Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8766 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. II, 13/04/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 13/04/2010), n.8766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1017/2005 proposto da:
C.G. (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta,
elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO CARLO GOLDONI 47, presso lo
studio dell’avvocato PUCCI Fabio, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIANELLI CLAUDIO;
– ricorrente –
contro
GARDENIA DI DI MATTEO VITO & COVIELLO EMILIO SNC (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDOBALDO DEL MONTE 61,
presso lo studio dell’avvocato AMATO Giuseppe Romano, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati CELLE GIOVANNI,
BILLANTE GIUSEPPE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 950/2003 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 11/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;
udito l’Avvocato ANGELINI Virginio con delega depositata in udienza
dell’Avvocato MARINELLI Claudio, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.G. ha impugnato, nei confronti della s.n.c. Gardenia e C.E., con ricorso notificato il 27.12.04, la sentenza della Corte di Appello di Genova depositata l’11.11.93, che, in parziale riforma di quella di 1^ grado, in relazione alla disposta risoluzione per inadempimento dell’intimata del contratto di appalto “inter-partes” (lavori all’interno di un capannone) non gli aveva riconosciuto il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’abbandono di materiale di cantiere nel capannone che ne aveva impedito la locazione, e per l’effetto aveva riconosciuto a favore dell’intimato il residuo credito di L. 7.970.000. Lamenta: 1) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che la Corte di Appello non aveva esplicato gli argomenti posti a base della decisione, le norme di diritto applicate, i conteggi peritali di riferimento, ed aveva affidato il fulcro della decisione alla discutibile considerazione che avrebbe potuto trasportare altrove i materiali di cantiere o relitti dalla Gardenia; 2) la violazione dell’art. 1127 c.c.; dato che, sebbene a mezzo della corrispondenza versata in atti aveva fornito la prova dell’impossibilità di locare il capannone per la presenza di materiale di cantiere, la Corte di Appello non ne aveva tenuto conto neanche in via presuntiva ed aveva comunque posto a sua carico l’onere di spostare altrove i materiali per non aggravare il danno. Gli intimati resistono.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Affetti da inammissibilità si evidenziano i due motivi del ricorso, intrinsecamente connessi, con i quali in realtà, il ricorrente ripropone una non consentita rivisitazione delle valutazioni in fatto della Corte di merito; che, con adeguata motivazione immune da vizi illogici, non ha ritenuto in alcun modo provato l’asserito danno da mancata locazione. Mentre la condivisibile considerazione(anch’essa implicante una mera valutazione di merito sulla semplicità dell’operazione) che, in ogni caso, qualora si fosse presentata l’effettiva possibilità di una locazione la ricorrente avrebbe potuto e dovuto ex art. 1122 c.c., spostare i residui materiali relitti per non aggravare il danno, costituisce un mero “obiter”, irrilevante per la decisione.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010