Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8765 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8765 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 4224-2010 proposto da:
DE SANTIS GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CRATI 20,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI

SABATINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONINO MACERA giusta delega a margine;
– ricorrente contro
COMUNE DI PINETO in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637,
presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controricorrente

Data pubblicazione: 30/04/2015

avverso la sentenza n. 9/2009 della COMM.TRIB.REG. di
L’AQUILA, depositata il 27/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

Avvocato MACERA che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato SABATINI delega

4224/10
Fatto
Con sentenza n.09/06/09, depositata il 27.1.2009 la Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Pineto
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo
n.171/03/2006, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento ICI, per gli
anni 1998 — 2003, emessi nei confronti di De Santis Giuseppe.

all’anno 1998 non era prescritta, gli accertamenti erano sufficientemente motivati e
che l’area rientrante nella zona del PRG destinata a “attività turistiche di svago e
ricreazione” era imponibile ai fini ICI.
Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo i seguenti motivi:
a) vizio di motivazione in ordine al vizio di extrapetizione sulla tardività dei motivi
aggiunti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.;
b) violazione e falsa applicazione dell’ art. 2 D.Igs 504/92, in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c., rilevando come abbia errato al CTR nel ritenere dovuta l’imposta in
presenza di un ‘area solo potenzialmente edificabile essendo necessario uno
strumento attuativo per la concreta edificabilità.
Il Comune di Pineto si è costituito con controricorso,
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 18.3.2015 , in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Deve essere, in via preliminare, rilevata la inammissibilità del ricorso per la inesatta
e non corretta formulazione dei quesiti di diritto con riferimento al secondo motivo i
ricorso e l’omessa formulazione del quesiti di fatto con riferimento al primo motivo.
L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo
del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui
all’art. 360, col nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del
“momento di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano
vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co l n. 5) c.p.c. (“chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di
1

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che l’imposta relativa

inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del
Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e
provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello
stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co 1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
Già questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che, in tema di formulazione dei
motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in

contraddittoria motivazione, poiché secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto
dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di
ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve
contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. U, Sentenza n.
20603 del 01/10/2007)
I quesiti risultano così formulati:
– primo motivo :” dica la corte se nel processo tributario di primo grado un motivo
aggiunto indicato nella memoria illustrativa sia rilevabile o meno d’ufficio dal
giudice”;
– secondo motivo: ” dica la corte se in presenza di un’area edificabile solo
potenzialmente in riferimento alla circostanza della necessità di uno strumento
attuativo per la edificazione sia dovuta o meno l’imposta comunale sugli immobili”;
I predetti quesiti di diritto sono inammissibili in quanto formulati astrattamente e
genericamente senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza neanche
specificare in cosa consista la dedotta violazione di legge, “mentre la norma impone
la ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in
relazione alla concreta fattispecie ” (Cass. SU 9.7.2008 n. 18759)
Inoltre, il primo motivo è inammissibile anche perché deduce sub vizio
motivazionale un error in procedendo relativo alla “rilevabilità o meno d’ufficio di
un motivo aggiunto”, quesito apparentemente incomprensibile.
Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del
2

vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in E.1.500 per compensi professionali, oltre
spese forfettarie e accessori di legge

Così deciso in Roma, il 18.3.2015

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