Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8766 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, (ud. 19/06/2018, dep. 29/03/2019), n.8766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29524-2015 proposto da:

FONDAZIONE ARENA VERONA, in persona del Sindaco e Presidente pro

tempore, T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA RIGHETTI,

CESARE RIGHETTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F., G.A.L., A.A.,

SA.MA., interviene anche in proprio, C.B.,

F.A., R.R., S.F., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CAVOUR 305, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

NEVOLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO GIUSTI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3083/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/10/2015 il Tribunale di Taranto ha respinto il gravame interposto dalla Fondazione Arena di Verona in relazione alla pronunzia G. di P. Taranto n. 2183/2014, di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dai sigg. S.F. ed altri di restituzione del “prezzo del biglietto pagato da ciascuno per assistere, la sera del (OMISSIS), alla rappresentazione dell’opera lirica “(OMISSIS)””, definitivamente interrotta per le avverse condizioni atmosferiche alla fine del 1 atto.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la Fondazione Arena di Verona propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i sigg. S.F. ed altri.

Con conclusioni scritte del 7/5/2018 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e 34, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per la decisione della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che, “ferma la ricorrenza della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta”, il giudice dell’appello non abbia considerato che giusta lo stipulato contratto nella specie “l’effetto estintivo della prestazione (solo parziale) era disciplinato, attese le caratteristiche del contratto, dalle clausole… che escludevano il rimborso a spettacolo iniziato”.

Lamenta che “la formulazione delle clausole, sia nella loro versione completa (contenuta nel regolamento) sia nella sintesi riportata sul biglietto, consente di delimitare le ipotesi di ritenzione del prezzo del biglietto a quelle in cui lo spettacolo, così come previsto (opera, artisti, coro, orchestra, ecc.) è stato parzialmente rappresentato”, è stata immotivatamente esclusa la possibilità di modificare contrattualmente la disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

Si duole che il giudice dell’appello abbia, “con motivazione, al più, apparente, e omettendo di considerare la specificità della situazione,… violato la normativa dettata dal Codice del consumo”, giacchè atteso la “specifico riferimento alle ipotesi di inadempimento”, il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. b) ed r) non si applicano “alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta”.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 1316,1320,1364 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per la decisione della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che abbia il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto “la prestazione areniana come “inscindibile”” e avere e conseguentemente escluso l’ammissibilità “di una “esecuzione parziale” di essa”, laddove “la qualificazione della prestazione come un unicum non scindibile è contraddetta dalla realtà, visto che la prestazione artistica è stata parzialmente eseguita”, e “la possibilità di esecuzione parziale delle obbligazioni (anche effettivamente divisibili) è prevista dall’art. 1320 c.c.”, essendo d’altro canto “note le conseguenze della parzialità dell’impossibilità della prestazione: l’altra parte (ove non diversamente concordato) ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta o ha diritto di vedersi restituita solo parzialmente la prestazione già eseguita. Non ha diritto alla restituzione integrale”.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 1341 c.c., D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. L), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che nella presente causa faccia stato l'”accertamento operato dal Giudice di pace nella prima sentenza… promossa da altri spettatori, in quanto “giudicato “riflesso””, laddove “pare assai difficile considerare i singoli spettatori quali titolari di un “diritto dipendente” da quello degli altri”.

Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole avere il giudice dell’appello “dato ingresso nel processo a fatti oggetto di prova nel precedente giudizio e mai neppure allegati nel presente”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato il 12.7.2012″, ai “biglietti… acquistati presso l’agenzia “(OMISSIS)” di (OMISSIS)”, alle “clausole”, alla “sentenza del Giudice di Pace di Taranto… che aveva accolto identica domanda formulata, in un precedente giudizio”, alla “clausole n. II) e n. III) del Regolamento della Fondazione Arena (doc. 5)”, a “clausole analoghe” previste da “Tutti i teatri all’aperto”, all'”atto di appello”, a “fatti oggetto di prova nel primo giudizio e mai neppure allegati nel presente”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d’interesse in questa sede-riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Un tanto pure allorquando la S.C. sia giudice (anche) “del fatto”.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto al n. 6 dell’art. 366 c.p.c. deve essere infatti dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente da questa Corte ripetutamente affermato: v., da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 9/3/2018, n. 5649; e, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., v. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo ove sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 25/9/2017, n. 22333).

Quanto al merito, va posto in rilievo come sia rimasto nella specie accertato che “lo spettacolo del 23-07-10, dopo alcune brevi sospensioni, è stato definitivamente interrotto all’esito del primo atto per le gravi avverse condizioni atmosferiche”.

Orbene, con particolare riferimento al 1 e al 2 motivo, va ulteriormente osservato che correttamente il giudice dell’appello, nel confermare sul punto la sentenza del giudice di prime cure, ha considerato lo spettacolo lirico “(OMISSIS)” come “un unicum di portata artistica… non scindibile”, e, movendo dall’accertamento che nel caso esso “di fatto” non è stato “eseguito nella sua totalità, pur dopo l’esecuzione del solo 1 atto”, ha concluso per l’estinzione “a norma dell’art. 1256 c.c.” dell'”obbligazione de qua”, con “piena liberazione del debitore incolpevole”, il quale d’altro canto “a norma dell’art. 1463 c.c. non può pretendere (o trattenere) la controprestazione dell’altra parte, essendo venuto meno per circostanze oggettive il sinallagma contrattuale”.

Al riguardo, tale giudice ha correttamente precisato che “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione (Cassazione civile, sez. III, 20/12/2007, n. 26959)” (per l’affermazione che gli elementi connotanti la causa concreta del contratto -la quale assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento, con la conseguenza che, nell’economia funzionale complessiva del contratto l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (ex art. 1463 c.c.) o parziale (ex art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima, cfr. altresì Cass., 24/7/2007, n. 16315).

Del pari correttamente il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza altresì affermato che “ben a ragione il Giudice di pace ha condannato la Fondazione al rimborso dei biglietti”, giacchè a fronte dell’automatico operare dell’effetto risolutivo ex art. 1463 c.c. con “liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile”, la “parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

In ordine al 4 motivo, deve per altro verso porsi in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l’efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (v. Cass., 19/3/2013, n. 6788).

Orbene, di tale principio il giudice dell’appello, espressamente evocando numerosi precedenti di questa Corte (e in particolare a Cass., 16/5/2007, n. 11213; Cass., 6/9/2007, n. 18725; Cass., 27/3/2007, n. 7523), ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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