Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8767 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. II, 13/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 13/04/2010), n.8767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24073-2005 proposto da:

C.F., (OMISSIS), C.R.

(OMISSIS), M.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BESOSTRI GRIMALDI DI BELLINO ERASMO;

– ricorrenti –

contro

D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VIDETTA FRANCESCO PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 916/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato VIDETTA Francesco Paolo, difensore del resistente

che ha chiesto di riportarsi ed insiste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino C.R., M.M.C. e C. F. per sentirli condannare a demolire la parte di fabbricato di loro proprietà edificato a distanza inferiore a 10 metri dalla parete esterna del fabbricato di proprietà dell’attrice e a risarcire i danni.

I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande ed evidenziando di avere costruito in base a legittime concessioni edilizie, a distanza dalla proprietà attorea rispettosa delle norme edilizie vigenti nel Comune di Nichelino.

Con sentenza depositata il 28 novembre 2002 il Tribunale rigettava la domanda escludendo che il fabbricato realizzato dai convenuti fosse a distanza inferiore a quella legale sul rilievo che l’art. 46 del regolamento edilizio del Comune di Nichelino non prevede come parete il piano pilotis edificato dai convenuti.

Con sentenza dep. il 7 giugno 2005 la Corte di appello di Torino, in riforma della decisione impugnata dall’attrice, accoglieva la domanda dalla medesima proposta limitatamente alla condanna dei convenuti all’arretramento della costruzione dai medesimi realizzata in violazione delle distanze prescritte.

I giudici di appello, per quel che interessa nella presente sede, accertavano all’esito delle indagini compiute dal consulente tecnico d’ufficio riscontrate pure nell’elaborato peritale redatto dal geom.

C.A.R., che il fabbricato edificato dai convenuti appellati era costituito, verso il confine con la proprietà D., da un piano terra aperto poggiante su pilotis, realizzato a distanza di metri 5 dal confine – calcolati sul suolo, alla base delle costruzioni- non rispettante la distanza di metri 10 dalle pareti esterne del fabbricato di proprietà dell’appellante, nè con riguardo a parete finestrata nè con riguardo alla parete cieca in violazione delle prescrizioni dell’art. 46 del regolamento edilizio del Comune di Nichelino, secondo cui “per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; laddove tra gli edifici sia interposta una linea di confine, la distanza rispetto a questa è di mt. 5”. La circostanza che il piano pilotis fosse uno spazio aperto poggiante su pilastri destinato a sorreggere i piani sovrastanti e che, come tale, non impediva la circolazione di aria e luce non escludeva che lo stesso dovesse essere realizzato nel rispetto delle distanze legali che hanno lo scopo di impedire il formarsi di intercapedini dannose, tanto più che i pilastri in oggetto erano la base di appoggio per i sovrastanti piani abitativi che formano con essi una struttura unica ed erano delimitati da pareti aperte verso la proprietà dell’appellante.

Pertanto, il piano pilotis non poteva essere considerato autonomamente rispetto ai fabbricati frontistanti ma doveva essere valutato con l’intera struttura che sorregge, indipendentemente dal fatto che questa si ponga per tutta la sua altezza direttamente di fronte al fabbricato confinante o lo sia in parte idealmente per essere il fabbricato che la fronteggia più basso. Tutta la parte di edificio realizzato dai signori C.- M. in prossimità del confine con la proprietà di C.D. doveva essere considerata rientrare, quanto alla normativa sulle distanze applicabile, nell’ambito di applicazione dell’art. 46 del regolamento del Comune di Nichelino,essendo le pareti sovrastanti il piano pilotis – aperto – finestrate e fronteggiando le stesse in parte pareti finestrate e in parte pareti cieche del fabbricato dell’appellante.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C. R., M.M.C. e C.F. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’intimata, che ha depositata memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 46 de regolamento edilizio Comune di Nichelino per omessa o contraddittoria motivazione, censurano la decisione gravata laddove aveva ritenuto che il piano pilotis, essendo costruito a sostegno dei piani sovrastanti, era in grado di creare intercapedini dannose: i giudici avevano omesso di valutare la situazione non contestata degli edifici secondo quanto era risultato dalla relazione del consulente di parte ing. A. il quale aveva riferito che non esisteva confrontanza fra le pareti finestrate dei due fabbricati, posto che “il nuovo edificio prospetta le finestre al di sopra dell’altezza di gronda dei fabbricati posti al lato sud ove trovasi la porzione di fabbricato di proprietà D.”; alla stregua della consulenza d’ufficio, il fabbricato dell’attrice ha altezza di mt. 4 pari all’altezza del fronteggiante piano pilotis completamente aperto, per cui nessuna intercapedine antigienica poteva sorgere.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la sentenza, nel ritenere violata la distanza prescritta dal regolamento edilizio del Comune di Nichelino, ha innanzitutto considerato che i pilastri del piano pilotis, con le loro strutture laterali, rappresentano una parete anche se discontinua; pertanto lo stesso è idoneo a determinare intercapedini dannose, “tanto più” se, come nella specie, l’edificazione era effettuata allo scopo di sorreggere i piani sovrastanti, dovendosi in tal caso considerare anche l’elevazione verticale dell’intera struttura rispetto a quella che fronteggia.

