizio anche attraverso testimonianze, sarebbe stato trascurato del tutto dalla Corte d’Appello.

4. Il motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione di quanto previsto dall’art. 1453 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A parere del ricorrente incidentale La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la mancata consegna della documentazione relativa alla macchina acquistata non costituisse un grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto. Inoltre, parimenti erronea sarebbe la rilevanza attribuita alla consegna della documentazione di identificazione del mezzo necessaria per il suo utilizzo e per la messa su strada, consegna avvenuta solo nel corso del giudizio. Infatti, dal momento in cui viene proposta la domanda giudiziale di risoluzione, la parte inadempiente non può più eseguire l’obbligazione. Peraltro nel valutare la gravità dell’inadempimento non è possibile tener conto degli eventi successivi alla proposizione della domanda dovendosi decidere invece in base alla situazione cristallizzata al momento della proposizione della stessa.

5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

La sentenza impugnata si rivela difforme rispetto al principio statuito da questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione o una domanda di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso e attraverso una enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente, ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice di appello della sua cognizione, da parte della parte vittoriosa quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile, il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2 (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2 (con la pronuncia del 12.5.2017 n. 11799).

Nel caso in esame, pertanto, poichè il Tribunale di Siracusa aveva rigettato espressamente la domanda di garanzia per vizi, perchè tardiva, erroneamente i giudici di seconde cure hanno ritenuto che potesse ritenersi formulato appello incidentale nonostante l’espresso riferimento della parte appellata alla riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c..

5.1 All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue l’esame del motivo formulato con il ricorso incidentale, in quanto lo stesso è fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale.

La Corte d’Appello ha motivato l’accoglimento del motivo di appello formulato dal C. in ordine alla erronea statuizione del Tribunale circa il suo inadempimento facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità che si è formata in tema di compravendita immobiliare per la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità. Secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, infatti, tale circostanza non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene e non potendo, pertanto, negarsi rilievo, al rilascio della certificazione predetta nel corso del giudizio relativo all’azione di risoluzione del contratto, promosso dal compratore, nonostante l’irrilevanza dell’adempimento successivo alla domanda di risoluzione stabilita dall’art. 1453 c.c., comma 3, trattandosi di circostanza che evidenzia l’inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio della certificazione e l’effettiva conformità dell’immobile alle norme urbanistiche (Sez. 2, Sent. n. 3851 del 2008).

Nella sentenza, invece, nonostante l’espresso riconoscimento che il mezzo fosse privo della documentazione necessaria al suo utilizzo, non vi è alcun riferimento alla copiosa giurisprudenza di legittimità, cui il collegio intende dare continuità, che in tema di compravendita di veicoli ha ritenuto rientrante tra gli obblighi del venditore ex art. 1477 c.c., anche quello della consegna dei documenti relativi all’uso della cosa venduta. Il venditore pertanto, è inadempiente se., non consegna tempestivamente i documenti insieme al bene e nel caso non ne abbia il possesso se non si attivi per entrarne in possesso per provvedere alla consegna e in tal caso il compratore può chiedere, a norma dell’art. 1453 c.c.,la risoluzione del contratto (Sez. 2, Sent. n. 9207 del 2004).

La successiva consegna della documentazione inerente il bene nel corso del giudizio non assume rilevanza, essendosi il contratto già risolto ex art. 1453 c.c.. Nella vendita di veicoli a motore, infatti, solo il venditore ha il possesso della documentazione inerente il mezzo e il compratore non ha altro modo di procurarsela al fine di regolarizzare l’utilizzo del bene acquistato. Nella compravendita immobiliare, invece, il certificato di abitabilità può essere ottenuto anche successivamente, dipendendo il rilascio esclusivamente dall’effettiva conformità dell’immobile alla normativa urbanistica e il suddetto documento non è richiesto per gli immobili costruiti prima del D.P.R. n. 380 del 2001.

Pertanto, deve affermarsi che nella vendita di veicoli a motore la mancata consegna da parte del venditore della documentazione relativa al bene compravenduto costituisce un grave inadempimento che legittima la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto e che, a norma dell’art. 1453 c.c., comma 3, non assume rilevanza la consegna tardiva, non potendo più il compratore adempiere a tale obbligazione dopo la proposizione nei suoi confronti della domanda di risoluzione. Il principio è applicabile anche alla documentazione inerente i veicoli del tipo di quelli oggetto del contratto di compravendita in esame, ovvero la targhetta identificativa contenente il numero del telaio della rotopressa, qualificabile come macchina agricola, ai sensi dell’art. 57 C.d.S..

6. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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