Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8763 del 10/04/2018


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Cassazione civile, sez. I, 10/04/2018, (ud. 18/01/2018, dep.10/04/2018),  n. 8763

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame proposto da Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., ha dichiarato la nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, proposto contro l’appellante dal sig. F.A. in relazione a rapporti di finanziamento e gestione patrimoniale, ed ha rimesso le parti davanti al primo giudice;

dall’avviso di ricevimento della raccomandata recante la comunicazione del deposito del plico per assenza del destinatario, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risultava infatti che la comunicazione era stata indirizzata a Intesa Sanpaolo s.p.a., che l’aveva poi ritirata: essa era, però, soggetto giuridico diverso dalla convenuta Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., la quale perciò non aveva ricevuto rituale notifica della citazione ed era rimasta contumace;

il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo;

l’intimata Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. si è difesa con controricorso;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte;

Considerato che:

va preliminarmente dato atto che la Cancelleria, avuta notizia del decesso dell’avvocato del ricorrente, ha notificato l’avviso di fissazione dell’adunanza alla parte personalmente nel suo domicilio, quale risultante dagli atti (Via (OMISSIS)), e che la notifica è stata ritualmente eseguita con la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., senza che però il destinatario abbia ritirato alcun plico a lui destinato;

con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 149 c.p.c., e della L. 21 gennaio 1994, n. 53, si precisa che in realtà la notificazione non era stata eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, bensì dallo stesso avvocato dell’attore, ai sensi della legge citata, e si reitera l’eccezione di inammissibilità della questione di nullità della notifica, sollevata dall’appellante, in quanto sarebbe stato necessario proporre querela di falso avverso gli atti dell’agente postale: l’avviso di ricevimento della comunicazione del deposito presso l’ufficio postale (ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8), infatti, indicando Intesa Sanpaolo s.p.a. quale destinataria e consegnataria, contrastava con quanto affermato dall’agente postale nell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il plico oggetto di notifica, secondo cui la comunicazione era stata inviata a Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., nonchè con quanto attestato da un altro pubblico ufficiale, ossia dall’avvocato notificante ai sensi della L. n. 53 del 1994, il quale aveva attestato di eseguire la notifica alla medesima società;

la censura è infondata;

quali che siano, infatti, le indicazioni relative ai soggetti cui l’atto è stato indirizzato, risultanti dagli atti dell’avvocato notificante o dell’agente postale che ha inviato la comunicazione dell’avvenuto deposito, ciò che è decisivo, ai fini della validità della notifica in caso di assenza del destinatario, come disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, è l’indicazione del soggetto che poi ha effettivamente ricevuto detta comunicazione, soggetto risultante esclusivamente dall’avviso di ricevimento della comunicazione stessa;

conseguentemente, l’eventuale falsità di atti precedenti che attestino semplicemente l’invio di un atto del procedimento notificatorio al destinatario della notifica (anche ammesso che si tratti di falsità dell’attestazione, e non di mero errore successivo nell’esecuzione della consegna da parte dell’agente postale competente), non è rilevante ai fini del giudizio di validità della notifica stessa, ove risulti, dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che comunque l’atto è stato ricevuto da persona diversa dal notificando;

nella specie, dall’avviso di ricevimento risulta appunto che l’atto è stato ricevuto da Intesa Sanpaolo s.p.a., società diversa da quella cui la notifica andava eseguita;

la querela di falso dei precedenti atti del procedimento notificatorio, ipotizzata dal ricorrente, sarebbe stata, quindi, irrilevante; al rigetto del ricorso segue la condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2018

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