Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8764 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. II, 13/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 13/04/2010), n.8764
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA CAROVANA SAN GIUSEPPE LAVORATORI S.R.L. in liquidazione,
in persona del liquidatore M.A., rappresentata e difesa
dagli avv.ti BOTTANI Giorgio e Patrizia Properzi ed elett.te dom.ta
presso quest’ultima in Roma, Via Sabotino n. 46;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA, in persona del Prefetto,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 281/05 del Giudice di pace di Crema,
depositata il 30 maggio 2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10
dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Crema ha (per quanto qui ancora rileva) respinto le opposizioni – riunite davanti a lui – proposte dalla Cooperativa carovana San Giuseppe Lavoratori a r.l., quale proprietaria del veicolo e obbligata solidale, avverso due verbali di accertamento di illeciti stradali elevati dai Carabinieri intervenuti sul luogo di un sinistro: il primo verbale relativo alla violazione dell’obbligo di dare precedenza, il secondo relativo alla violazione del divieto di circolazione per gli autoveicoli privi di copertura assicurativa.
La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi. L’amministrazione intimata ha resistito con controricorso a ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza, con ordinanza collegiale, dopo l’iniziale assegnazione alla Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione. La ricorrente lamenta che il Giudice di pace si sia illegittimamente basato, nel respingere l’opposizione avverso il primo dei due verbali di cui si è detto, su dichiarazioni del trasgressore (il conducente del veicolo di sua proprietà) e sul riferimento alla posizione dei veicoli coinvolti nel sinistro, elementi non contenuti nel verbale di accertamento, ma soltanto in una relazione dei Carabinieri depositata successivamente nel giudizio di opposizione, e dunque privi di valore probatorio fino a querela di falso.
1.1. – La censura non può essere accolta, perchè nel procedimento di opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, il giudizio di responsabilità dell’opponente ben può basarsi anche su elementi probatori ulteriori rispetto a quelli risultanti dal verbale di accertamento, purchè ritualmente acquisiti; ed è appunto dovere dell’amministrazione che ha emesso il provvedimento opposto depositare “copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento…” (art. 23, comma secondo, L. n. 689 del 1981).
Nè, poi, è necessario che la prova dell’illecito si fondi su atti dotati di efficacia probatoria privilegiata, ben potendo ricavarsi anche da atti dotati di efficacia probatoria ordinaria, ossia sino a semplice prova contraria.
2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 193 C.d.S., comma 2, e “travisamento del fatto”, viene censurata la decisione relativa al secondo verbale. Il ricorrente osserva: a) che l’avvenuta produzione al Giudice di pace, da parte sua, del contrassegno di copertura assicurativa per il periodo 30 dicembre 2003 – 30 giugno 2004, comprendente la data dell’accertamento, eseguito il 28 maggio 2004, doveva bastare per superare ogni questione, perchè con il rilascio di quel documento l’assicuratore si era impegnato a coprire i rischi relativi a quel periodo; b) che comunque, anche ammesso che, come ritenuto dal giudice, la copertura assicurativa fosse sospesa alla data dell’accertamento, la sospensione “riguarda solo i rapporti contrattuali tra i contraenti del negozio assicurativo (…) che non possono essere valutati ed eccepiti autonomamente dal Giudice in mancanza di azione da parte della assicurazione”; c) che “l’esistenza del certificato di copertura” impegnava l’assicuratore a far fronte al risarcimento dei danni provocati dall’assicurato nel periodo indicato nel certificato stesso, con ciò escludendo la violazione dell’art. 193 C.d.S..
2.1. – Le censure sub a) e c) sono inammissibili, in mancanza della produzione dei documenti invocati, di cui non vi è traccia nel fascicolo di parte ricorrente. Va peraltro rilevato, con riguardo al certificato di assicurazione, che la ricorrente neppure deduce chiaramente l’avvenuta produzione del documento in giudizio e, con riguardo al contrassegno, che trattasi di documento contenente, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7, comma 3, solo la data di scadenza del periodo di assicurazione, non anche (il che è decisivo ai fini dell’esclusione di una pregressa sospensione) quella di inizio.
La censura sub b) è invece infondata, vero essendo, invece, che la sospensione della copertura assicurativa non riguarda i soli rapporti tra assicurato ed assicuratore, ma conseguentemente e necessariamente anche la posizione dei terzi danneggiati (cfr., per tutte, Cass. 3726/1996), onde ricorre pienamente anche la ratio dell’illecito di cui all’art. 193 C.d.S., comma 2, che del resto non prevede alcuna presa di posizione dell’assicuratore.
3. – Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010