Orbene, la decisione gravata si fonda su un duplice ratio decidendi, nel senso che il riferimento alla struttura sopraelevata sul piano pilotis fronteggiante l’immobile dell’attrice, è un’argomentazione rafforzativa posta a base dell’accoglimento della domanda proposta dall’attrice: la Corte ha ritenuto che la struttura costituita dal piano pilotis deve di per sè essere soggetta al rispetto delle distanze legali perchè, seppure aperta, è idonea a creare intercapedini dannose. Tale assunto è corretto, tenuto conto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione che il Collegio condivide secondo cui, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 cod. civ. o da norme regolamentari i integrative, la nozione di “costruzione” comprende qualsiasi opera non completamente interrata che, seppure sia priva di pareti, abbia i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (Cass. 22127/2009). Ne consegue che sono del tutto irrilevanti nel caso di specie le considerazioni formulate dai ricorrenti circa la insussistenza di confrontanza fra le pareti finestrate dei due edifici con riferimento alla circostanza che il piano pilotis ha altezza pari a quella del fabbricato dell’attrice.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 46 dal regolamento edilizio del Comune di Nichelino in relazione all’art. 873 cod. civ., censurano la sentenza gravata: per avere omesso di considerare che l’art. 46 del regolamento era stato modificato con la Delib. 30 novembre 1993 che aveva inteso rendere tassative le distanze fra costruzioni che tali non erano secondo il precedente regolamento del 1990 che, pertanto, doveva essere applicato; non aveva motivato quale fosse la differenza fra i due regolamenti e per quale ragione fosse lecito al Comune dare una diversa regolamentazione tenendo conto della confrontanza con i piani pilotis; che la concessione edilizia era stata rilasciata prima del 1993 ed i lavori erano realizzati sotto il vigore dello strumento urbanistico del 1990.

Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando violazione dei principi generali di successione di norme in relazione all’art. 873 cod. civ., deducono che il Comune aveva ritenuto di disciplinare la materia relativa alle distanze, altrimenti regolata dalla L. n. 765 del 1967 con le norme tecniche di attuazione: colui che riteneva la norma comunale in contrasto con la legge doveva impugnarla dinanzi al T.A.R., come avrebbe dovuto fare l’attrice; la citazione del 1994, supportata dalla norma del 1993, non avrebbe potuto incidere su un diritto quesito; la Corte nulla aveva detto in merito alla successione delle norme nel tempo e sulla loro efficacia al momento della loro applicazione.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la connessione, vanno disattesi.

Il riferimento all’applicazione del regolamento emanato nel 1993 che avrebbe modificato quello del 1990 è del tutto irrilevante, atteso che in tema di distanze tra costruzioni, il principio secondo il quale la norma di cui al Decreto n. 1444 del 1968, art. 9 (che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), imponendo limiti edilizi ai comuni nella formazione di strumenti urbanistici, non è immediatamente operante nei rapporti tra privati, va interpretato nel senso che l’adozione, da parte degli enti locali,di strumenti urbanistici contrastanti con la norma comporta l’obbligo, per il giudice di merito,non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta,per inserzione automatica,parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata (Cass. 21899/2004; 7525/2006; 7563/2006). Ne consegue che, indipendentemente da quanto era previsto in tema di distanze dal regolamento edilizio del 1990, trovava immediata applicazione il Decreto n. 1444 del 1968, citato art. 9. Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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