Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8763 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8763 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 30/04/2015

Accertamento.Utili
extracontabili.So
SENTENZA
cietà ristretta
base azionaria.
sul ricorso proposto da:
Annullamento
reddito società
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona del
legale partecipata.
Effetti.
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,RICORRENTE

t

5

CONTRO

SPELTA RAFFAELE residente a Lodi, rappresentato e
difeso, giusta delega in calce al controricorso,
dall’Avvocato Camillo Nosari, domiciliato in Roma
presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.129/32/2011 della C.T.R. di Milano Sezione n. 32 in data 21.09.2011, depositata il 30
settembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 marzo 2015, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito, per la ricorrente Agenzia, l’Avv. Gianna Maria

Sentito, per il controricorrente, l’Avvocato Camillo
Nosari;
E’ presente per il P.M. in persona della Dott.ssa Paola
Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il
rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia

Entrate,

sulla

base

di

avviso

di

accertamento, notificato alla società Ortensia srl in
liquidazione, di maggior reddito imponibile ai fini
delle II.DD. ed IRAP, imputava ai soci Spelta Mauro e
Spelta Raffaele il reddito di partecipazione pro quota,
relativo al periodo d’imposta, 2003, nella
considerazione che gli utili extracontabili si
presumevano distribuiti pro quota ai soci.
Avverso gli accertamenti, proponevano separati ricorsi,
sia la società sia pure i soci.
L’adita CTP di Lodi, rigettava i ricorsi di questi
ultimi, per infondatezza, sulla base di separate
pronunce.
2

De Socio, dell’Avvocatura Generale dello Stato;

La decisione n.20/02/2010, in particolare, definiva nel
grado, il ricorso di Spelta Raffaele con il relativo
rigetto.
L’appello, proposto dal contribuente, veniva, invece,

ed in questa sede impugnata, che dichiarava illegittimo
l’accertamento del reddito di partecipazione del socio,
a motivo che, con altra sentenza, resa in pari data, la
medesima Commissione aveva dichiarato illegittimo
l’atto previo e cioè l’accertamento del reddito
prodotto nel dato periodo d’imposta dalla società.
partecipata.
L’Agenzia Entrate ha, quindi, impugnato con il ricorso
per Cassazione tale decisione, affidandolo ad unico
mezzo, con il quale la decisione di appello viene
censurata, per violazione degli artt. 38, 39 comma 1 0
lett. d, 41 bis e 42 del dpr n. 600/1973 nonché 2909
del codice civile.
L’intimato,

giusto controricorso,

l’impugnazione

dell’Agenzia

ha chiesto che
venga

dichiarata

inammissibile e, comunque, rigettata per infondatezza.
La causa veniva avviata per la trattazione in camera di
consiglio, ai sensi dell’art.380 bis cpc ed in quella
sede la Corte, anche sulla base degli elementi forniti
dal controricorrente con memoria 13.05.2014, adottava
3

accolto dalla CTR, con la sentenza in epigrafe indicata

l’ordinanza n.14852/2014 del 21.05.2014, con la quale,
rilevato che non sussistevano i presupposti per la
definizione del ricorso con procedimento camerale,
rinviava la causa a nuovo ruolo, per la relativa

Fissata, dunque, la trattazione nella medesima pubblica
udienza, sia del presente ricorso, sia pure di quello
connesso, Spelta Raffaele depositava memoria
10.03.2015, ex art.378 cpc, in allegato alla quale,
produceva, fra l’altro, copia autentica della precitata
sentenza della CTR di Milano n.127/32/2011, concernente
l’annullamento dell’accertamento nei confronti della
società, munita di attestazione del relativo passaggio
in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere
rigettato, avuto riguardo agli elementi desumibili
dagli

atti

di

causa

e,

segnatamente,

dalla

documentazione prodotta, da ultimo, dal contro
ricorrente e, cioè l’ordinanza n.7148/2014 resa in data
26.03.2014 dalla Sesta Sezione Civile della Corte di
Cassazione, che ha dichiarato improcedibile, per omesso
deposito, il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza
n.127/2011, resa dalla CTR di Milano in merito al
reddito della società partecipata, nonché
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trattazione in pubblica udienza.

certificazione dirigenziale e copia autentica di tale
sentenza, dai quali si evince il passaggio in giudicato
del citato provvedimento.
Il contribuente, in vero, dopo avere contestato, con il

ed avere chiesto dichiararsi l’inammissibilità e
comunque il rigetto dell’impugnazione per infondatezza,
con la successiva memoria del 13.05.2014, ha
evidenziato che, nelle more del giudizio, la Corte,
giusta ordinanza n.7148/2014 del 19.02.2014, depositata
il 26.03.2014, ha dichiarato improcedibile, ex art.369
cpc, il ricorso per cassazione, proposto dall’Agenzia
Entrate avverso la precitata sentenza della CTR della
Lombardia n.127/32/2011, stante il relativo omesso
deposito in cancelleria.
Alla stregua degli atti, da ultimo prodotti ed in
esame, e segnatamente tenuto conto che, a seguito
dell’anzi citata ordinanza n.7148/2014 della Corte, che
ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per
cassazione, la sentenza relativa al reddito della
società, come da atti acquisiti al processo (sentenza
ed attestazione), è passata in giudicato, ritiene il
Collegio che, essendo venuto meno il presupposto
fattuale e giuridico, dato proprio dal reddito
attribuito

alla

società,
5

su

cui

era

fondato

controricorso, la fondatezza dell’assunto dell’Agenzia

l’accertamento, relativo al reddito di partecipazione,
nei confronti dei soci, deve, coerentemente, ritenersi
insussistente la presunzione di distribuzione, a questi
ultimi pro quota, degli utili extracontabili, con la

del reddito di partecipazione dei soci.
Ciò,

nel

solco di precedenti pronunce ed in

applicazione

del

condiviso

orientamento

giurisprudenziale secondo cui l’accertamento tributario
nei confronti di una società di capitali a ristretta
base, costituisce un indispensabile antecedente logico
giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci,
ragion per cui, perché possa operare, la presunzione di
distribuzione ai soci di utili extracontabili, occorre
che sussista un valido accertamento a carico della
società in ordine ai ricavi non contabilizzati,
costituendo lo stesso l’indispensabile presupposto per
un valido accertamento, in ordine ai dividendi, a
carico dei soci. (Cass. n. 2214/2011, n. 9519/2009).
Disattesa ogni altra eccezione e deduzione, alla
stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va,
quindi,

rigettato,

con conseguente conferma del

dispositivo dell’impugnata decisione, integrata nella
parte motiva dalla presente decisione.
Le spese del giudizio vanno compensate, avuto riguardo
6

conseguente illegittimità del contestato accertamento

ai presupposti fattuali e giuridici, posti a base della
presente decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Il President

Esten re

Così deciso in Roma il 18 mar o 2015«

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