Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8767 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. I, 11/05/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 11/05/2020), n.8767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34226/2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Quinto Vicentino, via

Leopardi n. 67, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Carotta, in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da S.S. (alias S.S.) cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che a seguito di un incidente d’auto, aveva investito una persona e dopo essere stato detenuto per cinque giorni veniva scarcerato su cauzione. Dopo il suo rilascio, i familiari della vittima lo avevano cercato e perseguitato al punto che si erano recati presso la sua abitazione cercandolo con l’evidente intento di minacciarlo. Il ricorrente, quindi, impaurito decise di fuggire.

A sostegno della decisione di rigetto del ricorso, il tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile; inoltre, ha accertato l’assenza di una minaccia individualizzata nella situazione sussistente in Gambia che è un paese che è in fase di ritorno alla democrazia dopo l’elezione nell’aprile del 2017 del nuovo presidente B.. Il tribunale, infine, non ha rilevato alcuna situazione di vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dei principi che regolano l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; (ii) sotto un secondo profilo, per nullità della sentenza per omesso o erroneo utilizzo dei criteri di valutazione dei fatti rappresentati nella documentazione e nelle dichiarazioni rese dal richiedente al fine di valutare la sua credibilità; (iii) sotto un terzo profilo, per nullità della sentenza per violazione dei criteri di valutazione della situazione del paese di provenienza e del rischio concreto a cui sarebbe sottoposto il richiedente al suo ingresso nel territorio gambiano.

Il primo motivo è inammissibile, perchè solleva censure relative alla valutazione dei documenti prodotti dal ricorrente da parte del tribunale, che non sono consentite nel presente giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 11892/16).

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto afferisce alla valutazione della credibilità del richiedente, che attiene a un giudizio di merito, del pari, non consentito nel presente giudizio di legittimità (Cass. 25608/13, 91/14).

Il terzo motivo è inammissibile, perchè afferisce all’accertamento di fatto, relativo alla situazione generale del Gambia che il tribunale ha assunto sulla base di fonti informative aggiornate, inoltre la medesima censura è generica perchè contesta in termini di mero dissenso, la situazione personale del richiedente.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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