Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8764 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8764
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.E. (c.f. (OMISSIS)), G.C.,
G.G., G.F., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ANGELO SECCHI, 9, presso l’avvocato ZIMATORE VALERIO, che
li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il
15/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 15 febbraio 2008, la Corte d’appello di Salerno ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 14.000,00, con gli interessi legali dalla domanda, a favore di ciascuno dei ricorrenti, E., F., C. e G. G., a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di una controversia ereditaria, nella quale erano state proposte anche domande di simulazione e di dichiarazione giudiziale di paternita’, cominciata nel 1976 e terminata nel 2006, davanti al Tribunale di Catanzaro. La corte ha respinto invece la domanda di riparazione dei danni patrimoniali, essendo quelli allegati dai ricorrenti valutabili solo in sede di merito, e tenuto conto dell’insufficiente allegazione probatoria.
Per la cassazione di questo decreto, non notificato, ricorrono i signori G. con atto notificato il 21 novembre 2008, per un unico motivo.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, posto sotto la rubrica dell’insufficiente e contraddittoria motivazione, si censura il rigetto della domanda relativa ai danni patrimoniali. Si deduce che il danno lamentato e’ costituito dal mancato godimento degli immobili attribuito ai ricorrenti all’esito del giudizio, ma che secondo la stessa corte territoriale doveva essere loro consentito quattordici anni prima, nonche’ dal ritardato conseguimento del conguaglio.
Il motivo e’ infondato. La corte territoriale ha giudicato che i danni patrimoniali in questione dovessero essere fatti valere all’interno del giudizio presupposto, inerendo al regolamento dei rapporti tra i partecipanti alla comunione ereditaria. La corte ha inoltre rilevato che l’allegazione probatoria dei ricorrenti era insufficiente. Non sussiste pertanto il lamentato difetto di motivazione, mentre la ratio decidendi non e’ toccata dal ricorso, che deve conseguentemente essere respinto. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’e’ luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 22 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011