Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8766 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.D. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso l’avvocato FEDELI

VALENTINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CASE DI CURA RIUNITE S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F.

(OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso

l’avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato

RICCARDI NICOLA VITTORIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, CASSA NAZIONALE PREVIDENZA

RAGIONIERI COMMERCIALISTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 550/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato F. BIGA, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 19 febbraio 1996 l’amministrazione straordinaria della Case di Cura Riunite s.r.l. (di seguito C.C.R.), disposta con D.M. 14 febbraio 1995, convenne davanti al Tribunale di Bari il dott. S.D. per sentir revocare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, pagamenti di corrispettivi di prestazioni professionali per complessive L. 596.269.700 effettuati dalla societa’ tra il 16 agosto e il 28 dicembre 1994.

Il convenuto resistette e chiamo’ in giudizio l’Ufficio Imposte Dirette, l’Ufficio IVA e la Cassa di previdenza dei ragionieri commercialisti al fine di ottenere, in caso di condanna alla restituzione di quanto riscosso, il rimborso delle somme versate a titolo di ritenute fiscali e previdenziali.

Il Ministero delle Finanze e la Cassa resistettero a loro volta in giudizio.

Il Tribunale, rilevata d’ufficio l’incompatibilita’ della normativa sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi con i principi comunitaria dichiaro’ inammissibile la domanda principale e cessata, di conseguenza, la materia del contendere quanto alla domanda proposta dal convenuto nei confronti degli enti pubblici sopra detti.

Sul gravame dell’amministrazione straordinaria, la Corte d’appello di Bari, con sentenza 3 giugno 2005, ritenuta coperta da giudicato la statuizione di cessazione della materia del contendere sulla domanda dei convenuti, riformo’ la sentenza di primo grado quanto alla domanda di revoca. Che accolse sul rilievo che l’esperibilita’ di azioni revocatorie da parte di imprese in amministrazione straordinaria disciplinata dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. in L. 3 aprile 1979, n. 95, e’ pienamente compatibile con i principi comunitari, in particolare con il divieto di aiuti di stato, non configurandosi, sotto tale profilo, un trattamento diverso rispetto alle imprese assoggettate alla procedura ordinaria del fallimento.

Osservo’ anche, in proposito, che la procedura concorsuale riguardante la C.C.R. aveva ormai ampiamente superato il quadriennio, onde era da tempo avviata la fase di liquidazione, del tutto equiparabile al fallimento.

Il dott. S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso illustrato anche da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si deduce:

a) che non v’era prova del passaggio dalla fase conservativa alla fase liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, ne’ la Corte d’appello poteva presumere tale passaggio in base al semplice dato del decorso del termine massimo quadriennale di durata della fase conservativa, essendo invece all’uopo necessario un provvedimento formale nella specie mancante;

b) che comunque l’azione revocatoria andava dichiarata inammissibile per contrasto con gli artt. 87 e 88 del Trattato CE, configurando in ogni caso un non consentito aiuto di stato, senza possibilita’ di distinguere tra fase conservativa e fase liquidatoria della procedura.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si ribadisce l’incompatibilita’ “comunitaria”, per contrasto con il divieto di aiuti di stato alle imprese, dell’azione revocatoria esperita nell’ambito dell’amministrazione straordinaria.

3. – I due motivi, connessi e parzialmente ripetitivi, vanno esaminati congiuntamente e disattesi.

Questa Corte ha, invero, gia’ avuto plurime occasioni di chiarire che, essendo la revocatoria fallimentare normalmente esercitabile nel corso delle procedure fallimentari, nessun carattere “selettivo”, configurabile come aiuto di stato ai sensi dell’art. 87 (gia’ art. 92) Trattato CE, puo’ essere ravvisato allorche’ l’azione revocatoria sia esercitata nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla L. n. 95 del 1979, cit., senza che abbia a tal fine alcun significato la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria (onde ricavarne che l’azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese sotto il profilo di un finanziamento forzoso unicamente ove esercitata nella seconda fase), atteso che l’azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, e’ diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori, non rilevando d’altra parte che il bene recuperato con l’azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, essendo sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento (cfr., per tutte, Cass. 12313/2007, pronunciata in controversia riguardante proprio l’amministrazione straordinaria della C.C.R.).

A risolvere la questione di diritto dedotta dal ricorrente (primo motivo, lett. b) , e secondo motivo) basta quindi il richiamo a detto orientamento, che il Collegio condivide e che il ricorrente non contrasta con nuovi argomenti.

Risolta in tal modo la questione di diritto, resta assorbita la censura di vizio di motivazione in ordine all’effettivo passaggio dalla fase conservativa alla fase liquidatoria della procedura (primo motivo, lett. a).

4. – Il ricorso va quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.200,00, di cui 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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