Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8764 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8764 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Accertamento.Utilj
extracontabili.So
cietà ristretta
base azionaria.
Annullamento atto
presupposto.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,RICORRENTE
CONTRO
SPELTA MAURO residente a Lodi, rappresentato e difeso,
giusta delega in calce al controricorso, dall’Avvocato
Camillo Nosari,

Data pubblicazione: 30/04/2015

domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.128/32/2011 della C.T.R. di Milano Sezione n. 32 in data 21.09.2011, depositata il 30
settembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Consiglio del 18 marzo 2015, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito per l’Agenzia, l’Avv. Gianna Maria De Socio,
dell’Avvocatura Generale dello Stato;

ricorrente;
E’, pure, presente per il P.M. la Dott.ssa Paola
Mastroberardino

che

l’inammissibilità,

ha

chiesto

in subordine,

il

dichiararsi
rigetto del

ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia

Entrate,

sulla

base

di

avviso

di

accertamento, notificato alla società Ortensia srl in
liquidazione, di maggior reddito imponibile ai fini
delle II.DD. ed IRAP, imputava ai soci Spelta Mauro e
Spelta Raffaele il reddito di partecipazione pro quota,
relativo al periodo d’imposta, 2003, nella
considerazione

che

gli

utili

extracontabili

si

presumevano distribuiti pro quota ai soci.
Avverso gli accertamenti, proponevano separati ricorsi
sia la società sia pure i soci, che l’adita CTP di
Lodi, rigettava per infondatezza, con diverse
decisioni.
La decisione n.22/02/2010 definiva nel grado, il
ricorso di Spelta Mauro con il relativo rigetto.
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Sentito, altresì, l’Avv. Camillo Nosari, per il contro

L’appello, proposto dal contribuente, veniva, invece,
accolto dalla CTR, con la sentenza in epigrafe indicata
ed in questa sede impugnata, che dichiarava illegittimo
l’accertamento del reddito di partecipazione del socio,

medesima Commissione aveva dichiarato illegittimo
l’atto previo e cioè l’accertamento del reddito
prodotto nel dato periodo d’imposta dalla società.
partecipata.
L’Agenzia Entrate ha impugnato con il ricorso per
Cassazione tale decisione, affidandolo ad unico mezzo,
con il quale la decisione di appello viene censurata,
per violazione degli artt. 38, 39 comma 1 0 lett. d, 41
bis e 42 del dpr n. 600/1973 nonché 2909 del codice
civile.
L’intimato,

giusto controricorso,

ha chiesto che

l’impugnazione dell’Agenzia venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata per infondatezza.
La causa veniva avviata per la trattazione in camera di
consiglio, ai sensi dell’art.380 bis cpc ed in quella
sede la Corte, anche sulla base degli elementi forniti
dal controricorrente con memoria 06.10.2014, adottava
l’ordinanza n.24430/2014 del 16.10.2014, con la quale,
rilevato che non sussistevano i presupposti per la
definizione del ricorso con procedimento camerale e,
3

a motivo che, con altra sentenza, resa in pari data, la

sotto altro, profilo, che risultava segnalata la
pendenza di ricorso connesso iscritto al n.26430/2012
R.G., rinviava la causa a nuovo ruolo, per la relativa
trattazione in pubblica udienza, congiuntamente al

Fissata, dunque, la trattazione nella medesima pubblica
udienza, sia del presente ricorso, sia pure di quello
connesso, Spelta Mauro depositava memoria 10.03.2015,
ex art.378 cpc, in allegato alla quale, produceva, fra
l’altro, copia autentica della precitata sentenza della
CTR di Milano n.127/32/2011, concernente l’annullamento
dell’accertamento nei confronti della società, munita
di attestazione del relativo passaggio in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere
rigettato, avuto riguardo agli elementi desumibili
dagli

atti

di

causa

e,

segnatamente,

dalla

documentazione prodotta, da ultimo, dal contro
ricorrente e, cioè l’ordinanza n.7148/2014 resa in data
26.03.2014 dalla Sesta Sezione Civile della Corte di
Cassazione, che ha dichiarato improcedibile, per omesso
deposito, il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza
n.127/2011, resa dalla CTR di Milano in merito al
reddito della società partecipata, nonché
certificazione dirigenziale e copia autentica di tale
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ricorso connesso.

sentenza, dai quali si evince il passaggio in giudicato
del citato provvedimento.
Il contribuente, in vero, dopo avere contestato, con il
controricorso, la fondatezza dell’assunto dell’Agenzia

comunque il rigetto dell’impugnazione per infondatezza,
con la successiva memoria del 13.05.2014, ha
evidenziato che, nelle more del giudizio, la Corte,
giusta ordinanza n.7148/2014 del 19.02.2014, depositata
il 26.03.2014, ha dichiarato improcedibile, ex art.369
cpc, il ricorso per cassazione, proposto dall’Agenzia
Entrate avverso la precitata sentenza della CTR della
Lombardia n.127/32/2011, stante il relativo omesso
deposito in cancelleria.
Alla stregua degli atti, da ultimo prodotti ed in
esame, e segnatamente tenuto conto che, a seguito
dell’anzi citata ordinanza n.7148/2014 della Corte, che
ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per
cassazione, la sentenza relativa al reddito della
società, come da atti acquisiti al processo (sentenza
ed attestazione), è passata in giudicato, ritiene il
Collegio che, essendo venuto meno il presupposto
fattuale e giuridico, dato proprio dal reddito
attribuito

alla

società,

su

cui

era

fondato

l’accertamento, relativo al reddito di partecipazione,
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ed avere chiesto dichiararsi l’inammissibilità e

nei confronti dei soci, deve, coerentemente, ritenersi
insussistente la presunzione di distribuzione, a questi
ultimi pro quota, degli utili extracontabili, con la
conseguente illegittimità del contestato accertamento

Ciò,

nel

solco di precedenti pronunce ed in

applicazione

del

condiviso

orientamento

giurisprudenziale secondo cui l’accertamento tributario
nei confronti di una società di capitali a ristretta
base, costituisce un indispensabile antecedente logico
giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci,
ragion per cui, perché possa operare, la presunzione di
distribuzione ai soci di utili extracontabili, occorre
che sussista un valido accertamento a carico della
società in ordine ai ricavi non contabilizzati,
costituendo lo stesso l’indispensabile presupposto per
un valido accertamento, in ordine ai dividendi, a
carico dei soci. (Cass. n. 2214/2011, n. 9519/2009).
Disattesa ogni altra eccezione e deduzione, alla
stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va,
quindi,

rigettato,

con conseguente conferma del

dispositivo dell’impugnata decisione, integrata nella
parte motiva dalla presente decisione.
Le spese del giudizio vanno compensate, avuto riguardo
ai presupposti fattuali e giuridici, posti a base della
6

del reddito di partecipazione dei soci.

presente decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2015
– Este ore

Il Preside

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