Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8767 del 10/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 8767 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 7961-2009 proposto da:
MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE,

UNIVERSITA’

RICERCA

80185250588 in persona del Ministro pro tempore,
nonché per ISTITUTO STATALE D’ARTE DI GUBBIO, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi ex lege
2013
298

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI,
12;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 10/04/2013

MARZOLINI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE, 34, presso lo studio
dell’avvocato MAROCCO DOMENICO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVAGNONI FABRIZIO, giusta procura
speciale notarile in atti;

nonchè contro

SCALICI PAOLA MARIA FLORA;
– intimata nonchè contro

FORTUNI

LUCA,

MARROLINI

LUCA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 34, presso
lo

studio

rappresentati

MAROCCO

DOMENICO,

dall’avvocato

GIOVAGNONI

dell’avvocato
e

difesi

FABRIZIO, giusta procure speciali notarili in atti;
– resistenti con procura –

avverso la sentenza n. 727/2008 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 24/10/2008 R.G.N. 1072/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato GIOVAGNONI FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente –

RG 7961-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado,
accoglieva le domande dei docenti in epigrafe, proposte nei confronti

Scolastico per l’Umbria e dell’Istituto Statale d’Arte di Gubbio, avente
ad oggetto la declaratoria del loro diritto a conservare l’inserimento
nella graduatoria interna presso il citato Istituto per la classe A18 dalla quale erano state cancellate per mancanza di titolo di studio
idoneo- oltre alla condanna delle controparti al risarcimento del danno
che però veniva riconosciuto solo in favore del Marzolini.
A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo il
quale il requisito della frequentazione di un corso annuale di geometria
descrittiva, previsto dal DM 39/98 quale titolo di ammissione alla classe
di concorso A18 – la cui mancanza era stata posta a base del provvedimento
di cancellazione dalla graduatoria d’istituto – poteva ritenersi
sussistente in base alle attestazioni del rettore e del preside della
facoltà di architettura secondo cui nel piano di studi, seguito dai
ricorrenti, era ricompredho anche il corso annuale di applicazioni di
geometria descrittiva nell’ambito del quale venivano insegnati i principi
ed i fondamenti della geometrAdescrittiva.
Tanto, secondo la predetta Corte, consentiva di reputare dimostrata
l’affinità dell’esame sostenuto dai docenti con quello prescritto dalla
normativa, affinità ritenuta sufficiente dallo stesso Ministero
dell’Istruzione ( nota 17/7/2002).
1

dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione nonché dell’Ufficio

Né riteneva la Corte territoriale che l’elencazione delle materie, di cui
al DM n. 39/98, fosse tassativa come dimostrato, e dalla richiamata nota
del Ministero, e dall’assenza di esplicitazioni in tal senso.
Avverso questa sentenza il Ministero e l’Istituto statale in epigrafe
ricorrono in cassazione sulla base di due censure.

Luca Marzolini e Fortuni Luca depositano procura autenticata da notaio con
la quale nominano per il giudizio di legittimità quale difensore l’avv..to
Fabrizio Giovagnoni che partecipa all’orale discussione.
Le altre parti intimate non svolgono attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso di
Marzolini Luca difettando nel relativo atto la procura speciale, atteso
che in detto controricorso si fa riferimento alla “delega a margine del
ricorso di primo grado”.
Questa

Corte

ha,infatti,

sancito,

il ricorso per cassazione,

che

che

la procura per

-necessariamente – ha

carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla
Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla
sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente
con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica
della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della
• posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine

2

Resiste con controricorso Luca Marzolini.

dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti
i gradi del giudizio (V. Cass.

9

marzo 2011 n. 5554).

Con la prima critica i ricorrenti deducono violazione degli artt. 402 e
405 D.Lgs n.279/94, del DM n.334/94 e della tabella A/4 allegata, del DM
n.39/98 ed in particolare dell’art.1 e della tabella A/4 allegata, nonché

al carattere tassativo dell’elencazione delle materie.
Formulano, poi, le parti ricorrenti distinti quesiti ed in particolare per
quanto attiene il vizio di motivazione indicano quale fatto controverso la
ritenuta non tassatività della elencazione delle materie contenuta nei
denunciati DD.MM ., e relativamente alla violazione di leggi articolano il
seguente interpello” se , in caso di partecipazione al concorso per soli
titoli per l’insegnamento della classe di concorso A018, debba essere
escluso dalle graduatorie il candidato in possesso di laurea in
architettura che non abbia superato, nel piano di studi, l’esame annuale
o

di geometria descrittiva, previsto dalla tabella allegata ai DD MM n.
339/94 e 39/98, considerato che l’elencazione delle materie contenute
nelle predette tabelle ha carattere tassativo e non di carattere generale
e non esaustivo”.
Con la seconda censura le parti ricorrenti denunciano violazione degli
artt. 2697 cc, 402 e 405 D.Lgs n.279/94, del DM n.334/94 e della tabella
A/4 allegata, del DM n.39/98 ed in particolare dell’art.1 e della tabella
A/4 allegata nonché motivazione perplessa e contraddittoria.
. Pongono, di conseguenza, i ricorrenti tre distinti interpelli, il primo
dei quali, relativo al vizio di motivazione, con il quale deducono la

3

motivazione perplessa e contraddittoria e comunque insufficiente in ordine

contraddittorietà della sentenza per aver la Corte prima affermata la non
tassatività dell’elencazione di cui ai DD MM denunciati e, poi, l’affinità
tra l’esame previsto nei detti DD MM e e quello sostenuto sulla base di
una attestazione del preside della facoltà in cui si afferma che la prima
materia costituisce solo una parte del secondo esame.

poi, rispettivamente chiedono: 1.”se, in caso di partecipazione al
concorso per soli titoli per l’insegnamento della classe di concorso A018,
debba essere escluso dalle graduatorie il candidato in possesso di laurea
in architettura che abbia superato, nel piano di studi, l’esame annuale
di applicazione della geometria descrittiva, in luogo di quello annuale di
geometria descrittiva previsto dalla tabella allegata ai DD MM n. 339/94
e 39/9, anche in presenza di una attestazione di affinità di tali esami,
fornita dal Preside della facoltà, di architettura considerato che il
preside della facoltà non ha potestà per attestare l’affinità tra gli
esami ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli del
personale della scuola, spettante unicamente al Ministero della P.I. ex
art. 402 comma l d.lgs. n. 287/94″; 2.”se,in caso di partecipazione al
concorso per soli titoli per l’insegnamento nella classe di concorso A018,
debba essere escluso dalle graduatorie il candidato in possesso di laurea
in architettura che abbia superato, nel piano di studi, l’esame annuale di
applicazione della geometria descrittiva, in luogo di quello annuale di
geometria descrittiva previsto dalla tabella allegata ai dd. MM.n. 339/94
e 39/98, quando il preside della facoltà di architettura attesti che la
materia indicata nella tabella allegata al d.M. ( geometrie l descrittiva)

4

Con il secondo ed il terzo quesito, relativi alla violazione di leggi,

costituisce solo una parte dell’esame superato, dal candidato nel proprio
corso di studi universitario applicazione della geometria descrittiva”.

P^

Le ce ure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico e
giuridico vanno tratte unitariamente, sono inammissibili a norma dell’art.

n. 40.
Non risulta, infatti, specificata in quale sede processuale sono stati
prodotti i DD.MM e le attestazioni del Preside e del Rettore della
facoltà su cui si fonda il ricorso ( Cfr. per quanto attiene i DM, la cui
conoscenza non rientra tra i doveri del giudice non trattandosi di fonti
paraprimarie o subprimarie Cass., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9941).
Invero questa Corte ha ritenuto ( Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n.28547,
Cass. Cass. 23 settembre 2009 n.20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e
Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726) che il requisito previsto dall’art.
366 cpc n. 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena
d’inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei
documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si
fonda, per essere assolto, “postula che sia specificato in quale sede
processuale il documento è stato prodotto, poiché indicare un documento
significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono
ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile”. La causa di
inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 n. 6 cpc„ha chiarito inoltre
questa Corte, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come
requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello

5

369 n. 4 cpc, così come modificato dall’art. 7 del Dl.vo 2 febbraio 2006

stesso.

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in

quanto quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si
individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in
funzione di quanto dispone l’art. 369 , comma 2, n. 4,cpc prevedente un
ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in

D’altro canto

è principio di diritto vivente nella giurisprudenza di

questa Corte che

la parte la quale denunzi in cassazione l’erronea

interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo ( quali sono
i citati DM) è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare
quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati, e, in mancanza,
l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già
quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da
quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o
inficiate da contraddittorietà logica o giuridica(per tutte V. Cass. 23
luglio 2010 n.17367 e Cass. 10 aprile 2006 n.8296).

Nella specie, invece, le ricorrenti si sono limitate a dedurre, come
evincesi anche dai quesiti, la mera violazione dei richiamati DM.

Né, e vale la pena di sottolinearlo / il testo dei menzionati DD MM. e delle
attestazioni del Preside e del Rettore della Facoltà di architettura,
almeno nella parte che interessa, è trascritto, in violazione del
principio di autosufficienza, nel ricorso.

6

sede di legittimità.

Le spese del giudizio di legittimità seguono, per quanto riguarda
Marzolini e Fortuni per la difesa orale, la soccombenza. Nulla deét
disporsi nei confronti della parte rimasta intimata.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al
pagamento in favore di Marzolini e Fortuni delle spese di legittimità
liquidate in E. 50,00 per esborsi, oltre R. 1.500,00 per compensi ed oltre
accessori di legge. Nulla per la parte rimasta intimata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 Gennaio 2013
Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA